Sentenza n. 318/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 270/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il
triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed
altre misure), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1993 dal
Pretore di Modena, nel procedimento civile vertente tra Masetti Mauro
e l'Azienda Trasporti Consorziali di Modena, iscritta al n. 117 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Masetti Mauro e dell'Azienda
Trasporti Consorziali di Modena;
Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1993 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Uditi l'avv. Roberto Muggia per Masetti Mauro e l'avv. Mario
Ghezzi per l'Azienda Trasporti Consorziali di Modena;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 18 gennaio 1993 (r.o. n. 117 del 1993), il
Pretore di Modena ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo
3 della legge 12 luglio 1988 n. 270, che consente alle aziende
esercenti pubblici servizi di trasporto di disporre il
prepensionamento obbligatorio, secondo programmi di esodo
quinquennali, dei lavoratori che entro il 20 giugno 1986 siano stati
dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di
provenienza e che abbiano maturato - o maturino nel quinquennio -
almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di
previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Dall'ambito di applicazione di tale norma sono peraltro esclusi - a
seguito della pronunzia di parziale illegittimità costituzionale
resa dalla Corte con sentenza n. 60 del 1991 - coloro che, pur
essendo stati dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie
della qualifica di provenienza, abbiano successivamente svolto e
svolgano mansioni ad esse equivalenti o superiori. Secondo il giudice
a quo, non sussistono ragionevoli giustificazioni per differenziare
la situazione di costoro rispetto a quella di coloro che, pur non
essendo stati adibiti a mansioni equivalenti o superiori, sarebbero
stati in grado di espletarle per aver riacquistato la capacità di
lavoro prima perduta.
Nella fattispecie esaminata dal giudice a quo, il lavoratore -
dichiarato prima del 20 giugno 1986 inidoneo alle mansioni proprie
della qualifica di provenienza ed adibito quindi a mansioni inferiori
- era stato inserito nel programma quinquennale di esodo, ma aveva
poi riacquistato l'idoneità alle mansioni originarie e ciò prima
della data prevista per la risoluzione del rapporto. Tale fattispecie
- si osserva nell'ordinanza di rimessione - non è riconducibile
all'ipotesi che la sentenza n. 60 del 1991 aveva escluso dall'ambito
di operatività del censurato articolo 3 della legge n. 270 del 1988;
ma - si sostiene - non vi è alcuna apprezzabile ragione per
differenziare, agli effetti dell'esodo coattivo, chi sia stato in
concreto riqualificato (e tale riqualificazione può essere avvenuta
anche dopo il 20 giugno 1986 nonché dopo l'inserimento del
lavoratore nel piano quinquennale di esodo) rispetto a chi non sia
stato destinato ad esercitare mansioni superiori o equivalenti a
quelle proprie della qualifica di provenienza, ma sia in grado di
esercitarle in ragione della riacquistata capacità di lavoro.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte entrambe le parti del
giudizio a quo si sono costituite ed hanno anche depositato memorie
difensive aggiuntive.
Il ricorrente ha illustrato le ragioni della propria adesione
all'eccezione sollevata dal Pretore di Modena ed in particolare ha
ricordato i principi enunciati dalla Corte, nella più volte
menzionata sentenza n. 60 del 1991. In definitiva, secondo la difesa
del ricorrente, la questione di costituzionalità sottoposta al
vaglio della Corte si riduce al quesito se sia razionale e legittimo
che venga posto in esodo per invalidità un lavoratore che prima
della risoluzione del rapporto abbia pienamente recuperato la propria
condizione fisica e sia quindi divenuto pienamente idoneo alle
mansioni di provenienza.
L'Azienda dei trasporti consorziali di Modena ha invece chiesto
che la questione fosse dichiarata non fondata. La situazione degli
inidonei riqualificati e quella degli ex inidonei che abbiano
riacquistato l'idoneità ma non siano stati riqualificati - assume la
difesa dell'Azienda - non sono assimilabili. In tale seconda ipotesi,
infatti, non necessariamente sussiste la possibilità di
riassegnazione alle mansioni originarie, né il piano quinquennale -
in rapporto al quale si procede a nuove assunzioni - può essere
continuamente rivisto alla luce dell'evolvere della capacità di
lavoro degli esodati, con conseguente ingestibilità operativa delle
aziende. La sentenza n. 60 del 1991 aveva valorizzato non l'astratto
recupero di idoneità, bensì il concreto reinserimento nella vita
dell'azienda con l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti
al trattamento economico percepito. Non vi è quindi eadem ratio tra
le due situazioni, poiché soltanto l'attuale effettiva utilizzazione
in mansioni di pari o superiore livello contribuisce a quel
riequilibrio organizzativo che rappresenta l'obiettivo della norma
denunziata.
3. - Non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Considerato in diritto
1. - L'articolo 3 della legge 12 luglio 1988 n. 270 stabilisce che
le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto possono collocare
anticipatamente a riposo - in base ad un programma quinquennale di
esodo, articolato secondo l'anzianità dei dipendenti interessati e
secondo un'omogenea ripartizione annuale dei relativi oneri - i
lavoratori iscritti al Fondo di previdenza, che, prima del 20 giugno
1986, siano stati dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie
della qualifica di provenienza e che abbiano maturato o maturino nel
quinquennio almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo
suddetto. Ai dipendenti così collocati a riposo viene attribuita una
pensione anticipata, commisurata all'anzianità contributiva già
maturata, aumentata del periodo mancante al raggiungimento dei
trentasei anni di contribuzione ovvero al raggiungimento del
sessantesimo anno di età. La contribuzione relativa a tale
anzianità convenzionale - che non può essere superiore a dieci anni
- è posta a carico dell'azienda e del lavoratore, secondo le
rispettive quote di pertinenza.
Con sentenza n. 60 del 1991, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di tale norma, nella parte in cui
essa si applicava anche a coloro che, pur essendo stati dichiarati,
prima del 20 giugno 1986, non idonei alle mansioni proprie della loro
qualifica, avessero poi svolto e svolgessero mansioni diverse, ma
equivalenti o superiori rispetto a quelle per le quali erano stati
dichiarati inidonei.
Il Pretore di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
ritiene che il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della
Costituzione imponga di estendere l'esclusione dall'applicabilità
del prepensionamento coattivo in esame anche a coloro che, dichiarati
inidonei, prima del 20 giugno 1986, alle mansioni proprie della loro
qualifica e quindi adibiti a mansioni inferiori, abbiano
successivamente riacquistato - pur dopo l'inserimento nel programma
quinquennale di esodo, ma prima della risoluzione del rapporto - una
piena idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa
originaria, pur non essendo stati riadibiti alle relative mansioni.
Di qui la richiesta di un intervento correttivo di questa Corte.
2. - Il giudice a quo ritiene quindi che per l'applicabilità
della norma impugnata non sia necessaria la sussistenza di una
condizione di attuale inidoneità allo svolgimento delle mansioni
proprie della qualifica, ma sia sufficiente che tale inidoneità vi
sia stata e sia stata dichiarata prima del 20 giugno 1986.
Tale interpretazione non può essere condivisa e va quindi
dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale
che ha in essa il suo presupposto.
L'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 3 della legge n.
270 del 1988, come indicato dalla rubrica della disposizione e dal
titolo della legge, è rappresentato dagli inidonei (alle mansioni
proprie della loro qualifica) ed il riferimento al fatto che la
dichiarazione di inidoneità sia intervenuta in un momento anteriore
al 20 giugno 1986 costituisce una delimitazione ulteriore di tale
campo di applicazione: la norma riguarda cioè gli inidonei, ma non
tutti costoro, bensì solo coloro che siano stati dichiarati tali
prima della data suddetta. Coloro che sono inidonei, ma sono stati
dichiarati tali successivamente a tale data sono soggetti ad una
diversa disciplina: quella menzionata al n. 6 della lettera a) e
descritta alla lettera b) dell'accordo 3 luglio 1986, che prevede,
ove vi sia disponibilità di posti, il collocamento in un'altra
qualifica professionale e, solo per i più anziani, il mantenimento
dell'eventuale differenza retributiva come assegno ad personam
progressivamente riassorbibile (tale accordo, a seguito della
"delegificazione" disposta dall'articolo 1, comma 2, della legge n.
270 del 1988, costituisce fonte normativa prevalente sulle
disposizioni contenute nel Regolamento allegato A al regio decreto 8
gennaio 1931 n. 148 e sulle successive norme di legge modificative,
sostitutive o aggiuntive a tale regolamento). Il riferimento alla
data del 20 giugno 1986 rappresenta quindi il discrimine per
l'applicazione di due diverse discipline, riguardanti entrambe,
peraltro, gli inidonei e non coloro che sono stati tali in passato.
Il caso di coloro che, in un qualsiasi momento anteriore al 20
giugno 1986, siano stati dichiarati inidonei alle mansioni proprie
della loro qualifica, ma che, in un qualsiasi momento, anteriore o
posteriore a tale data, per intervenuta guarigione o miglioramento,
abbiano riacquistato il pieno possesso dei requisiti necessari per lo
svolgimento di tali mansioni, non è quindi regolato dalla norma in
esame. Per costoro, il recupero della specifica capacità lavorativa,
determina il potere dell'azienda di destinarli nuovamente alle
mansioni proprie della loro qualifica, della quale avevano mantenuto
il trattamento economico, pur svolgendo mansioni inferiori. Se
l'azienda esercita tale potere, destinando nuovamente il lavoratore
alle mansioni originarie, l'inapplicabilità della norma in esame
appare ovvia, nonostante il silenzio di essa su tale ipotesi. Ma
anche se, per fatto dell'azienda, tale assegnazione non vi sia stata,
la norma impugnata è ugualmente inapplicabile.
Tale interpretazione trova una prima ed importante conferma nel
testo dell'accordo già menzionato, al quale la legge n. 270 del 1988
ha espressamente inteso dare attuazione. Trattandosi di una c.d.
"legge contrattata", l'interprete può certamente ricavare
dall'accordo che essa recepisce indicazioni decisive per una corretta
lettura delle sue disposizioni, ove non vi siano elementi per
ritenere che il legislatore abbia inteso discostarsi dalla
pattuizione, né vi siano elementi che, in ragione delle regole
generali sull'interpretazione della legge, impongano di dare alla
disposizione un altro significato. Orbene, alla lettera a), punto 3,
del citato accordo, la disciplina in esame (relativa al
prepensionamento coattivo) è riferita ai "lavoratori considerati
inidonei alla stregua del precedente punto 1 e dichiarati tali entro
il 20 giugno 1986", dove è chiaro il riferimento congiuntivo ai due
elementi: l'inidoneità, intesa come condizione attuale, ed il
risalire di essa ad una dichiarazione precedente alla data indicata.
Alla medesima soluzione interpretativa conduce del resto la
considerazione della ratio della norma in esame.
Come questa Corte ha rilevato nella citata sentenza n. 60 del 1991
l'accordo collettivo e la legge di ricezione avevano inteso ovviare
agli inconvenienti che si erano determinati in conseguenza di diffuse
prassi applicative dell'articolo 27 del regolamento del 1931, per le
quali numerosi lavoratori, in gran parte addetti al c.d. movimento
(autisti, conduttori ecc.), divenuti inidonei, non soltanto
conservavano il posto di lavoro e la retribuzione raggiunta, ma
mantenevano, pur essendo impiegati in semplici mansioni ausiliarie o
di attesa, la dinamica salariale e le competenze accessorie proprie
della qualifica di provenienza, con gravi disfunzioni, non solo nella
gestione degli organici aziendali, ma anche dello stesso sistema
previdenziale.
Per effetto di queste prassi, infatti, si era venuto determinando
non solo un accrescimento dei costi ed un eccessivo affollamento di
personale addetto alle suddette mansioni ausiliarie o comunque non
direttamente produttive, ma anche un depauperamento di personale
nelle qualifiche del settore movimento. E tale depauperamento,
direttamente incidente sulla funzionalità del servizio pubblico, non
poteva essere ovviato, soprattutto a causa dei divieti e dei limiti
alle nuove assunzioni previsti dalla normativa vigente.
È del tutto evidente che il caso del dipendente, dichiarato
inidoneo prima del 20 giugno 1986, che abbia successivamente
recuperato la propria capacità lavorativa, esula dalla situazione e
dai problemi che il legislatore aveva inteso affrontare.
L'azienda può infatti destinare nuovamente tale lavoratore alle
mansioni proprie della sua qualifica ed evitare così sia i problemi
di costo derivanti da un trattamento retributivo non corrispondente
alle mansioni svolte, sia i problemi di carattere organizzativo
collegati alle carenze di organico nelle qualifiche operative e
all'artificioso sovradimensionamento degli organici nelle posizioni
di lavoro meno gravose.
Del resto, nella stessa sentenza n. 60 del 1991, questa Corte ha
affermato che "occorre comunque sottolineare che il ricorso alla
forma esclusivamente obbligatoria del prepensionamento richiede, per
poter incidere legittimamente su interessi costituzionalmente
rilevanti e non apparire discriminatorio ed arbitrario, che la misura
si prospetti come obiettivamente non sostituibile con soluzioni
fondate sul consenso dei singoli interessati e sia determinata da
situazioni tali da renderla indispensabile. Tale non è, per i
rilievi già svolti, la situazione in esame, sicché le ora riportate
indicazioni di questa Corte costituiscono un ulteriore elemento a
conferma dell'interpretazione qui illustrata, essendo canone
fondamentale e prioritario quello che, a fronte di più significati
possibili di una disposizione, impone di privilegiare quello che non
collide con i principi costituzionali.
Il testo della norma, così interpretato, non consente di dare
rilievo alla circostanza che il recupero dell'idoneità specifica sia
avvenuto e sia stato accertato prima o dopo l'inserimento del
lavoratore nel piano quinquennale di esodo. In assenza di elementi
normativi che inducano ad una soluzione diversa, vale la regola
generale, secondo cui le condizioni di legittimità del recesso
debbono sussistere al momento in cui esso è disposto: ne consegue
che è sufficiente, perché il lavoratore sia escluso dall'ambito di
applicazione della norma impugnata, che il recupero della sua
idoneità sia stato accertato prima della risoluzione del rapporto
(così come, del resto, è sufficiente, al medesimo fine, che il
lavoratore, prima della risoluzione del rapporto, sia stato assegnato
alle mansioni proprie della qualifica ovvero a mansioni ad esse
equivalenti o superiori). Né possono venire in considerazione le
pretese disfunzioni amministrative che si collegherebbero alla
cancellazione dal piano di esodo di un lavoratore che vi sia stato
legittimamente inserito, né le possibili difficoltà derivanti da
una eventuale - ma necessariamente temporanea - indisponibilità di
posti vacanti nella qualifica per la quale il lavoratore ha
recuperato l'attitudine. Si tratta di profili non solo eterogenei, ma
certamente di rilievo molto inferiore rispetto alle esigenze di
funzionalità alle quali il legislatore ha ispirato la disciplina in
esame e quindi tali da non poter comunque prevalere su interessi
costituzionalmente rilevanti, quali la garanzia del diritto al lavoro
di cui all'articolo 4 della Costituzione, inteso come diritto a non
essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente
(sentenze nn. 60 del 1991 e 331 del 1988).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 12 luglio
1988 n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio
1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre
misure) sollevata dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte