Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 1legge 133/1999
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso

con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria

provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Bacci Enzo ed altra

contro l'Ufficio delle Entrate di Piacenza, iscritta al n. 589 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza,

con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dell'art. 38 del decreto del Presidente della

Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito);

che il giudice a quo è investito dell'esame di un ricorso

proposto da due contribuenti nei confronti dell'Ufficio delle Entrate

di Piacenza per ottenere la restituzione di somme corrisposte a

titolo di Irpef sulla base della rendita presunta di loro unità

immobiliari risultata superiore alla rendita attribuita in via

definitiva;

che il rimettente si limita a rilevare che l'istanza di

restituzione è stata presentata oltre il termine di decadenza

previsto dalla norma censurata, la quale, facendo decorrere il

suddetto termine dalla data di versamento dell'imposta, impedirebbe

di ottenere il rimborso di quanto corrisposto in più del dovuto

nelle situazioni che discendono da un fatto sopravvenuto e successivo

alla scadenza del termine, con conseguente lesione del "diritto

costituzionalmente sancito ad ottenere giustizia";

che non vi è stata costituzione di parti, né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione si afferma

genericamente la sussistenza di fatti verificatisi successivamente

allo spirare del termine decadenziale previsto dalla norma censurata

che inciderebbero sulla debenza dei versamenti;

che, peraltro, il giudice a quo non fornisce alcuna

indicazione in ordine alla eventuale incidenza degli artt. 1, comma

5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 34, comma 6, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, che hanno elevato a quarantotto mesi il

termine decadenziale previsto dalla disposizione censurata;

che i laconici riferimenti alla fattispecie oggetto del

giudizio a quo non consentono di valutare la rilevanza della

questione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente

della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

provinciale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte