Sentenza n. 319/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/07/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 147,
primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in
relazione all'articolo 10 dello stesso regio decreto; dell'articolo
147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; degli articoli 10 e 147,
primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplinadel fallimento, del concordato preventivo, della
amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), promossi con ordinanze emesse il 16 luglio 1999 dal
Tribunale di Palermo, il 13 maggio 1999 dal Tribunale di Milano e il
5 ottobre 1999 dal Tribunale di Bologna rispettivamente iscritte al
n. 724 del registro ordinanze 1999 ed ai nn. 87 e 25 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 1ª serie speciale - nn. 2, 6 e 11, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Dalle Carbonare Sante ed altri
e del fallimento Trevitex s.p.a. ed altri nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 e nella camera di
consiglio del 21 giugno 2000 il giudice relatore Annibale Marini;
Uditi gli avvocati Francesco Barilà per Dalle Carbonare Sante ed
altri, Gian Pietro Rausse e Pietro Guerra per il fallimento Trevitex
s.p.a. ed altri e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il 16 luglio
1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147,
primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della
amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), in relazione all'art. 10 dello stesso regio decreto,
nella parte in cui prevedono che la sentenza che dichiara il
fallimento della società con soci a responsabilità illimitata
produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili che
abbiano perduto tale qualità per effetto della trasformazione della
società, pur dopo che sia trascorso un anno dalla iscrizione della
modifica nel registro delle imprese.
Premessa la rilevanza della questione - avendo il giudizio a quo
ad oggetto l'opposizione ad una sentenza dichiarativa di fallimento
in estensione pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti di
un socio che, a seguito della trasformazione del tipo sociale, non
era più da oltre un anno illimitatamente responsabile - il
rimettente rileva che il fallimento è stato pronunciato in
conformità al principio, costantemente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo cui la trasformazione di una
società non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di
un altro, bensì la semplice modifica della struttura e
dell'organizzazione societaria che lascia immutata l'identità
soggettiva dell'ente ed i rapporti giuridici ad esso facenti capo e
che mantiene inalterata, ad ogni effetto, per le obbligazioni sociali
anteriori alla trasformazione, la responsabilità illimitata dei soci
derivante dal precedente assetto giuridico.
Ed il permanere di siffatta responsabilità comporterebbe, di
conseguenza, secondo la giurisprudenza prevalente, nel caso di
fallimento della società trasformata, il fallimento dei soci già
illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 147 della legge
fallimentare.
Osserva tuttavia il giudice a quo che con sentenza n. 66 del 1999
questa Corte ha affermato - in contrasto con l'orientamento fino ad
allora consolidato della giurisprudenza di legittimità - che gli
artt. 10 e 11 della legge fallimentare, secondo i quali il fallimento
dell'imprenditore individuale può essere dichiarato solamente entro
l'anno dal decesso e dalla cessazione dell'attività di impresa,
esprimono un principio di carattere generale e vanno perciò
interpretati nel senso che anche il fallimento dei soci
illimitatamente responsabili defunti o cessati può essere
dichiarato, in conseguenza del fallimento della società, solamente
entro il termine di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale.
Il principio affermato nella sentenza non potrebbe tuttavia - ad
avviso del rimettente - essere direttamente applicato in via
interpretativa a fattispecie diverse da quelle specificamente prese
in esame nella sentenza stessa.
Residuerebbe pertanto una ingiustificata disparità di
trattamento tra l'imprenditore individuale o il socio illimitatamente
responsabile cessato o defunto, la cui dichiarazione di fallimento
può avvenire solamente entro il termine previsto dagli artt. 10 e 11
della legge fallimentare, ed il socio di società trasformata che,
pur avendo perduto la responsabilità illimitata per effetto della
trasformazione della società, resta tuttavia soggetto al fallimento
senza alcun limite di tempo.
1.1.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e
infondatezza della questione.
Ad avviso dell'Avvocatura la questione sollevata dal Tribunale di
Palermo sarebbe infatti identica a quelle già dichiarate
manifestamente infondate da questa Corte con l'ordinanza n. 919 del
1988 e con la sentenza n. 66 del 1999.
2. Il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 13 maggio
1999, ha sollevato, senza esplicito riferimento ad alcun parametro,
questione di legittimità costituzionale della stessa norma "nella
parte in cui non contiene la precisazione di un termine ragionevole
entro il quale può essere dichiarato il fallimento dei soci
illimitatamente responsabili dopo che essi hanno perso tale qualità
a seguito della trasformazione del tipo sociale".
Illustrata la rilevanza della questione - avendo il giudizio a
quo ad oggetto, anche in tal caso, l'opposizione al fallimento
pronunciato nei confronti di soci già illimitatamente responsabili
dopo il decorso dell'anno dalla iscrizione della trasformazione del
tipo sociale nel registro delle imprese e dalla dichiarazione di
fallimento della società - il rimettente muove a sua volta dalla
sentenza n. 66 del 1999 ed osserva che le indubbie differenze
esistenti tra l'ipotesi del recesso del socio e quella della
trasformazione della società non sembrano tali da giustificare una
disparità di trattamento nei due casi quanto alla soggezione al
fallimento dei soci.
Rileva, tuttavia, che il diritto vivente esclude che l'art. 10
della legge fallimentare possa essere applicato anche
all'imprenditore collettivo e tale orientamento giurisprudenziale
sarebbe stato perentoriamente avallato dalla Corte costituzionale con
l'ordinanza n. 180 del 1998, escludendo profili di
incostituzionalità nella disparità di trattamento che si viene in
tal modo a creare tra imprenditore individuale e imprenditore
collettivo.
Se dunque l'art. 10 della legge fallimentare non si applica alle
società, dovrebbe conseguentemente escludersi - ad avviso del
rimettente - che esso possa essere assunto a principio generale
riguardo ai soci, il cui fallimento discende dal fallimento della
società. Tanto più che l'art. 147, secondo comma, della legge
fallimentare prevede espressamente l'ipotesi che la posizione di
socio illimitatamente responsabile emerga dopo la dichiarazione di
fallimento della società, senza porre alcun limite di tempo al
sopravvenire della pronuncia estensiva.
La mancata previsione di un ragionevole limite temporale per
l'estensione del fallimento al socio, con riferimento sia al momento
della perdita della responsabilità illimitata sia al momento della
dichiarazione di fallimento della società, suscita tuttavia, secondo
il rimettente, dubbi di costituzionalità, in quanto lascia
indefinitamente aperta l'assoggettabilità del socio alla procedura
concorsuale, dando luogo ad una sperequazione inaccettabile rispetto
alla posizione dell'imprenditore individuale e ledendo l'interesse
generale alla certezza delle situazioni giuridiche.
La soluzione interpretativa non sarebbe d'altro canto
praticabile, sia per le già evidenziate perplessità riguardo alla
generalizzata applicazione dell'art. 10 al fallimento dei soci, sia e
soprattutto perché il termine di un anno, previsto dalla norma
citata, risulterebbe - ad avviso dello stesso rimettente -
irragionevolmente breve se applicato al meccanismo estensivo del
fallimento ai soci che hanno perso la responsabilità illimitata in
epoca anteriore alla dichiarazione del fallimento sociale e
determinerebbe, nel sistema, disarmonie non tollerabili alla luce
degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.
2.1. È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, mediante atto di contenuto analogo al precedente.
2.2. Si sono costituiti in giudizio Sante, Sebastiano e Pietro
Dalle Carbonare, attori nel giudizio a quo concludendo per la
declaratoria di infondatezza della questione, in quanto - ad avviso
delle predette parti private - dovrebbe nella specie farsi diretta
applicazione dei principi enunciati nella sentenza n. 66 del 1999.
2.3. Si sono costituiti altresì in giudizio i fallimenti
Trevitex S.p.A. in liquidazione, Dalle Carbonare Sante, Dalle
Carbonare Pietro Aldo e Dalle Carbonare Sebastiano, convenuti nel
giudizio di opposizione al fallimento.
Ad avviso delle predette parti private tra le vicende della morte
o della perdita della qualità di socio, da un lato, e quella della
trasformazione della società, dall'altro, sussistono, diversamente
da quanto il Tribunale rimettente assume, differenze tali da
giustificare la diversità di disciplina quanto all'assoggettabilità
al fallimento. Nel primo caso, infatti, si tratta di eventi che
attengono alla sfera personale del socio e determinano il venir meno
della stessa appartenenza alla compagine sociale; nel secondo caso
l'evento incide sulla vita della società e produce, quale
conseguenza, la mera modifica dello statuto del partecipante, il
quale mantiene, comunque, la qualità di socio.
Le esigenze di equità che sembrano essere, tra le altre, alla
base della sentenza n. 66 del 1999 non ricorrerebbero, poi, nella
fattispecie della trasformazione sociale, in quanto la permanenza dei
soci, già illimitatamente responsabili, nella compagine sociale pur
diversamente strutturata varrebbe ad escludere il rischio che
l'assoggettamento alla procedura colpisca, come avviene nel caso di
fallimento dell'ex socio, un soggetto ormai estraneo da anni alla
vita della società.
Nemmeno ricorrerebbero, nella ipotesi di trasformazione, le
esigenze di certezza dei rapporti giuridici alle quali pure fa
riferimento la sentenza in questione, proprio in quanto farebbe
difetto, in questo caso, un evento che tronchi la relazione tra il
socio e la società, rendendo opportuna la fissazione di un termine
oltre il quale non sia più possibile provocare il fallimento dell'ex
socio illimitatamente responsabile.
Ulteriore significativa diversità tra le due ipotesi sarebbe poi
rappresentata dal fatto che, nel caso di trasformazione della
società, il persistere della responsabilità illimitata dei soci non
è automatico - come nel caso di cessazione del rapporto sociale - ma
subordinato, ai sensi dell'art. 2499 cod. civ., alla mancata
liberazione da parte dei creditori, alla quale dovrebbe dunque
attribuirsi il valore di una manifestazione di volontà diretta a
tener ferma la fallibilità dei soci senza limiti temporali.
Le parti private osservano quindi che la giurisprudenza di
legittimità è consolidata nel senso di ritenere l'art. 10 della
legge fallimentare inapplicabile all'ipotesi di fallimento dei soci
già illimitatamente responsabili di una società di persone
trasformata in società di capitali e che la tesi favorevole
all'estensione è assai contrastata in dottrina.
Rilevano inoltre che con l'ordinanza n. 180 del 1998 la stessa
Corte costituzionale ha escluso l'illegittimità dell'art. 10 della
legge fallimentare nella parte in cui, secondo l'interpretazione
prevalente, esige la liquidazione di ogni rapporto passivo per
affermare la cessazione dell'impresa collettiva ed esentarla dal
fallimento. Tale pronuncia, ad avviso delle medesime parti private,
non si pone in contrasto con la successiva sentenza n. 66 del 1999
proprio per la netta distinzione che deve operarsi tra l'ipotesi di
cessazione del rapporto sociale relativamente al socio
illimitatamente responsabile di società di persone, avente in quanto
tale la veste di coimprenditore, e l'ipotesi di cessazione
dell'imprenditore collettivo.
Concludono quindi le parti private, in via principale, per una
declaratoria di infondatezza della questione che escluda altresì
l'applicabilità al caso di specie del principio affermato nella
sentenza n. 66 del 1999; in via subordinata, chiedono che la Corte,
con sentenza interpretativa, accerti che il termine di
assoggettamento a fallimento per ripercussione non possa incominciare
a decorrere prima della dichiarazione di fallimento principale e
comunque venga interrotto dal deposito della domanda di estensione
del fallimento al socio già illimitatamente responsabile.
3. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 5 ottobre
1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10 e 147, primo e secondo
comma, della legge fallimentare, "in quanto tali norme impongono il
fallimento delle società di persone e dei loro soci illimitatamente
responsabili senza limiti di tempo, anche dopo la cancellazione dal
registro delle imprese - a fronte del termine di preclusione annuale
viceversa previsto per l'imprenditore individuale che abbia cessato
la propria attività d'impresa".
Premessa la rilevanza della questione - avendo il giudizio a quo
ad oggetto l'opposizione al fallimento dichiarato, nei confronti di
soci illimitatamente responsabili di società di persone, oltre un
anno dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese
- il giudice rimettente osserva che, secondo la giurisprudenza ormai
unanime, né la cessazione dell'esercizio dell'impresa da parte della
società né la cancellazione della società stessa dal registro
delle imprese assumono rilevanza al fine della decorrenza del termine
di cui all'art. 10 della legge fallimentare, essendo a tal fine
necessaria la conclusione effettiva della fase liquidatoria,
ravvisabile soltanto nell'esaurimento di tutti i rapporti pendenti.
Nella recente sentenza n. 66 del 1999 la Corte costituzionale ha
peraltro affermato, con riguardo ai soci cessati o defunti, che
l'ammissibilità del loro fallimento "dev'essere tuttavia
circoscritta entro un rigoroso limite temporale, proprio al fine di
non pregiudicare ... l'interesse generale alla certezza delle
situazioni giuridiche" e che tale limite, non risultando fissato
dall'art. 147, "va rinvenuto all'interno del sistema della stessa
legge fallimentare e precisamente nella norma dettata dagli artt. 10
e 11, che in considerazione della sua ratio assume una portata
generale".
Siffatta portata generale dell'art. 10 della legge fallimentare
sarebbe tuttavia vanificata - secondo il Tribunale rimettente - dalla
già ricordata interpretazione giurisprudenziale della norma, secondo
la quale l'imprenditore collettivo si estinguerebbe soltanto con il
pagamento dell'ultimo debito sociale, allorché ovviamente non può
esservi più alcuna insolvenza. Con la conseguenza di determinare una
illegittima disparità di trattamento tra due categorie di soggetti,
i soci di società di persone già cancellate e gli imprenditori
individuali non più operanti, che viceversa l'ordinamento mostra di
considerare in modo unitario.
L'assoluta prevalenza dell'orientamento giurisprudenziale
sottoposto a critica non consentirebbe tuttavia - ad avviso ancora
del rimettente - una mera interpretazione adeguatrice della norma da
parte dello stesso giudicante ed imporrebbe quindi l'intervento del
giudice delle leggi.
3.1. È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, mediante atto di contenuto analogo ai precedenti. Considerato in diritto 1. Il Tribunale di Palermo solleva, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 147, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
della amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), in relazione all'art. 10 dello stesso regio decreto,
nella parte in cui detta norma - per diritto vivente - prevede, in
caso di fallimento di società, anche il fallimento dei soci
illimitatamente responsabili pure se abbiano perso tale qualità, per
trasformazione del tipo sociale, da oltre un anno.
Il Tribunale di Milano solleva invece questione di legittimità
costituzionale della stessa norma, sempre con riferimento al
parametro di cui all'art. 3 Cost., non esplicitamente evocato ma
desumibile chiaramente dalla motivazione dell'ordinanza, nella parte
in cui non contiene la fissazione di un termine ragionevole - che si
assume comunque dover essere diverso dal termine annuale previsto
dall'art. 10 dello stesso regio decreto - entro il quale possa essere
dichiarato il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, dopo
che essi abbiano perso tale qualità a seguito di trasformazione
societaria.
Il Tribunale di Bologna, infine, solleva, in riferimento ancora
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 10 e 147, primo e secondo comma, della
legge fallimentare in quanto tali norme impongono - sempre secondo il
diritto vivente - la declaratoria di fallimento delle società e dei
loro soci illimitatamente responsabili senza limiti di tempo, anche
dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, a
fronte del termine di preclusione annuale fissato dall'art. 10 per
l'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività di impresa.
I tre giudizi, comportando la risoluzione di questioni
sostanzialmente identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
2. Le ordinanze di rimessione muovono tutte dalla pronuncia con
cui questa Corte, nel dichiarare non fondata una analoga questione di
legittimità costituzionale dell'art. 147 della legge fallimentare,
ha affermato che "la disposizione denunciata va interpretata nel
senso che, a seguito del fallimento della società commerciale di
persone, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili defunti
o rispetto ai quali sia comunque venuta meno l'appartenenza alla
compagine sociale può essere dichiarato solo entro il termine,
fissato dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, di un anno
dallo scioglimento del rapporto sociale" (sentenza n. 66 del 1999).
I rimettenti escludono, per motivi diversi, che l'interpretazione
adeguatrice sopra riferita sia direttamente applicabile alle diverse
fattispecie sottoposte al loro giudizio. Rilevano peraltro - sotto
profili non del tutto coincidenti - come la previsione di un termine
per la declaratoria di fallimento dell'imprenditore individuale e
dell'ex socio (secondo l'interpretazione contenuta nella sentenza
n. 66 del 1999) e la mancanza invece di qualsiasi termine per la
declaratoria di fallimento delle società commerciali e dei soci
illimitatamente responsabili, pur dopo la perdita della
responsabilità illimitata di questi ultimi a seguito della
trasformazione del tipo sociale, comporti una irragionevole
disparità di trattamento fra situazioni omogenee, così risultando
lesiva dell'art. 3 Cost.
3. Nella sentenza n. 66 del 1999 questa Corte ha osservato che,
così come l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore cessato
o defunto postula, in applicazione del generale principio di certezza
delle situazioni giuridiche, la fissazione di un limite temporale
entro cui debba seguire la dichiarazione di fallimento - limite
fissato negli artt. 10 e 11 della legge fallimentare in un anno dalla
cessazione dell'impresa (o dalla morte dell'imprenditore) -,
analogamente ed a maggior ragione deve essere circoscritta entro un
prestabilito limite temporale l'ammissibilità del fallimento dell'ex
socio, la cui sottoposizione alla procedura fallimentare prescinde
del tutto dalla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5
della legge fallimentare, che vanno accertati solo nei confronti
della società.
In coerenza all'affermazione, costante nella giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui le leggi "in linea di principio non si
dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne
interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne)
ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali"
(così, ex plurimis sentenze n. 200 del 1999 e n. 65 del 1999) si è
individuato, in via interpretativa, il limite temporale
all'ammissibilità del fallimento dell'ex socio all'interno della
stessa legge fallimentare, e precisamente nella norma dettata dagli
artt. 10 ed 11, attribuendo quindi ad essa, in considerazione della
sua ratio una portata generale e non limitata al solo imprenditore
individuale.
La giurisprudenza dei giudici ordinari, successiva alla citata
sentenza di questa Corte, ha tuttavia mostrato un'evidente
contrarietà ad abbandonare l'interpretazione restrittiva da lungo
tempo consolidata in sede di legittimità. Gli stessi rimettenti -
come si è detto - muovono dal presupposto che l'art. 10 della legge
fallimentare non sia suscettibile di diretta applicazione al di fuori
della fattispecie espressamente esaminata nella sentenza n. 66, con
ciò stesso implicitamente negando il carattere generale della norma,
affermato invece nella predetta sentenza.
Da qui l'opportunità - onde evitare il perpetuarsi di una grave
incertezza interpretativa - che l'esame delle sollevate questioni di
legittimità costituzionale, per molti versi connesse a quelle
affrontate nella richiamata sentenza n. 66 del 1999, venga questa
volta condotto sulla base della diversa interpretazione della
denunciata normativa, consolidatasi nella giurisprudenza di
legittimità ed assunta dai rimettenti quale diritto vivente.
4. Alla luce di tale premessa, è da ritenersi innanzitutto
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
della legge fallimentare, sollevata dal Tribunale di Bologna.
Il termine annuale, previsto da tale norma, oltre il quale non
può darsi declaratoria di fallimento, nel caso di impresa collettiva
decorre - appunto secondo il diritto vivente - non già dalla
cessazione dell'attività o dallo scioglimento della società
medesima, bensì dal compimento della fase liquidatoria, che non
coincide con la chiusura formale della liquidazione ma con la
liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla società,
sicché questa si considera esistente, e dunque assoggettabile a
fallimento, finché rimangono rapporti, attivi o passivi, da
definire.
È evidente peraltro che la norma stessa, così interpretata,
risulta sostanzialmente inapplicabile, atteso che il termine di un
anno entro il quale può essere dichiarato il fallimento della
società, nonché il fallimento in estensione dei suoi soci
illimitatamente responsabili, inizia a decorrere solamente dal
momento in cui, essendo stato definito ogni rapporto passivo che fa
capo alla società stessa, non può nemmeno ipotizzarsi l'esistenza
dello stato di insolvenza, costituente il presupposto della
dichiarazione di fallimento.
Va chiarito, a tale proposito, che rientra sicuramente nella
discrezionalità del legislatore individuare diversamente, per
l'impresa individuale e per quella collettiva, il dies a quo del
termine entro il quale il fallimento dev'essere dichiarato dopo la
cessazione dell'impresa, così come prevedere, eventualmente, in
riferimento alle due fattispecie, termini diversi. La
discrezionalità del legislatore incontra peraltro un limite nel
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., il quale postula
che la norma con la quale viene fissato un termine non sia congegnata
in modo tale da vanificare completamente la ratio che presiede alla
fissazione di quel termine, rendendolo così del tutto inutile.
Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 10 della legge fallimentare - risultando assorbita in tale
pronuncia la censura relativa all'art. 147 - nella parte in cui
prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'impresa,
entro il quale può intervenire la dichiarazione di fallimento,
decorra, per l'impresa collettiva, dalla liquidazione effettiva dei
rapporti facenti capo alla società, invece che dalla cancellazione
della società stessa dal registro delle imprese.
5. - Parimenti fondate, nei limiti di seguito precisati, sono le
questioni sollevate dai Tribunali di Palermo e Milano.
Questa Corte, come si è detto, ha affermato nella sentenza n. 66
del 1999 che il generale principio di certezza delle situazioni
giuridiche - in considerazione delle conseguenze che dalla
declaratoria di fallimento discendono, non solo per chi ne è colpito
ma anche per i terzi che con lui siano entrati in rapporto - impone
che l'ammissibilità del fallimento dell'ex socio sia ristretta entro
un congruo limite temporale, così come previsto, in ragione di una
identica esigenza, dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare per
il fallimento dell'imprenditore deceduto o che abbia cessato
l'attività di impresa.
Tale affermazione va ora ulteriormente precisata - con riguardo
all'ipotesi, cui le questioni si riferiscono, di fallimento del socio
che abbia perso la responsabilità illimitata a seguito di
trasformazione del tipo sociale - nel senso che deve ritenersi la
necessità di un limite temporale alla assoggettabilità al
fallimento del socio di società commerciale, allo stesso modo e per
le medesime ragioni già illustrate nella sentenza n. 66 del 1999, in
tutti i casi di perdita, per qualsiasi causa, della responsabilità
illimitata.
Poiché, secondo l'interpretazione prospettata dai rimettenti, la
norma di cui agli artt. 10 e 11 della legge fallimentare non può
intendersi riferita - come si è visto - anche al fallimento in
estensione del socio, ne consegue l'illegittimità costituzionale
dell'art. 147, primo comma, della legge fallimentare, nella parte in
cui prevede che il fallimento della società produce il fallimento
dei soci illimitatamente responsabili, pur dopo che sia decorso un
anno dal momento in cui costoro abbiano perso per qualsiasi causa la
responsabilità illimitata.
Va precisato, ancora una volta, che ben potrebbe il legislatore -
nel bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e
di certezza delle situazioni giuridiche - fissare, per la
assoggettabilità al fallimento dei soci illimitatamente
responsabili, un termine diverso da quello annuale previsto dagli
artt. 10 e 11 della legge fallimentare. Laddove evidente appare che,
da parte di questa Corte, il rilevato vizio di illegittimità
costituzionale non possa essere sanato in altro modo che uniformando,
sul punto, la disciplina del fallimento del socio illimitatamente
responsabile a quella dettata per l'imprenditore individuale o
collettivo dai menzionati artt. 10 e 11 della legge fallimentare.
6.- Restano assorbite, in quanto prive di autonoma rilevanza nei
giudizi a quibus le censure relative all'art. 147, secondo comma,
della legge fallimentare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte
in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione
dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di
fallimento della società decorra dalla cancellazione della società
stessa dal registro delle imprese;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte
in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità
illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il
decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per
qualsiasi causa, la responsabilità illimitata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte