Sentenza n. 318/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-sexiesd.l. 312/1985
- art. 1d.l. 312/1985
- art. 1-sexieslegge 431/1985
usata come parametro
citata
- art. 82d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies,
secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431-rectius: art.
1-sexies, secondo comma, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312
(Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto
1985, n. 431 (Conversione in legge, con modif. del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
-, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1993 dal Pretore di
Vicenza - Sezione distaccata di Schio - nel procedimento penale a
carico di Dorigato Giacomino, iscritta al n. 785 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Vicenza - Sez. distaccata di Schio - nel corso
del procedimento penale a carico di Dorigato Giacomino, imputato, tra
l'altro, del reato di cui agli artt. 1-sexies della legge 8 agosto
1985, n. 431 e 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per
avere eseguito opere edilizie in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico e idrogeologico senza essere in possesso di concessione
edilizia e di autorizzazione ambientale, con ordinanza del 4 novembre
1993 (R.O. n. 785 del 1993), ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1-sexies, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431
(rectius, dell'art. 1-sexies, secondo comma, d.l. 27 giugno 1985, n.
312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985,
n. 431).
Il Pretore premette che, nel corso del dibattimento, l'imputato ha
prodotto copia della concessione in sanatoria, nonché un
provvedimento dell'amministrazione provinciale che, ai sensi
dell'art. 15 della legge n. 1497 del 1939, ha irrogato una sanzione
pecuniaria senza ordinare la rimessione in pristino.
A norma del secondo comma dell'art. 1-sexies impugnato, prosegue
l'ordinanza, il giudice ha l'obbligo, in caso di riscontrata
violazione alla c.d. legge Galasso, di ordinare, con la sentenza di
condanna, la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi
a spese del condannato, con esclusione di ogni valutazione delle
determinazioni che, in ordine alla medesima vicenda, hanno
legittimamente adottato le autorità amministrative territoriali, a
vario titolo competenti, e dotate di poteri di programmazione,
pianificazione e gestione del territorio.
In tal modo, si sottoporrebbe ad un ingiustificato regime punitivo
l'imputato, che, dopo aver versato contributi e sanzioni pecuniarie
per l'ottenimento di una sanatoria, sarebbe comunque sottoposto
all'ordine di demolizione da parte del giudice.
Il Pretore si fa carico della sentenza della Corte costituzionale
n. 376 del 1993, che ha dichiarato infondata altra questione di
costituzionalità della medesima norma, ma rileva che in quel caso il
parametro alla cui stregua è stata compiuta la verifica di
costituzionalità era l'art. 97 della Costituzione. In questo caso,
invece, si tratta del principio di ragionevolezza e di quello di
uguaglianza, sotto il profilo del divieto di uguale trattamento di
situazioni disomogenee. Né sembra al giudice remittente sufficiente,
per sottrarre la norma censurata al sospetto di illegittimità, il
riferimento, operato dalla Corte in occasione di precedenti pronunce,
alla congruità e ragionevolezza della disciplina complessiva della
c.d. legge Galasso per il suo palese carattere interinale, posto che
tale normativa, pur introdotta con decreto-legge, è ormai
consolidata e che comunque, nel giudizio a quo, l'imputato non
potrebbe trarre alcun giovamento da un eventuale, tardivo intervento
del legislatore.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la infondatezza della questione, richiamandosi alla
sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1992, che ha ritenuto
non irragionevole la disciplina sanzionatoria di cui all'art.
1-sexies della legge n. 431 del 1985, nonché all'importanza primaria
del valore ambientale presidiato dalla norma in questione e,
comunque, alla considerazione che la obbligatorietà della misura
ripristinatoria de qua rientra nell'ambito della discrezionalità
legislativa. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Vicenza - Sez. distaccata di Schio - ha
impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art.
1-sexies, secondo comma, del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto
dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431. Tale norma prevede
l'obbligo, anziché la facoltà, del giudice, in caso di condanna per
l'esecuzione di interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo
paesaggistico in assenza di previa autorizzazione, di ordinare il
ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato.
Tale obbligo si porrebbe in contrasto con il principio della
ragionevolezza, nonché con quello di eguaglianza, sotto il profilo
del divieto di attribuzione di un medesimo trattamento sanzionatorio
a situazioni tra loro differenti. Intervenendo la accessoria e
necessaria condanna alla rimessione in pristino anche laddove nessuna
lesione sostanziale degli interessi ambientali sia dato individuare,
al giudice sarebbe inibita ogni valutazione in ordine alle
determinazioni adottate dalle autorità amministrative, che, nella
loro qualità di enti di pianificazione e gestione del territorio,
abbiano emesso, sia pure in sanatoria, i provvedimenti autorizzatori,
esprimendo un giudizio di sostanziale inidoneità delle opere a
ledere interessi di carattere primario.
2. - La questione è infondata.
La Corte, con la sentenza n. 269 del 1993, ha già sottoposto a
vaglio di legittimità costituzionale la disciplina di cui all'art.
1-sexies, aggiunto al d.l. n. 312 del 1985 dalla legge di conversione
n. 431 dello stesso anno, per effetto della quale viene punito con le
stesse severe sanzioni ogni intervento edilizio compiuto senza la
previa autorizzazione paesistica, indipendentemente dalla circostanza
che questa sia successivamente intervenuta.
La sottoposizione a sanzione penale di opere autorizzate in
sanatoria è stata, in quella occasione, ritenuta legittima alla
stregua del carattere formale e di pericolo - riconosciuto dalla
giurisprudenza - del reato previsto dall'art. 1-sexies, consistente
nella condotta di chi compie qualsiasi modificazione dell'assetto del
territorio senza autorizzazione, a prescindere dalla presenza di un
danno paesistico concretamente sussistente nel caso specifico. La ratio di tale indirizzo sta nella valutazione che l'integrità
ambientale è un bene unitario che può risultare compromesso anche
da interventi minori, e che va, pertanto, salvaguardato nella sua
interezza: sicché, in relazione ad opere eseguite in violazione dei
vincoli paesaggistici, i provvedimenti autorizzatori emessi in
sanatoria non estinguono il reato, come è, invece, previsto, per le
violazioni edilizie, dall'art. 22, terzo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
Sulla base di conformi valutazioni, deve ritenersi infondata la
censura di irragionevolezza della norma di cui al secondo comma del
citato art. 1-sexies, che impone al giudice, in caso di condanna per
violazione delle disposizioni di cui alla c.d. legge Galasso, di
ordinare la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi
a spese del condannato, indipendentemente dalla eventuale sanatoria
concessa dall'autorità amministrativa.
Il predetto obbligo a carico del giudice, imposto per la più
incisiva tutela di un interesse primario della collettività, si
colloca su di un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei
poteri della p.a. e delle valutazioni della stessa, configurandosi
quale conseguenza necessaria del giudizio di disvalore che il
legislatore ha dato dell'attuazione di interventi modificativi del
territorio in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in difetto di
una previa verifica di compatibilità ambientale, e della esigenza di
un completo recupero della integrità dell'interesse tutelato.
Del resto, la impugnativa dell'art. 1-sexies, secondo comma, del
d.l. n. 312 del 1985, sia pure con riferimento al diverso parametro
di cui all'art. 97 della Costituzione, basata sul rilievo che
l'obbligatoria rimessione in pristino determinerebbe una situazione
di incompatibilità giuridica con l'autorizzazione che venisse
successivamente conferita, è stata rigettata dalla Corte nella
considerazione che l'esercizio della funzione giurisdizionale si
colloca in ambito diverso ed estraneo alla tematica del buon
andamento dell'amministrazione (sent. n. 376 del 1993).
Va, tuttavia, ribadito quanto già rilevato dalla Corte nella
citata sentenza n. 269 del 1993, in ordine ai problemi sollevati
dall'applicazione della normativa sulla protezione ambientale ed alla
opportunità che il legislatore provveda al riesame complessivo di
tale disciplina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1-sexies, secondo comma, del d.l. 27 giugno 1985, n. 312
(Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di
conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza - sezione distaccata di
Schio - con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente e redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte