Sentenza n. 319/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 novembre
1952, n. 2491 (Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo
della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania,
sezione speciale per la riforma fondiaria, di terreni di proprietà
di Ostuni Adriano fu Saverio, in Comune di Palagianello), promosso
con ordinanza emessa il 20 maggio 1994 dal Tribunale di Taranto nel
procedimento civile vertente tra Petruzzi Pietro e l'Ente regionale
di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) ed altro, iscritta al n.
451 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica al n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Petruzzi Pietro e di D'Erchia
Cosimo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Udito l'avvocato Costantino Ventura per D'Erchia Cosimo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da P. Petruzzi
contro l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) per
sentir dichiarare di sua proprietà una parte dei terreni siti nel
Comune di Palagianello, intestati alla ditta A. Ostuni ed espropriati
in virtù del d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491, il Tribunale di
Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del suddetto
decreto presidenziale per eccesso di delega rispetto alla legge 21
ottobre 1950, n. 841.
In particolare, il remittente premette che:
a) in attuazione delle leggi di riforma fondiaria 12 maggio
1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, con d.P.R. 29 novembre 1952,
n. 2491, erano stati espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente
per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in
Puglia e Lucania, sezione speciale per la riforma fondiaria, i
terreni succitati ed in particolare quelli ricompresi nella
particella 22, foglio 17, della estensione di ettari 53, 16, 46;
b) che il Petruzzi aveva convenuto dinanzi al Tribunale l'ERSAP
assumendo di essere esclusivo titolare - sia per acquisto a titolo
derivativo che per usucapione - di una porzione della suddetta
particella 22 della estensione di ettari 2, 22, 45, erroneamente
intestata in catasto alla ditta A. Ostuni e aveva per conseguenza
chiesto che fosse dichiarato di sua proprietà il suolo
illegittimamente espropriato;
c) che il Collegio - ritenendo essenziale ai fini della
decisione accertare l'effettivo proprietario del suolo, avuto
riguardo "alla reale situazione esistente all'epoca del provvedimento
ablatorio e non alla situazione apparente e di carattere meramente
indicativo risultante dalle certificazioni catastali" - aveva ammesso
la prova per testi richiesta dall'attore;
d) che all'esito della suddetta prova la causa era stata
rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, il remittente deduce la rilevanza della proposta
questione ai fini della definizione del giudizio principale poiché
la prova, da parte dell'attore, del diritto di proprietà, aveva dato
esito positivo evidenziando la "effettiva sussistenza della
usucapione dedotta come titolo di acquisto dell'immobile per effetto
di un possesso animo domini esercitato da tempo immemorabile dal
medesimo Petruzzi, dal suo dante causa e dagli antenati di
quest'ultimo".
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito P.
Petruzzi, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
sia accolta sulla base di argomentazioni analoghe a quelle formulate
nell'ordinanza di rimessione.
2.1. - Si è, altresì, costituito C. D'Erchia, parte nel giudizio
a quo, il quale chiede che la proposta questione sia dichiarata
inammissibile e comunque non fondata.
In particolare si sostiene che è "pregiudiziale acquisire un
esatto accertamento della identità catastale tra i terreni
espropriati e quelli rivendicati, nonché una prova, certa e
inconfutabile, del possesso ininterrotto ultratrentennale da parte
dei danti causa del Petruzzi alla data del decreto di esproprio",
indagini che rivestendo carattere pregiudiziale rispetto alla
questione di legittimità costituzionale sarebbero allo stato prive
di "convincente soluzione".
Nell'imminenza dell'udienza la parte privata C. D'Erchia ha
depositato memoria illustrativa con la quale riafferma e svolge le
tesi sostenute nell'atto introduttivo.
È intervenuto, fuori termine, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato. Considerato in diritto
1. - Questa Corte è chiamata a decidere se il d.P.R. 29 novembre
1952, n. 2491, espropriativo di terreni intestati in catasto a A.
Ostuni e siti nel Comune di Palagianello (Taranto), violi, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, i criteri
direttivi contenuti nella legge-delega 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d.
Legge Stralcio: Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione
ed assegnazione dei terreni ai contadini), per avere assoggettato ad
espropriazione beni non appartenenti al destinatario del
provvedimento espropriativo, in quanto precedentemente usucapiti da
altro soggetto.
2. - Preliminarmente si rileva che l'indagine volta ad accertare
la reale titolarità del diritto di proprietà ricadente sui terreni
espropriati, indispensabile ai fini della soluzione della questione
di costituzionalità, è stata compiuta dal giudice a quo il quale -
nell'ordinanza che solleva la presente questione - dichiara che la
prova fornita al riguardo dall'attore "ha dato esito positivo"
evidenziando "la effettiva sussistenza dell'usucapione per effetto di
un possesso animo domini esercitato da tempo immemorabile dall'attore
stesso e dai suoi danti causa" (e relativo al terreno corrispondente
alla particella 22 del foglio 17 del catasto di Palagianello,
ricompresa nell'espropriazione decretata nei confronti di A. Ostuni).
3. - Ciò premesso, la questione è fondata.
La legge 21 ottobre 1950, n. 841 (art. 4, secondo e quarto comma),
richiede quale vero e proprio presupposto legittimante l'esercizio
della procedura espropriativa che l'espropriazione debba essere
effettuata, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti di
soggetti che siano proprietari dei terreni assoggettati ad esproprio:
ciò che si evince, come affermato da questa Corte, dalla lettera
stessa delle norme in armonia con il sistema della legge: in numerosi
articoli di essa ricorrono, infatti, le locuzioni "proprietà
terriera privata" e "proprietario" usate in senso tecnico-giuridico
(sentenze n. 8 e n. 57 del 1959, n. 21 del 1967, n. 3 del 1987). Ne
deriva che l'avere la legge di esproprio identificato come
proprietario quello risultante dalle certificazioni catastali, altro
essendo il vero dominus da usucapione, configura eccesso di delega
nei riguardi del bene oggetto di contestazione. È, infatti,
giurisprudenza costante di questa Corte il principio per cui "alle
intestazioni catastali può attribuirsi valore soltanto indicativo"
circa la titolarità di diritti reali. Invero, nel nostro
ordinamento, le scritture catastali non rivestono valore probatorio
ai fini dell'accertamento della proprietà privata. Pertanto, nel
contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova dell'acquisto
del diritto di proprietà, quest'ultima deve prevalere agli effetti
di cui trattasi. L'espropriazione in esame poteva, perciò,
legittimamente effettuarsi solo riguardo alle porzioni di terreno che
appartenevano ai soggetti espropriati.
Il decreto presidenziale impugnato, in quanto ha compreso
nell'esproprio terreni intestati alla ditta A. Ostuni e che a quella
ditta non appartenevano (identificati nell'ordinanza di rimessione
con particella 22, foglio 17, Comune di Palagianello), ha, pertanto,
certamente esorbitato dai limiti della delega di cui all'art. 4 della
legge n. 841 del 1950 e va conseguentemente dichiarato, per questa
parte, illegittimo per violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale non travolge le
restanti parti del decreto aventi autonoma efficacia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del d.P.R. 29 novembre
1952, n. 2491 (Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo
della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania,
sezione speciale per la riforma fondiaria, di terreni di proprietà
di Ostuni Adriano fu Saverio, in Comune di Palagianello), nella parte
in cui ha incluso nell'espropriazione terreni non appartenenti al
soggetto espropriato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte