Sentenza n. 32/1958
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/05/1958 · relatore Giuseppe Cappi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 30 agosto 1957, depositato il 10 settembre 1957
nella cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 19 del
Registro ricorsi 1957, per conflitto di attribuzione tra la Regione
siciliana e lo Stato, sorto a seguito del decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale 8 giugno 1957, col quale è stato
disposto anche per le provincie di Messina e Palermo il rinvio
all'annata agraria 1958 - 59 dell'adozione del libretto personale
previsto dal D. M. 22 dicembre 1956 ai fini della assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione per i lavoratori agricoli.
Udita nell'udienza pubblica del 2 aprile 1958 la relazione del
Giudice Giuseppe Cappi;
uditi l'avv. Francesco Santoro Passarelli per il ricorrente e il
sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In data 22 dicembre 1956, il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, "visto l'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n.
264; visto l'art. 5 del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui
al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323", emanava un
decreto in base al quale il Servizio per i contributi unificati in
agricoltura doveva provvedere al rilascio di un libretto personale ai
lavoratori dell'agricoltura, ai fini dell'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione. Il decreto riguardava varie provincie, fra le
quali Brindisi, Cagliari, Messina e Palermo, e il libretto avrebbe
dovuto aver valore per l'anno agrario 1957 - 58 o per quello 1958 - 59
a seconda che si trattasse di provincie ove l'anno agrario ha termine
rispettivamente nel 2 o nel 1 semestre dell'anno solare. Il citato art.
32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, estendeva anche ai lavoratori
agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'art.
5 del regolamento, pure richiamato dal decreto ministeriale 22 dicembre
1956, disponeva: "Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
può disporre, con proprio decreto, che a cura del Servizio per i
contributi unificati sia annualmente rilasciato a ciascun salariato o
giornaliero di campagna un libretto personale. Il rilascio del libretto
può essere stabilito per singole Regioni o Provincie". Seguivano,
nello stesso articolo 5, numerose modalità e formalità di esecuzione.
Con successivo decreto dell'8 giugno 1957, lo stesso Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, "considerate le difficoltà di
ordine tecnico ed organizzativo che nelle provincie di Brindisi,
Cagliari, Messina e Palermo sono state rilevate per l'adozione, a
partire dall'annata 1957 - 58, del libretto di cui al D. M. 22 dicembre
1956", decretava, per le provincie di Brindisi, Cagliari, Messina e
Palermo, il rinvio all'annata agraria 1958 - 59 dell'adozione del
libretto personale suindicato.
2. - La Regione siciliana, in data 30 agosto 1957, presentava
ricorso a questa Corte "per il regolamento di competenza sul conflitto
di attribuzioni fra la Regione e lo Stato, determinato dal D. M. 8
giugno 1957".
In sostanza, la Regione sosteneva che il citato decreto, il quale,
nelle provincie di Messina e Palermo, rinviava all'annata 1958 - 59
l'adozione del libretto personale istituito con il D. M. 22 dicembre
1956, deve ritenersi illegittimo in quanto avrebbe invaso la sfera di
competenza costituzionale della Regione siciliana.
A sostegno di tale assunto la Regione invocava l'art. 17 lett. f
dello Statuto siciliano, che attribuisce alla Regione la competenza ad
emanare leggi in materia di "legislazione sociale: rapporti di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle
leggi dello Stato". La Regione sosteneva inoltre che nella frase
"legislazione sociale" è indubbiamente compresa la disciplina del
collocamento della mano d'opera, alla quale disciplina è strettamente
connessa quella della disoccupazione e dei provvedimenti a favore della
stessa, non esclusa l'assicurazione. E poiché, concludeva la Regione,
l'art. 20 dello Statuto siciliano attribuisce agli organi regionali le
funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie nelle quali
la Regione ha potestà legislativa, il D.M. impugnato, dettando
disposizioni particolari per le due province siciliane in materia di
assicurazione contro la disoccupazione, aveva invaso la sfera di
competenza della Regione. Conseguentemente, la Regione chiedeva che la
Corte costituzionale, ritenuto quanto sopra, dichiarasse
l'illegittimità costituzionale del citato D. M. 8 giugno 1957 e lo
annullasse, per violazione degli artt. 116 della Costituzione, 17 e 20
dello Statuto siciliano.
3. - Intervenivano il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, rappresentati e difesi,
come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato. Questa, in data
18 settembre 1957, presentava le proprie deduzioni. In esse veniva
anzitutto sollevata una eccezione di inammissibilità del ricorso della
Regione, ricorso che si chiedeva venisse, in ogni caso, dichiarato
infondato nel merito.
L'Avvocatura dello Stato basava l'eccezione di inammissibilità sul
fatto che il D. M. impugnato (8 giugno 1957) contiene un semplice
rinvio per alcune provincie dell'esecuzione del precedente D. M. 22
dicembre 1956, che non era stato impugnato dalla Regione. Dato ciò,
l'Avvocatura argomentava che se la pretesa invasione della competenza
costituzionale della Regione si fosse, in ipotesi, verificata, tale
invasione sarebbe, sempre in ipotesi, avvenuta col primo D. M. 22
dicembre 1956 e non col successivo decreto 8 giugno 1957, con il quale
si era disposta una semplice sospensione, parziale e temporanea,
dell'esecuzione del precedente decreto. L'Avvocatura pertanto
concludeva che la Regione, non avendo impugnato il primo decreto, era
decaduta, per acquiescenza, dalla potestà di ricorrere contro il
secondo.
L'Avvocatura infine aggiungeva che la Regione non aveva pro posto
ricorso, a suo tempo, neppure contro il D.P.R. 24 ottobre 1955, n.
1323, che prevede provvedimenti particolari del Ministro per il lavoro
anche per singole provincie e regioni, senza alcuna distinzione fra
regioni di diritto comune e regioni a statuto speciale.
4. - Nel merito della controversia l'Avvocatura dello Stato
sostiene l'infondatezza del ricorso. Contro l'assunto che gli articoli
17 lett. f e 20 dello St. sic., nonché l'art. 1 del D.P. 25 giugno
1952, n. 1138, conferiscano alla Regione la competenza di emanare il
provvedimento contenuto nell'impugnato decreto, l'Avvocatura osserva
che, anche ammesso che la materia dell'assicurazione contro la
disoccupazione sia senz'altro da comprendere nella dizione dell'art. 17
lett. f dello St. sic., si tratterebbe pur sempre di una competenza non
esclusiva e soggetta, anche per quanto riguarda la corrispondente
attività amministrativa, ai limiti stabiliti nel primo comma e nella
stessa lett. f dell'art. 17 dello St. sic. Tali limiti, prosegue
l'Avvocatura, "importano, tra l'altro, che la funzione legislativa e le
corrispondenti funzioni esecutive ed amministrative della Regione non
debbano, nel loro esercizio, interferire sulle corrispondenti funzioni
attribuite agli organi dello Stato a tutela di interessi nazionali e
non semplicemente regionali, e disciplinate, in conseguenza, sia dal
punto di vista tecnico che dal punto di vista giuridico, in maniera
uniforme su piano nazionale".
Al riguardo, l'Avvocatura osserva che l'impugnato decreto è stato
emanato in base ad un sistema di norme "che disciplinano la materia
previdenziale su base e piano nazionali a tutela di un interesse
generale e con un trattamento che, per tutto il territorio nazionale,
non può essere che obbligatorio ed uniforme per ogni particolare
categoria di lavoratori". In tale sistema si inserisce e "si inquadra
il libretto di lavoro di cui si discute, libretto che, previsto da un
regolamento a carattere nazionale, costituisce un mezzo per
l'accertamento, non solo della sussistenza del diritto alla prestazione
previdenziale, ma anche del quantum della prestazione da
corrispondersi". Pertanto, "trattandosi di prestazioni che, in
definitiva, devono essere regolate con unicità di criterio per tutto
il territorio nazionale, è chiaro come non possa ammettersi l'adozione
di un diverso criterio o sistema di accertamento del diritto alle
prestazioni". "Se deroghe, sospensioni temporanee (come è quella
disposta nel caso in esame) ecC.S.ono consentite, ciò è sempre in
conseguenza di una valutazione di opportunità fatta su base nazionale,
anche se con riferimento alle condizioni locali".
Nell'ultima parte delle sue deduzioni l'Avvocatura considera poi la
questione sotto un altro profilo. Osserva cioè che, in ordine alla
materia di cui si discute, la competenza esecutiva ed amministrativa
non potrebbe in nessun caso ritenersi passata alla Regione per quelle
materie rispetto alle quali, pur avendone facoltà, la Regione non
abbia ritenuto di esercitare il potere di emanare proprie leggi. Dato
ciò, continua l'Avvocatura, è vano richiamarsi al D. P. 25 giugno
1952, n. 1138, che, nei limiti invalicabili risultanti dall'art. 17 in
relazione all'art. 20, ha provveduto alla necessaria regolamentazione
del passaggio delle funzioni amministrative, nelle materie di cui alla
lett. f dell'art. 17, dallo Stato alla Regione ed alla disciplina della
concreta attuazione di questo passaggio. Né gioverebbe, sempre secondo
l'Avvocatura, invocare in contrario le sentenze n. 7 e 38 del 1957 di
questa Corte citate dalla Regione; come non gioverebbe invocare il
provvedimento regionale D.L. P. 18 aprile 1951, n. 25, il quale tratta
del collocamento della mano d'opera disoccupata, ma non già
dell'assicurazione contro la disoccupazione.
L'Avvocatura conclude che la Corte voglia in via pregiudiziale
dichiarare inammissibile il ricorso e nel merito respingerlo.
5. - Alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato la Regione
rispondeva con memoria del 20 marzo 1958. Circa l'eccezione di
inammissibilità del ricorso per acquiescenza, in quanto non era stato
impugnato il D. M. 22 dicembre 1956, del quale il successivo decreto 8
giugno 1957, impugnato, non avrebbe contenuto che una semplice
modalità di esecuzione, la difesa regionale nega anzitutto che il
secondo decreto, della cui legittimità si discute, sia strettamente
consequenziale al primo decreto; e, in ogni caso, la pretesa
acquiescenza non potrebbe riguardare che l'adozione del libretto
personale che costituisce il contenuto del primo decreto, non mai
l'acquiescenza alla sospensione disposta dal secondo decreto, in quanto
tale sospensione appare esplicitamente motivata da "particolari
esigenze locali" la cui valutazione spetta esclusivamente alla Regione.
Si sarebbe avuta un'indebita invasione della competenza regionale, onde
sarebbe perfettamente ammissibile il ricorso di cui trattasi.
Nel merito la Regione contesta che la competenza amministrativa
regionale incontri gli stessi limiti della corrispondente competenza
legislativa e osserva che, in ogni caso, l'art. 20 dello St. sic. e
l'art. 1 del D.P. 25 giugno 1952, n. 1138, richiamano l'art. 17 dello
Statuto solo per la determinazione delle materie rientranti nella
funzione amministrativa della Regione. Né, si aggiunge, appare fondata
la tesi dell'Avvocatura che il D. M. detti una disciplina uniforme sul
piano nazionale, ché, anzi, esso detta disposizioni particolari per
singole provincie, tra cui quelle di Messina e di Palermo.
Per ultimo, la difesa della Regione si occupa della tesi, sostenuta
dall'Avvocatura, che nella specie la Regione, non avendo in concreto
legiferato sulla materia prevista dall'art. 17, lett. f, St. sic,
mancherebbe sempre il presupposto per l'esercizio da parte della
Regione della funzione amministrativa nella stessa materia. A ciò la
difesa della Regione oppone che nelle materie di legislazione
concorrente la competenza amministrativa della Regione è determinata
dalla competenza legislativa e non dall'esercizio concreto di questa,
onde la competenza amministrativa sussiste anche quando la materia sia
stata disciplinata da una legge nazionale. Nel caso concreto poi la
Regione ha dettato anche in sede legislativa una propria disciplina del
collocamento della mano d'opera, onde devesi riconoscere la competenza
amministrativa della Regione in materia di disoccupazione e di
provvidenze a favore dei disoccupati, anche se la disciplina regionale
non regola specificatamente l'assicurazione contro la disoccupazione
dei lavoratori agricoli.
In base a tutto quanto sopra, la Regione insiste per l'accoglimento
del ricorso.
6. - Anche l'Avvocatura dello Stato, in data 20 marzo 1958, ha
presentato una memoria nella quale, rispondendo alla difesa della
Regione, riafferma le proprie tesi.
Circa l'eccezione di inammissibilità insiste nell'osservare che il
conflitto di attribuzione investe in sostanza non lo spostamento,
disposto col secondo decreto, della data di applicazione del primo,
bensì solo ed esclusivamente il potere esercitato dal Ministro del
lavoro con il primo decreto con l'adozione del libretto di lavoro anche
per le provincie di Palermo e di Messina. Sennonché, osserva
l'Avvocatura, tale primo decreto non è stato impugnato e in ogni caso
sono ormai decorsi infruttuosamente i termini per impugnarlo.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ribadisce e sviluppa le tesi
già svolte nelle sue prime deduzioni.
Per quanto riguarda il caso in esame, cioè l'adozione del libretto
personale, l'Avvocatura osserva che trattasi anche qui di una forma di
assicurazione contro la disoccupazione che è concepita su piano
nazionale e soggetta quindi alla valutazione tecnico discrezionale del
Ministero del lavoro, onde evitare eventuali disfunzioni e squilibri
nella disciplina della materia.
L'Avvocatura pertanto insiste nell'infondatezza e nella reiezione
del ricorso. Considerato in diritto :
La difesa dello Stato ha sollevato preliminarmente l'eccezione di
inammissibilità del ricorso della Regione. Di essa, dato il suo
carattere pregiudiziale, la Corte deve anzitutto occuparsi.
La Corte ritiene che l'eccezione sia fondata. A1 riguardo, conviene
considerare il contenuto dei due decreti ministeriali di cui trattasi e
il rapporto che intercorre fra di essi. Col primo (22 dicembre 1956)
veniva istituita una formalità speciale per l'assicurazione contro la
disoccupazione, consistente nel rilascio ai lavoratori agricoli di un
libretto personale. A ciò il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale era autorizzato dall'art. 5 del già citato regolamento 24
ottobre 1955. L'adozione del libretto poteva avvenire per singole
regioni e provincie: e infatti il decreto 22 dicembre 1956 lo adottò
in 39 provincie, fra le quali Messina e Palermo. "Il libretto - così
il decreto - avrà valore per l'anno agrario 1957 - 58 o per quello
1958 - 59 a seconda che si tratti di Provincie ove l'anno agrario ha
termine rispettivamente nel secondo o nel primo semestre dell'anno
solare".
Col secondo decreto (8 giugno 1957), in alcune provincie, fra le
quali Messina e Palermo, l'adozione del libretto fu "rinviata
all'annata agraria 1958 - 59".
Lo Stato e la Regione controvertono circa le conseguenze della
mancata impugnazione, da parte della Regione, del primo decreto (22
dicembre 1956); se, cioè, la Regione potesse poi impugnare il secondo
decreto (8 giugno 1957).
La questione generale fu già affrontata da questa Corte con la
sentenza n. 18 del 6 luglio 1956, la cui fattispecie ha notevole
analogia con quella della presente causa. In tale sentenza la Corte ha
fissato il principio che, se la lesione della sfera di competenza e la
violazione dello statuto speciale di una Regione si siano, in ipotesi,
verificate con un dato provvedimento statale, qualora questo non sia
stato impugnato non può la Regione impugnare successivi provvedimenti
che contengano norme di mero carattere strumentale ed esecutivo del
provvedimento precedente, non impugnato.
Il suindicato principio di diritto è applicabile al caso in
disputa. Ed invero il secondo decreto impugnato dalla Regione contiene
una semplice modifica di un punto secondario del primo decreto ed è a
questo strettamente collegato.
La disposizione del secondo decreto non è che accessoria a quella
del primo, le quali dal secondo decreto non sono state per nulla
toccate nella loro sostanza, costituita dall'adozione ex novo del
libretto personale ai fini della previdenza assicurativa contro la
disoccupazione involontaria nel settore agricolo. Nel secondo decreto,
infatti, si tratta di un semplice rinvio, a data determinata,
dell'adozione in alcune provincie (4 su 39) del libretto personale; né
vi si contiene nessuna modifica delle molte e minuziose formalità
esecutive previste dall'art. 5 del Regolamento 24 ottobre 1955, n.
1323, bensì e solo - ripetesi - un puro e semplice rinvio. Non
trattasi cioè di una proroga del provvedimento, la quale
presupporrebbe che questo avesse già avuto esecuzione e, scaduto il
termine fissato, una nuova disposizione lo avesse prorogato. Appunto
l'ipotesi della proroga era stata considerata dalla giurisprudenza
dell'Alta Corte per la Sicilia alla quale la Regione ha accennato. In
sostanza, anche la Regione possa impugnare un provvedimento successivo
ad un provvedimento precedente non impugnato la Corte ritiene che il
secondo provvedimento non debba essere meramente accessorio del primo
e, benché vertente sulla stessa materia, abbia una propria autonomia.
È appunto questa condizione che difetta nel caso in disputa, in quanto
il secondo decreto, impugnato dalla Regione, non può dirsi, come si è
visto, abbia una propria autonomia, contenendo esso una semplice
disposizione accessoria del primo decreto non impugnato.
Lo stabilire quando un provvedimento successivo abbia una propria
autonomia in confronto ad uno precedente, è questione da decidere caso
per caso. E pertanto infondato il richiamo che il patrocinio della
Regione fa alla sentenza 7 marzo 1957, n. 44, di questa Corte. Tale
sentenza infatti riguardava un caso diverso, cioè l'interpretazione
autentica di una legge precedente e, del resto, la sentenza ribadiva
espressamente il principio fissato con la già citata sentenza della
Corte del 6 luglio 1956, n. 18. Di fronte a tale principio non può
avere influenza in contrario la circostanza, addotta dalla Regione, che
il rinvio disposto dal secondo decreto sia stato motivato da
difficoltà locali di ordine tecnico ed organizzativo verificatesi
nelle quattro provincie per le quali il rinvio era stato disposto, in
quanto ciò non toglie il rapporto di accessorietà fra il secondo
decreto ed il primo, rapporto che costituisce il motivo fondamentale
che ha indotto la Corte ad accogliere l'eccezione di inammissibilità
del ricorso di cui trattasi.
L'inammissibilità ha inoltre un fondamento razionale e pratico.
Infatti, se l'autorità che ha emanato un provvedimento che - per non
essere stato impugnato - è ormai pienamente operativo, non potesse poi
emanare disposizioni accessorie opportune o queste dovessero venire
rimesse ad altra diversa autorità, sorgerebbe possibilità di
contrasti e di incertezze, ostacolandosi così il raggiungimento dei
fini che il provvedimento principale si era proposto. Ciò avverrebbe -
ad es. - nella specie, se lo Stato non potesse, per sopraggiunte
esigenze tecniche, rinviare l'adozione del provvedimento, non ancora in
atto, a data successiva determinata o se, per di più, la Regione
potesse sospendere o rinviare essa, a suo giudizio, il provvedimento
stesso.
L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale preclude l'esame del
merito della controversia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto d'attribuzione
proposto dalla Regione siciliana in relazione al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 8 giugno 1957, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1957.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte