Sentenza n. 318/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/06/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio
1988 dal Tribunale di Vigevano nel procedimento civile vertente tra
Pomponio Teodorico e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 672 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'avvocato Eurico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato
dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Vigevano, con ordinanza emessa il 26 febbraio
1988 (R.O. n. 672/1988), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non
esclude la revisione in peius della rendita, nel caso di ulteriori
infortuni, diversamente da quanto prevede l'art. 83, per l'ipotesi di
unico infortunio.
Ad avviso del giudice a quo sarebbe ravvisabile ingiustificata ed
irrazionale disparità di trattamento fra situazioni identiche, quali
sono quelle dell'infortunato che non incorra in altri infortuni, nei
cui confronti opera il divieto di revisione in peius di cui all'art.
83 sopra citato, una volta decorsi dieci anni dall'infortunio, e
quella dell'infortunato nei cui confronti intervenga ulteriore
infortunio, nel qual caso, ai sensi del denunciato art. 80, il grado
di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro può essere
quantificato anche in misura inferiore a quello già determinato per
il primo infortunio, realizzandosi così una revisione in peius oltre
il termine di cui all'art. 83.
2. - L'I.N.A.I.L., costituitosi innanzi a questa Corte, ha
concluso per l'inammissibilità della questione.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a
mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha eccepito l'inammissibilità
della questione, e, in subordine, ne ha contestato la fondatezza. Considerato in diritto Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 80, comma primo,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui non esclude la revisione
in peius della rendita, nel caso di infortuni policroni intervallati
da oltre dieci anni, diversamente da quanto prevede il successivo
art. 83 per l'ipotesi di unico infortunio.
L'esame della questione postula la ricognizione della normativa
sopra richiamata, secondo l'interpretazione giurisprudenziale.
Alla stregua dell'art. 83, come costantemente interpretato, la
misura della rendita di inabilità può essere sottoposta a
revisione, su domanda del titolare o ad iniziativa dell'Istituto
assicuratore, nell'eventualità di diminuzione o di aumento
dell'attitudine al lavoro, solo se le suindicate modificazioni si
verificano entro dieci anni dalla costituzione della rendita (art.
83, commi sesto e settimo). Decorso tale periodo, per converso, la
rendita resta definitivamente consolidata, non essendo più
suscettiva di riesame la determinazione della riduzione della
capacità lavorativa (alla quale la rendita si correla) causata
dall'unico infortunio che in tal caso viene in considerazione.
Alla diversa ipotesi della pluralità di infortuni si riferisce,
invece, l'art. 80, secondo il quale, nel caso in cui il titolare di
una rendita di inabilità sia colpito da un nuovo infortunio
indennizzabile, si procede alla costituzione di un'unica rendita in
base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro
causata dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo. Ad
avviso della prevalente giurisprudenza di legittimità, non ponendo
la norma in esame limiti temporali, la determinazione dell'unica
rendita può avvenire anche quando tra gli infortuni sia intercorso
più di un decennio, e la valutazione del grado complessivo di
invalidità, nel cui ambito il grado di inabilità originario
costituisce un mero fattore concorrente, ben può condurre
all'attribuzione di una rendita quantificata in misura pari o
addirittura inferiore alla somma aritmetica della originaria
percentuale di riduzione e di quella sopraggiunta. Nella valutazione
globale, quindi, il grado di invalidità derivato dal precedente
infortunio è soggetto a revisione, quale componente del giudizio
complessivo, anche se il nuovo infortunio sia intervenuto dopo il
decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita correlata
all'infortunio precedente.
Ed è proprio l'inoperatività del princìpio della consolidazione
della rendita, per effetto del decorso di un decennio, nell'ipotesi
di infortuni policroni, che appare al giudice a quo ingiustificata ed
irrazionale, con conseguente violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Sotto tale aspetto la questione è fondata.
Invero, nel caso dell'unico infortunio, la disposizione che regola
la sopravvenienza riposa sul presupposto della invariabilità del
grado di invalidità, sia in melius che in peius, per effetto del
decorso di un decennio. E tale presupposto è indubbiamente valido,
perché ancorato al criterio del quod plerumque accidit e insieme
rispondente all'esigenza di tener conto dell'aspettativa del
lavoratore in relazione al consolidamento della situazione di fatto e
del consolidamento stesso.
L'assunzione del presupposto della variabilità in relazione al
verificarsi di un nuovo infortunio, pur dopo il decennio, appare
invece non conforme a ragionevolezza oltre che elusiva della suddetta
esigenza. Nell'ipotesi di infortuni policroni, intervallati da oltre
un decennio - e cioè in un'ipotesi in cui vi è addirittura da
presumere il peggioramento dell'inabilità del plurinfortunato -, non
vi è motivo alcuno di discostarsi dal criterio del quod plerumque
accidit nel senso della invariabilità.
Va dunque ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 80, primo
comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede,
nel caso di sopravvenienza di un ulteriore infortunio dopo il decorso
di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente
infortunio, che al lavoratore sia assicurata quanto meno una rendita
eguale a quella già erogatagli.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, primo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui non prevede che, qualora
sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni
dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al
lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte