Corte costituzionale

Sentenza n. 319/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 3legge 152/1968

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli enti locali), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1990 dal Pretore di Bologna

nel procedimento civile vertente tra Moschetta Paolo ed altra e

l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 5 novembre 1990 dal Pretore di Bologna

nel procedimento civile vertente tra Della Casa Marika e

l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Moschetta Paolo e Lucia, di

Della Casa Marika e dell'I.N.A.D.E.L.;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Udito l'avv. Felice Assennato per Moschetta Paolo e Lucia e Della

Casa Marika;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento promosso da Paolo e Lucia Moschetta nei

confronti dell'I.N.A.D.E.L., per sentir dichiarare il loro diritto

(quali nipoti superstiti ed unici eredi legittimi di Luigi Diolaiti,

iscritto al detto Istituto e deceduto, senza testamento, in attività

di servizio, il 10 novembre 1989) di ottenere l'erogazione, in forma

indiretta, dell'indennità premio di servizio maturata da

quest'ultimo, il Pretore di Bologna (con ordinanza del 23 novembre

1990, R.O. n. 189 del 1991), accogliendo l'eccezione formulata dagli

stessi attori, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non

prevede che, in caso di morte del titolare del diritto alla

menzionata indennità, questa, in mancanza di altri superstiti aventi

titolo o di eredi testamentari, sia devoluta ai nipoti, quali eredi

ex lege dello stesso titolare.

Il giudice a quo ha ritenuto la rilevanza della questione, in

considerazione del contenuto della domanda e dell'impedimento, da

parte della disposizione censurata, all'accoglimento della stessa ed,

inoltre, la sua non manifesta infondatezza.

Ha osservato che:

l'attuale testo dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968, a

seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale

con sentenza di questa Corte n. 471 del 1989, prevede la possibilità

di disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, nel

caso in cui manchino superstiti tutelati in via principale (e cioè,

il coniuge o, in difetto, i figli minorenni in concorso con quelli

maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, nullatenenti ed a carico

dell'iscritto; nonché, per effetto delle sentenze di questa stessa

Corte nn. 115 del 1979, 110 del 1981 e 821 del 1988, i collaterali ed

i genitori ultrasessantenni, che versino nelle condizioni ora indicate);

tuttavia, non prevede la sua devoluzione secondo le norme della

successione legittima, in difetto di disposizioni del de cuius;

l'assenza di siffatta previsione discrimina gli eredi legittimi

dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. rispetto a quelli del lavoratore

privato, per i quali l'art. 2122 del codice civile stabilisce,

invece, la possibilità della suddetta devoluzione dell'indennità di

anzianità; la discriminazione è priva di giustificazione per le

medesime ragioni che hanno già indotto questa Corte, con la sopra

citata sentenza, ad estendere all'indennità premio di servizio la

regola della disponibilità per testamento.

2. - Identica questione è stata sollevata dallo stesso Pretore di

Bologna con ordinanza del 5 novembre 1990, pervenuta alla Corte

successivamente (R.O. n. 206 del 1991), nel procedimento civile

promosso, con uguale domanda, da Marika Della Casa nei confronti

dell'I.N.A.D.E.L.

3. - Entrambe le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate,

sono state altresì pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

3.1. - Nei giudizi davanti alla Corte si sono costituite le parti

private; in quello introdotto con l'ordinanza n. 189 del 1991 si è

costituito anche I.N.A.D.E.L..

4. - La difesa delle parti private ha concluso per la fondatezza

della questione, sottolineando che l'accoglimento della tesi

dell'illegittimità della disposizione censurata appare, in buona

sostanza, un mero corollario delle statuizioni di cui alla citata

sentenza n. 471 del 1989.

4.1. - Di tenore opposto sono le conclusioni rassegnate dalla

difesa I.N.A.D.E.L., che ha sottolineato la mancanza di omogeneità

delle situazioni poste a raffronto, sull'assunto che l'indennità

premio di servizio, a differenza del trattamento di fine rapporto

dovuto ai lavoratori privati, ha finalità essenzialmente ed

esclusivamente previdenziali, in ragione delle quali può essere

legittimamente assoggettata a condizioni che ne limitino

l'erogazione, in modo diversificato rispetto a quanto stabilito per

il detto trattamento. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 3, secondo comma,

della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede che

possano avere diritto, quali eredi ex lege, alla indennità premio di

servizio, in mancanza di altri superstiti aventi titolo

all'attribuzione in forma indiretta o di eredi testamentari, i nipoti

del dipendente iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attività di

servizio, violi l'art. 3 della Costituzione, per il deteriore

trattamento che, in tal modo, determina in danno della testé

menzionata categoria di soggetti, rispetto agli eredi legittimi del

lavoratore subordinato privato, ai quali l'art. 2122 del codice

civile consente siffatta successione, con riguardo al trattamento di

fine rapporto maturato dal loro dante causa.

2. - I due giudizi, siccome prospettano la stessa questione,

possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento.

3. - La questione è fondata.

Si è già ritenuto (Corte cost., sent. n. 471 del 1989) che la

indennità premio di servizio ha subito una radicale evoluzione, sia

per effetto della nuova legislazione (specie dell'art. 22 della legge

29 ottobre 1987, n. 440, di conversione del decreto-legge n. 359 del

1987), sia per effetto dei numerosi interventi di questa Corte (in

ispecie, sent. n. 208 del 1986 e n. 763 del 1988). La si deve, ormai,

considerare un trattamento di fine rapporto ed, in particolare, un

diritto del lavoratore da lui conseguito durante la prestazione della

sua attività lavorativa, della quale è frutto.

La sua natura è mista e cioè retributiva, assistenziale e

previdenziale; in altri termini, è retributiva con funzione

previdenziale.

3.1. - Con la norma impugnata il legislatore ha tutelato

l'interesse di coloro che, per essere integrati nel nucleo familiare

del dipendente, dalla retribuzione che egli percepiva durante il

rapporto di impiego, ricevevano un sostentamento, del quale, dopo la

sua morte, sono rimasti privi in tutto o in parte. Essi sono: la

vedova non separata legalmente per sentenza passata in giudicato e

pronunciata per di lei colpa oppure, nel caso di morte della

iscritta, il vedovo non separato legalmente per sentenza passata in

giudicato e pronunciata per di lui colpa; la prole (figli legittimi,

legittimati, naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati,

affiliati o adottivi, sempre che il relativo atto sia avvenuto prima

della cessazione dal servizio dell'iscritto) minorenne e, in concorso

con essa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a proficuo

lavoro, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso;

le orfane che siano nubili o vedove; i superstiti dell'iscritto

cessato dal servizio senza diritto a pensione, deceduto entro il

triennio dalla data della detta cessazione; i collaterali; i genitori

ultrasessantenni inabili a proficuo lavoro, nullatenenti ed a carico

dell'iscritto.

La detta indennità, siccome entra nel patrimonio del dipendente,

nel caso in cui manchino le suddette persone tutelate in via

principale, può essere oggetto di successione e, come si è ritenuto

(Corte cost., sent. n. 471 del 1989), anche di disposizione

testamentaria, a somiglianza di quanto avviene, per effetto dell'art.

2122 del codice civile (Corte cost., sent. n. 8 del 1972), per

l'indennità di fine rapporto.

3.2. - Per quanto innanzi affermato, sempre nel caso in cui

vengono a mancare le dette persone, trovano anche applicazione le

regole della successione ex lege, sempre alla stessa stregua di

quanto l'art. 2122, terzo comma, del codice civile dispone per la

suddetta indennità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui

non prevede la possibilità, per la indennità premio di servizio,

della successione ex lege, qualora manchino le persone indicate nella

stessa norma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte