Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

citata

  • art. 30legge 427/1993
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2,

secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)

come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l. 30

agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29

ottobre 1993, n. 427, e dell'art. 30, comma 1, lettera u), in

relazione alla lettera t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promossi con

ordinanze emesse il 17 ottobre 1995 (n. 2 ordinanze) ed il 26

settembre 1996 (n. 2 ordinanze) dalla commissione tributaria

centrale, iscritte rispettivamente ai nn. 803, 804, 805 e 806 del

registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse

tra il 17 ottobre 1995 e il 26 settembre 1996 (r.o. nn. 803, 804, 805

e 806 del 1997), il presidente della XIII sezione della commissione

tributaria centrale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3,

lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede

che i giudizi pendenti innanzi alla commissione tributaria centrale

alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento del contenzioso

tributario si estinguono qualora non venga presentata da alcuna delle

parti istanza di trattazione nel termine decadenziale di sei mesi,

decorrenti dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. n.

546;

che i dubbi di costituzionalità, in riferimento ai citati

parametri costituzionali e all'eccesso di potere legislativo, vengono

estesi all'art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera

t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare

le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare

l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione

obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché per riformare il

contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari

pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza

fiscale e del conto fiscale);

che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina dell'onere

decadenziale relativa ai processi pendenti dinanzi alla commissione

tributaria centrale ridurrebbe la garanzia giurisdizionale delle

posizioni giuridiche dedotte in giudizio dalle parti private, sia in

assoluto che nel raffronto con quelle opposte degli uffici tributari,

originando, altresì, disparità di trattamento fra processi pendenti

in primo e in secondo grado, per i quali l'onere non è (più)

previsto, e quelli pendenti dinanzi alla commissione tributaria

centrale, per i quali esso è, senza ragione plausibile, mantenuto;

che la disparità di trattamento si determinerebbe, altresì, tra

gli stessi contribuenti a seconda della rispettiva idoneità

personale al comportamento processuale più adeguato alla tutela

delle proprie ragioni.

Considerato che l'identità delle questioni consente che i relativi

giudizi siano trattati e decisi congiuntamente;

che, per quanto riguarda l'art. 75, comma 2, secondo periodo, del

d.lgs. n. 546 del 1992, tale norma è già stata dichiarata

costituzionalmente illegittima con sentenza n. 111 del 1998 nella

parte in cui non prevede che il termine (di sei mesi) per la

presentazione dell'istanza di trattazione decorra dalla data della

ricezione dell'avviso contenente l'indicazione dell'onere di

proposizione dell'istanza stessa;

che, pertanto, la questione nuovamente sollevata in riferimento a

tale norma deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che, quanto alla questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera t),

della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione e per eccesso di potere legislativo, essa è

già stata dichiarata non fondata con la citata sentenza n. 111 del

1998;

che, pertanto, la questione oggi sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2,

secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),

come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. h), del d.-l. 30 agosto

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre

1993, n. 427, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal presidente della XIII sezione della commissione

tributaria centrale con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 30, comma 1, lett. u), in relazione alla

lett. t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e per eccesso di

potere legislativo, dal presidente della XIII sezione della

commissione tributaria centrale con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte