Corte costituzionale

Ordinanza n. 318/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/1991 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre

1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Ancona nel procedimento penale a carico di Angelo Salvioni, iscritta

al n. 180 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13 prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Angelo

Salvioni, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Ancona, dopo aver emesso decreto di irreperibilità dell'imputato,

ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza

preliminare, con ordinanza del 17 dicembre 1990 (R.O. n. 180 del

1991), ha sollevato, in riferimento gli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 431 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale

dell'udienza preliminare, del decreto di irreperibilità

dell'imputato emesso dal giudice per le indagini preliminari e della

relata di notifica al difensore dell'imputato del decreto medesimo;

che, secondo il giudice a quo, nell'eventualità che venga

disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice del

dibattimento potrebbe dichiarare la nullità del decreto di rinvio a

giudizio per omissione della notifica all'imputato dichiarato

irreperibile, ritenendo che il decreto di irreperibilità emesso ai

fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza

preliminare abbia cessato la sua efficacia con il provvedimento

conclusivo dell'udienza medesima, mentre l'inserimento degli atti

processuali suddetti nel fascicolo per il dibattimento potrebbe,

invece, evitare il rischio del verificarsi di nullità processuali;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile e infondata;

Considerato che la questione è stata prospettata in linea

soltanto ipotetica dal momento che, nel giudizio a quo, all'atto

della proposizione della stessa questione il rinvio a giudizio

dell'imputato si presentava come una mera eventualità;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile per assoluto difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma,

della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte