Ordinanza n. 317/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 82Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 316 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 settembre
1997 dal giudice di pace di Civitavecchia nel procedimento civile
vertente tra Carafa Maria Carmela e il comune di S. Marinella,
iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il giudice di pace
di Civitavecchia, con ordinanza emessa il 23 settembre 1997, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 316 del
codice di procedura civile;
che il rimettente censura genericamente l'istituto della domanda
verbale, il quale, a suo avviso, potrebbe pregiudicare
l'imparzialità del giudice, soprattutto nei casi in cui vi sia
identità tra il giudice che riceve la domanda ed assiste la parte
nella redazione di essa e quello che decide la causa;
che un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale
deriverebbe, ad avviso del giudice a quo dalla circostanza che mentre
la domanda verbale può proporsi per qualunque causa compresa nei
limiti di valore della competenza del giudice di pace, la difesa
personale delle parti è invece consentita, ex art. 82 cod. proc.
civ., solo nelle cause il cui valore non eccede lire un milione;
che, in relazione alle cause di importo superiore a lire un
milione, la parte non potrebbe proporre personalmente la domanda in
forma verbale ma dovrebbe essere assistita da un difensore, sì che
la parziale coincidenza dell'ambito di operatività delle indicate
norme determinerebbe la illegittimità costituzionale prospettata dal
rimettente.
Considerato che il rimettente ha omesso di specificare quali siano
i termini della fattispecie concreta sottoposta al suo esame;
che inoltre non risulta offerta alcuna motivazione in ordine alla
rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio a quo;
che non sono stati nemmeno indicati i parametri costituzionali
che si assumono lesi;
che l'assoluto difetto di motivazione relativo ai predetti
elementi rende la questione manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 316 del codice di procedura
civile, sollevata dal giudice di pace di Civitavecchia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte