Sentenza n. 318/1990
Altra decisione · depositata il 05/07/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
citata
- art. 17legge 67/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato
il 17 marzo 1990, depositato in Cancelleria il 27 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del
C.I.P.E. del 19 dicembre 1989 concernente "Ammissione al
finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili
ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n.
67" limitatamente al punto 20, nn. 190 e 191 ed iscritto al n. 9 del
registro conflitti 1990;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Piemonte e l'Avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 17 marzo 1990 la Regione Piemonte
ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato,
avverso la deliberazione del C.I.P.E. del 19 dicembre 1989,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1990, e
concernente "Ammissione al finanziamento di progetti di investimento
immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della
legge 11 marzo 1988 n. 67", limitatamente al punto 20, nn. 190 e 191,
in quanto invasiva della competenza in materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera costituzionalmente attribuita alla Regione.
Premette la ricorrente che l'art. 17, comma 31, della legge n.
67/1988 (Legge finanziaria 1988) ha autorizzato per il 1989 una spesa
di 3.500 miliardi "per le stesse finalità di cui all'art. 21 della
legge 26 aprile 1983, n. 130", cioè "per il finanziamento di
progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante
interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e
nelle infrastrutture nonché per la tutela di beni ambientali e
culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".
Il successivo comma 34 dello stesso art. 17 stabilisce che "al
fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi
coordinati di investimento il C.I.P.E.... può deliberare nella
stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi
dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti
immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici... a valere sulle
risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1°
marzo 1986, n. 64".
L'art. 20 della stessa legge finanziaria n. 67/1988 - contenuto
nel distinto capo dedicato alle "disposizioni in materia sanitaria" -
ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi
per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico nonché per la realizzazione di
residenze per gli anziani e soggetti non autosufficienti. Il
finanziamento degli interventi, per un importo complessivo di 30.000
miliardi, viene effettuato mediante mutui contratti dalle Regioni, il
cui ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. I
criteri generali per la programmazione degli interventi, da
finalizzare a obiettivi indicati dalla legge, dovevano essere
definiti dal Ministro della sanità, che vi ha provveduto con d.m. 29
agosto 1989, n. 321. Spettava successivamente alle Regioni, entro
quattro mesi dalla pubblicazione del decreto predetto, predisporre
"il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con
la specificazione dei progetti da realizzare (art. 20, comma 4)".
Al C.I.P.E. è attribuita la competenza di determinare le quote di
mutuo da contrarre da parte delle Regioni nei diversi esercizi e poi
di approvare il programma nazionale, predisposto dal Ministero della
sanità sulla base dei programmi regionali. Le Regioni, a loro volta,
devono presentare infine "in successione temporale i progetti
suscettibili di immediata realizzazione". Tali progetti sono
sottoposti al vaglio di conformità da parte del Ministero della
sanità e ad approvazione del C.I.P.E. che decide sentito il Nucleo
di valutazione per gli investimenti pubblici (art. 20, comma 5).
Ciò premesso, osserva la ricorrente che i due procedimenti di
programmazione e di finanziamento, disciplinati rispettivamente
dall'art. 17, commi 31 e 34, e dall'art. 20, sono del tutto distinti,
e diversi per presupposti, forme, soggetti, modalità di svolgimento,
e per fonti di finanziamento. Con la delibera impugnata il C.I.P.E.
ha invece operato una commistione fra i due gruppi di disposizioni,
approvando ai sensi dell'art. 17, comma 34, alcuni progetti da
finanziare con i fondi di cui all'art. 20. In particolare, la
delibera, al punto 20, approva fra gli altri progetti "da finanziare
a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67" due progetti di edilizia ospedaliera
localizzati in Piemonte. Progetti per i quali la giunta aveva
richiesto il finanziamento con i fondi FIO, ai sensi dell'art. 17,
comma 31, della legge n. 67/1988, non con i fondi per gli interventi
in materia di edilizia ospedaliera, stanziati dall'art. 20 della
stessa legge, e destinati ad essere impiegati secondo programmi
regionali deliberati ai sensi del comma 4 dello stesso art. 20.
Deduce quindi la Regione di non lamentare il fatto in sé
dell'avvenuto finanziamento dei due progetti, bensì il fatto che il
C.I.P.E. abbia finanziato i due progetti in questione con l'utilizzo
di una larga parte della quota spettante al Piemonte per i programmi
di edilizia ospedaliera, del tutto al di fuori dei procedimenti di
programmazione prescritti dall'art. 20.
Il C.I.P.E. ha invero deliberato il finanziamento ai sensi
dell'art.17, comma 34, il quale prevede l'approvazione di progetti "a
valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore", ma
fra le "leggi di settore" non può essere incluso anche l'art. 20
della stessa legge n. 67/1988, poiché è di tutta evidenza che,
quando l'art. 17, comma 34, rinvia a "leggi di settore", non rinvia a
disposizioni della stessa legge n. 67, bensì a leggi particolari
preesistenti, che prevedessero finanziamenti statali diretti di
progetti di opere.
L'art. 20 invece prevede uno speciale procedimento per
l'approvazione e il finanziamento dei progetti di edilizia
ospedaliera, che passa attraverso: a) la formulazione di criteri
generali da parte del Ministro della sanità, b) la formulazione di
programmi da parte della Regione, c) l'approvazione del programma
nazionale, e, infine, d) la presentazione, da parte della Regione,
dei progetti suscettibili di immediata valutazione: e prevede
altresì la competenza consultiva e istruttoria di appositi organismi
di settore per l'esame dei programmi e dei progetti (Nucleo di
valutazione per l'economia sanitaria: secondo comma; vaglio di
conformità del Ministero della sanità: quinto comma). Ma tutto ciò
è stato trascurato dal C.I.P.E., che ha preteso di omettere l'intera
procedura prevista dall'art. 20, e di approvare direttamente i
progetti utilizzando le risorse destinate dall'art. 20 all'edilizia
ospedaliera.
Ne consegue - secondo la ricorrente - l'invasione della sfera di
competenza in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera
costituzionalmente attribuita alla Regione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per il
tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha resistito al ricorso. Considerato in diritto
1. - La Regione Piemonte ha promosso conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, avverso la deliberazione del C.I.P.E. del 19
dicembre 1989 - concernente "Ammissione al finanziamento di progetti
di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17,
commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988 n. 67" ritenendola, al punto
20, nn. 190 e 191, invasiva della competenza attribuita alla Regione
in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera dall'art. 117 della
Costituzione, e precisata nel senso della potestà programmatoria
dagli artt. 11 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Deduce la ricorrente che essa aveva chiesto il finanziamento dei
due progetti (concernenti strutture ospedaliere) considerati dalla
deliberazione nella parte impugnata, ai sensi dell'art. 17, comma 31,
della legge n. 67 del 1988 (disposizione che autorizza, per il 1989,
una spesa di 3.500 miliardi per il finanziamento di progetti
immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse
economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia, nelle
infrastrutture, per la tutela dei beni ambientali e culturali, per
opere di edilizia universitaria e scolastica). E lamenta che il
C.I.P.E. - richiamandosi alla facoltà, prevista dal comma 34 del
citato art. 17, di approvare, nella stessa seduta dedicata
all'approvazione dei progetti di cui al comma 31, altri progetti
immediatamente eseguibili a valere sulle risorse finanziarie recate
da leggi di settore - abbia invece finanziato i due progetti
utilizzando larga parte della quota spettante al Piemonte sui fondi
stanziati dall'art. 20 della legge n. 67 del 1989 (concernente il
finanziamento, per complessivi 30.000 miliardi, di un programma
pluriennale di interventi per la ristrutturazione edilizia e
l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico). In
tal modo il C.I.P.E. avrebbe omesso interamente il procedimento
previsto dalla predetta disposizione, al quale le Regioni sono
chiamate a partecipare nell'esercizio delle funzioni programmatorie
ad esse spettanti (secondo i commi quarto e quinto del citato art.
20, le Regioni predispongono, secondo i criteri generali formulati
con decreto del Ministro della sanità, programmi di interventi,
sulla base dei quali il Ministro redige il programma nazionale, da
approvare a cura del C.I.P.E.), ed avrebbe operato in modo da
frustrare le relative competenze regionali, da essa esercitate con
deliberazione del Consiglio regionale del 30 gennaio 1990.
2. - Successivamente alla proposizione del ricorso - al quale il
Presidente del Consiglio dei ministri ha resistito, costituendosi per
il tramite dell'Avvocatura dello Stato - il C.I.P.E., con
deliberazione del 12 aprile 1990, ha adottato "determinazioni
interpretative" della delibera impugnata.
L'atto dispone che "l'operatività" della delibera, nella parte
impugnata dalla Regione Piemonte, è "subordinata al perfezionamento
della procedura di approvazione del programma pluriennale" dell'art.
20, comma quinto, della legge n. 67 del 1988, e prevede che il
C.I.P.E., in sede di approvazione di detto programma, provvederà
alla ripartizione definitiva della somma di L. 7.481 miliardi di cui
alla delibera 13 ottobre 1989 (che tale somma determinava entro il
limite di 10.000 miliardi previsto dall'art. 20, comma quinto, della
legge n. 67 del 1988, per i mutui da assumere per il triennio
1988-1990), definendo la compatibilità finanziaria tra dette quote
di riparto e le determinazioni di cui al punto 20 della delibera 19
dicembre 1989.
Poiché con il provvedimento sopravvenuto il C.I.P.E. riconosce la
fondatezza delle censure mosse contro la deliberazione impugnata
dalla Regione Piemonte (che della mancata osservanza del procedimento
di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988 si era appunto doluta)
e condiziona l'operatività di essa a un riesame della situazione, da
effettuare nelle forme procedimentali prima neglette, il detto
provvedimento sopravvenuto si risolve in una revoca della
deliberazione impugnata, con riserva di futura nuova determinazione,
avverso la quale la Regione potrà, ove ne ricorrano i presupposti,
muovere eventuali doglianze.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte