Corte costituzionale

Ordinanza n. 319/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7,

e 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), come modificati dall'art. 19, comma 3, del

decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei

reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1

della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi con ordinanze emesse

l'8 gennaio 2001 dal giudice di pace di Legnago, il 29 gennaio 2001

dal giudice di pace di Bologna, il 24 gennaio 2001 dal giudice di

pace di Recco, il 15 marzo 2001 dal giudice di pace di Caltanissetta,

il 23 marzo 2001 dal giudice di pace di Isola della Scala, il 6 marzo

2001 dal giudice di pace di Rimini, il 5 maggio 2001 dal giudice di

pace di Cairo Montenotte e il 13 giugno 2001 dal giudice di pace di

Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 267, 275, 291, 375, 379,

613, 625, 738 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 16, 17, 21, 34, 35 e 39, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Legnago ha sollevato, con

riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificati

dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), nella parte in cui, per la guida di un veicolo con patente

straniera scaduta di validità, non escludono l'applicazione della

sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo anche quando

il proprietario dello stesso sia persona diversa dal trasgressore;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate

prevedono la condotta di chi guida con patente, italiana o straniera,

scaduta di validità, ma nulla dicono riguardo a chi affida loro il

veicolo, con la conseguenza che il fermo amministrativo, quando viene

applicato nei suoi confronti, punisce una condotta non prevista da

alcuna norma;

che il rimettente, rilevato come la sanzione accessoria sia

in concreto più grave di quella pecuniaria principale, osserva che

chi guida con patente scaduta viene punito più severamente di chi

conduce un veicolo dopo aver sostenuto con esito favorevole gli esami

ma non è ancora munito di patente (art. 121 cod. strada) ed osserva

ancora che, in caso di una nuova violazione commessa nei cinque anni

dalla precedente, il proprietario resta soggetto alla confisca del

mezzo;

che, sempre secondo il rimettente, un'ulteriore incongruenza

sarebbe determinata dal fatto che, essendo il proprietario chiamato a

rispondere in via solidale anche della pena pecuniaria principale,

egli potrebbe essere l'unico soggetto cui si applicano entrambe le

sanzioni, pur senza aver violato alcuna norma giuridica;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni inammissibili o

infondate;

che l'Avvocatura, premesso che nell'ordinanza non viene

precisato quale delle due ipotesi previste dall'art. 136 cod. strada

ricorre nella fattispecie concreta (guida con patente rilasciata da

Stato estero scaduta di validità, da parte di chi abbia acquisito la

residenza in Italia da non oltre un anno, ovvero guida con patente

rilasciata da Stato estero in corso di validità, da parte di chi

risiede in Italia da più di un anno), rileva che la questione appare

simile a quelle esaminate dalla Corte con l'ordinanza n. 33 del 2001

e decise nel senso della manifesta infondatezza;

che anche il giudice di pace di Bologna ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del

cod. strada, nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs.

n. 507 del 1999, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27

della Costituzione;

che il giudice a quo rileva che la sanzione pecuniaria

principale è prevista per la violazione di una norma di condotta,

mentre la sanzione accessoria risulta svincolata da una condotta che

sia previamente definita illecita, dato che nessuna disposizione di

legge definisce illecita la condotta di chi affida un veicolo ad una

persona con patente scaduta di validità o prescrive l'obbligo di

controllare se la patente sia valida;

che, sottolinea ancora il giudice di pace di Bologna, la

disposizione impugnata non consente di graduare la sanzione in

relazione al tipo ed alla destinazione del veicolo sottoposto al

fermo o alla circostanza che la patente sia scaduta per mera

dimenticanza;

che è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei

ministri l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di

dichiarare inammissibili o infondate le questioni sollevate dal

giudice di pace di Bologna, richiamando nelle sue difese la

motivazione dell'ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001;

che il giudice di pace di Recco ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della medesima disposizione del cod.

strada, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione ai principi di

ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni;

che il rimettente osserva che la sanzione accessoria, se

confrontata con la sanzione pecuniaria principale, appare "veramente

sproporzionata", specie quando il veicolo appartiene ad una società

la cui attività economica viene pregiudicata dalla mancata

disponibilità del mezzo;

che, ad avviso del giudice a quo, il proprietario del veicolo

subirebbe una "grave e pesante restrizione della libertà e del

diritto di svolgere l'attività della società" per un fatto a lui

non imputabile, non prevedendo la legge alcuna sanzione per chi

permette la guida a persona senza patente o con patente scaduta;

che, sempre secondo il giudice a quo, appare ingiustificata

la disposizione di cui all'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 597 del 1999,

che ha modificato l'art. 214 cod. strada, introducendo nello stesso

il comma 1-bis - secondo il quale la restituzione del mezzo può

essere effettuata dall'organo accertatore solo nel caso in cui

risulti che lo stesso è stato utilizzato contro la volontà del

proprietario;

che, rileva ancora il rimettente, la sanzione è "talmente

rigida" da non consentire al giudice di graduarne la durata secondo

la gravità del fatto in concreto;

che il giudice di pace di Caltanissetta ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del

cod. strada, nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs.

n. 507 del 1999, per violazione dell'art. 3 Cost.;

che il giudice a quo, investito dell'esame di un ricorso

presentato dal proprietario di un veicolo alla cui guida lo stesso

veniva colto con la patente scaduta, rileva che la sanzione

amministrativa accessoria del fermo del veicolo continua a dispiegare

i suoi effetti anche quando - come nel caso di specie - la sanzione

principale si estingue per avvenuto pagamento e l'interessato

provvede al rinnovo della patente;

che, secondo il rimettente, la disposizione avrebbe un

contenuto sanzionatorio che, per intensità e rigore, eccede

notevolmente quello della sanzione principale ed arreca un danno al

trasgressore per i suoi impegni di lavoro e familiari;

che, osserva ancora il giudice di pace di Caltanissetta, a

carico del proprietario vi è l'ulteriore onere delle cospicue spese

di ricovero del veicolo, anch'esse superiori all'importo della

sanzione principale;

che il rimettente rileva ancora che la durata in misura fissa

del fermo non consente alcun temperamento della sanzione e che,

mentre in altre ipotesi di sanzione accessoria introdotte dal d.lgs.

n. 507 del 1999 il fermo è stato previsto come un

"controbilanciamento" all'intervenuta depenalizzazione dell'illecito,

tale circostanza è estranea all'ipotesi di guida con patente

scaduta;

che, rileva infine il giudice a quo, mentre chi dispone di

altro veicolo può tornare a guidare dopo il rinnovo della patente,

ciò è precluso a chi non ha tale possibilità e può fare

affidamento solo sul mezzo sottoposto a fermo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare manifestamente infondata la

questione sollevata, richiamando in particolare la motivazione

dell'ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001;

che il giudice di pace di Isola della Scala ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e

136, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada) - nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs.

30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma

del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno

1999, n. 205) - nella parte in cui, per la violazione del divieto di

guida di un veicolo con patente straniera non convertita, non

escludono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del

fermo del veicolo quando il proprietario è persona diversa dal

trasgressore, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27,

primo comma, della Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione, in parte motiva, è identica a

quella sollevata dal giudice di pace di Legnago sopra riportata;

che è intervenuto anche in questo giudizio di legittimità

costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha

chiesto alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o

manifestamente infondata, richiamando le precedenti difese;

che il giudice di pace di Rimini ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del citato art. 126, comma 7, cod.

strada, "con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 116,

comma 13, cod. strada ed in relazione all'art. 3 Cost., in quanto

detta norma non tiene nel dovuto conto il principio di eguaglianza";

che il rimettente richiama espressamente "altro giudizio

sulla medesima fattispecie promosso dal giudice di pace di Caldaro

con ordinanza del 1 agosto 2000", omettendo qualsiasi altra

motivazione;

che è intervenuto anche in questo giudizio di legittimità

costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo

alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o manifestamente

infondata, rilevando preliminarmente che l'ordinanza è inidonea ad

introdurre una questione di legittimità costituzionale ed

osservando, nel merito, che la questione sollevata dal giudice di

pace di Caldaro, citata dal rimettente, è stata dichiarata

manifestamente infondata dalla Corte con l'ordinanza n. 278 del 2001;

che il giudice di pace di Cairo Montenotte ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, cod.

strada, nella parte in cui prevede che la sanzione accessoria del

fermo amministrativo del veicolo si applica anche nel caso in cui il

proprietario del mezzo è persona diversa dal conducente che guida

con patente scaduta, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost.;

che il rimettente rileva che la condotta del proprietario,

dovuta ad omissione di diligenza, non è considerata illecita da

alcuna disposizione di legge e che in tal caso il sanzionato è

persona estranea al fatto che ha dato origine alla condotta

sanzionata, venendo in tal modo stabilita una sanzione senza che sia

previamente fissato il precetto, con conseguente violazione

dell'art. 25 Cost.;

che, sempre secondo il giudice a quo, sarebbe violato anche

l'art. 27, primo comma, Cost., poiché il proprietario viene chiamato

a rispondere di un fatto integralmente ascrivibile ad un terzo;

che la norma impugnata sarebbe anche irragionevole,

considerato che, per l'analoga condotta posta in essere da chi affida

il veicolo a persona che non ha la patente (perché non l'ha

conseguita ovvero perché non la porta con sé o gli è stata

ritirata), l'art. 116, comma 12, dello stesso codice prevede solo una

sanzione pecuniaria che, "per quanto pesante", non è afflittiva come

il fermo del veicolo per due mesi;

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla

Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata;

che l'Avvocatura, richiamati l'art. 6 della legge n. 689 del

1981 e gli artt. 196 e 214, comma 1-bis, cod. strada, rileva come la

sanzione accessoria, nel caso in cui il proprietario del mezzo è

persona diversa dal conducente, trova il suo presupposto nella

violazione dell'obbligo di vigilanza che le norme citate pongono a

carico di chi ha la disponibilità del veicolo, osservando che alle

sanzioni amministrative non sono applicabili gli stessi parametri

costituzionali relativi alle sanzioni penali, in particolare

l'art. 27, primo comma, citato dal rimettente;

che, quanto alla dedotta irragionevolezza della norma,

l'Avvocatura rileva che il rimettente ha trascurato che, anche nel

caso in cui un veicolo venga affidato a persona priva di patente, è

prevista la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi;

che il giudice di pace di Brescia ha sollevato un'ulteriore

questione di legittimità costituzionale del più volte citato

art. 126, comma 7, cod. strada, per violazione dell'art. 3, primo

comma, Cost.;

che il giudice a quo è investito dell'esame di un ricorso

presentato dal proprietario di un veicolo alla cui guida lo stesso

era stato colto con patente di guida scaduta;

che, secondo il rimettente, il decreto legislativo n. 507 del

1999, avendo inasprito le sanzioni per la guida con patente scaduta

di validità, ed avendo previsto il fermo amministrativo del veicolo

per la durata fissa di due mesi, ha comminato una sanzione eccessiva

rispetto ad altre ipotesi di illecito disciplinate dal medesimo

codice, come per la guida senza patente;

che da ciò, secondo il giudice di pace di Brescia, deriva

una "manifesta ingiustizia", dal momento che non è prevista la

riduzione della durata del fermo neppure quando il contravventore ha

successivamente regolarizzato la propria posizione;

che, osserva ancora il giudice a quo, la sanzione sarebbe

"abnorme" perché essa si applica indiscriminatamente e nella stessa

misura sia quando il proprietario ha la disponibilità di altri

veicoli, e può quindi continuare a circolare, sia quando egli è

privo di risorse economiche e di altri mezzi, con un unico

trattamento sanzionatorio per cittadini che si trovano in posizione

diversa;

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla

Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata, rilevando

che, contrariamente a quanto opinato dal giudice a quo, per l'ipotesi

di guida senza aver conseguito la patente è prevista (oltre ad una

più pesante sanzione pecuniaria) la sanzione del fermo del veicolo

per tre mesi e richiamando le precedenti ordinanze della Corte.

Considerato che tutti i giudici rimettenti sollevano, sotto

profili in parte coincidenti e in alcuni casi del tutto identici,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati

minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della

legge 25 giugno 1999, n. 205) e di alcune altre disposizioni dello

stesso decreto legislativo ad esso connesse, e che per tale motivo

tutte le questioni possono essere riunite per essere decise con unico

provvedimento;

che questa Corte ha già scrutinato diverse questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, cod. strada,

affermando (cfr., fra le ultime, le ordinanze n. 33 del 2001, n. 278

del 2001 e n. 282 del 2001) che l'art. 27 della Costituzione si

riferisce alle "pene" e non alle sanzioni amministrative, con la

conseguenza che sono manifestamente infondate le questioni sollevate

dai giudici di pace di Legnago, Bologna, Isola della Scala e Cairo

Montenotte in relazione a detto parametro;

che, per ciò che concerne la violazione dell'art. 25 Cost.

sotto il profilo del principio di legalità, invocata dagli stessi

giudici di pace sopra citati, questa Corte ha già stabilito che "la

responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni

commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle

sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme

relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale

che, nel caso del fermo amministrativo, trova conferma nell'art. 214,

comma 1-bis, cod. strada, secondo cui solo quando risulti evidente

che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del

proprietario il mezzo deve essere immediatamente a questi restituito"

(ordinanza n. 33 del 2001);

che per gli stessi motivi sono manifestamente infondate le

questioni sollevate dai giudici di pace di Legnago ed Isola della

Scala riguardanti l'art. 136, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992

cit., in riferimento anche qui agli artt. 25, secondo comma, e 27

della Costituzione, per la guida di veicolo da parte di persona

munita di patente straniera scaduta di validità;

che anche la questione sollevata dal giudice di pace di

Recco, in riferimento all'art. 3 Cost. in relazione ai principi di

ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni, risulta essere

manifestamente infondata;

che questa Corte ha infatti costantemente affermato che "la

determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni,

siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia

discrezionalità legislativa", non spettando alla Corte "rimodulare

le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione

delle sanzioni" (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995 e

ordinanza n. 190 del 1997), stabilendo inoltre che "la sanzione

accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto da persona

la cui patente di guida sia scaduta, anche nel caso in cui lo stesso

appartenga a persona diversa dall'autore della violazione - esclusa

l'ipotesi che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del

proprietario - non risulta essere né sproporzionata né

irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita in

generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare

una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente

pericolose" (ordinanza n. 33 del 2001);

che per gli stessi motivi è infondata anche la questione di

legittimità costituzionale sollevata dal giudice di pace di

Caltanissetta per il caso in cui il fermo venga disposto per un

veicolo alla cui guida venga colto il proprietario dello stesso con

patente scaduta;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal

giudice di pace di Rimini è manifestamente inammissibile, avendo il

rimettente omesso qualsiasi descrizione della fattispecie concreta

sottoposta al suo esame ed essendosi limitato a richiamare "altro

giudizio sulla medesima fattispecie promosso dal giudice di pace di

Caldaro", senza motivare né sulla rilevanza né sulla non manifesta

infondatezza della questione;

che il giudice di pace di Cairo Montenotte, pur non avendo

indicato quale parametro di illegittimità costituzionale l'art. 3

Cost., nella motivazione dell'ordinanza si è riferito anche alla

ritenuta irragionevolezza della sanzione ed alla violazione del

principio di eguaglianza, indicando quale tertium comparationis le

sanzioni previste per la guida senza patente dall'art. 116 cod.

strada;

che tale questione è manifestamente infondata, avendo la

Corte già affermato che "non sussiste la violazione del principio

costituzionale di eguaglianza ... essendo la sanzione pecuniaria

prevista per la guida senza patente ben maggiore di quella stabilita

per la guida con patente scaduta di validità ed essendo inoltre,

anche per quella ipotesi, prevista la sanzione accessoria del fermo

amministrativo del veicolo, per la durata di mesi tre anziché due"

(ordinanza n. 278 del 2001);

che per la medesima ragione è manifestamente infondata anche

la questione di legittimità sollevata dal giudice di pace di

Brescia, sempre sull'art. 126, comma 7, cod. strada, per violazione

dell'art. 3, primo comma, Cost.;

che le questioni sollevate dai giudici di pace rimettenti

risultano perciò manifestamente infondate o manifestamente

inammissibili sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice

di pace di Rimini con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136,

comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma,

e 27, primo comma, Cost., dai giudici di pace di Legnago e Isola

della Scala con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 27, primo

comma, Cost., dai giudici di pace di Bologna e Cairo Montenotte con

le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dai giudici di pace di

Recco, Caltanissetta, Cairo Montenotte e Brescia con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte