Sentenza n. 32/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/06/1961 · relatore Nicola Jaeger
Epigrafe
ha pronunciato la Seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 aprile 1959,
recante: "Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia",
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 8 del
Registro ricorsi 1959.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 26 aprile 1961 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il ricorrente, e gli avvocati Leopoldo Piccardi e Giuseppe Guarino,
per il Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato in data 11 aprile 1959 al Presidente della
Regione siciliana e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18
aprile 1959, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha
impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 3 aprile 1959, recante: " Riordinamento dell'Ente per la
riforma agraria in Sicilia", comunicata il 4 aprile al Commissario
dello Stato agli effetti dell'art. 28 dello Statuto siciliano. Del
deposito del ricorso nella cancelleria è stata data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 99, del 24 aprile 1959, e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 25, del 30 aprile 1959,
dal Presidente della Corte costituzionale.
Nel ricorso si osserva che la legge impugnata, la quale contiene
norme per la disciplina dei compiti dell'Ente per la riforma agraria in
Sicilia, per la costituzione di un fondo di rotazione, per il
riordinamento degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo,
nonché per l'approvazione del regolamento organico e dello statuto,
dà luogo a censure per quanto concerne le norme contenute negli artt.
5,13,14,15 e 16; si conclude, tuttavia, perché sia dichiarata la
illegittimità costituzionale della intera legge.
In particolare, nei confronti dell'art. 14 della legge il
commissario dello Stato rileva che tale articolo dispone la istituzione
di un fondo di rotazione per sopperire alle esigenze della nuova
attività di assistenza agricola che l'Ente sarebbe autorizzato a
svolgere in base alle disposizioni dell'art. 13; ma tale istituzione
sarebbe illegittima, non essendo precisati l'ammontare del fondo
stesso, la misura del contributo regionale, la natura e il prevedibile
ammontare delle sopravvenienze attive, nonché le modalità per rendere
liquidi e, quindi, utilizzabili i cespiti indicati come "creazione
della proprietà contadina e terreni delle aziende di proprietà
dell'Ente".
La legge importerebbe, pertanto, un onere finanziario per la
Regione, non determinato nell'effettivo ammontare, né indicherebbe i
mezzi a copertura della nuova spesa, essendo il finanziamento disposto
più formale che sostanziale; si avrebbe, quindi, violazione dell'art.
81, ultimo comma, della Costituzione.
Sarebbero, poi, illegittime le norme contenute negli artt. 5 e 15
della legge impugnata, le quali attribuiscono all'Assessore regionale
per l'agricoltura una potestà regolamentare che, a giudizio del
Commissario dello Stato, non può ritenersi compresa nella competenza
dell'Assessore medesimo, ma, se mai, in quella del Governo regionale o
del Presidente della Regione.
Infine, l'art. 16 della legge configurerebbe un caso di delegazione
legislativa al Presidente della Regione, per la emanazione, su
deliberazione della Giunta, di norme di coordinamento, mentre lo
Statuto regionale non consentirebbe figure di legislazione delegata.
Il Presidente della Regione siciliana si costituiva in giudizio
mediante deposito delle deduzioni in cancelleria in data 8 maggio 1959,
contestando - in via pregiudiziale - la competenza della Corte
costituzionale, perché il giudizio sui ricorsi proposti dallo Stato
contro le leggi siciliane deve ritenersi riservato alla competenza
esclusiva dell'Alta Corte per la Regione siciliana. Nel merito, la
difesa della Regione contesta la esattezza degli argomenti addotti nel
ricorso, affermando fra l'altro che la norma contenuta nell'art. 13,
lett. a, avrebbe natura di legge direttiva, non di legge precetto; per
quanto concerne, poi, la legittimità della delegazione legislativa al
Presidente della Regione fa richiamo ad una decisione dell'Alta Corte.
Conclude, pertanto, perché il ricorso sia dichiarato inammissibile e
irrecevibile e, subordinatamente, respinto perché infondato.
Con una memoria illustrativa depositata il 13 aprile 1961 la difesa
dello Stato replica alle argomentazioni della Regione e insiste per
l'accoglimento del ricorso. Essa osserva che se la norma contenuta
nell'art. 13, lett. a, della legge impugnata non è una norma-precetto,
tale dovrebbe essere allora quella della legge di bilancio, il che
renderebbe più grave la violazione dell'art. 81 della Costituzione.
Insiste sulla indeterminatezza dell'onere assunto dal Governo
regionale. Contesta che possano invocarsi precedenti validi e
vincolanti per riconoscere legittime l'attribuzione di una potestà
regolamentare a un Assessore regionale e la delegazione legislativa
alla Giunta della Regione siciliana.
Anche la difesa della Regione ha depositato in pari data una
memoria, insistendo sulla eccezione di incompetenza della Corte
costituzionale e sviluppando ampiamente le tesi già sostenute sulla
legittimità del conferimento della potestà regolamentare
all'Assessore e della delegazione legislativa al Governo regionale.
Rispetto a tali questioni, peraltro, solleva anche eccezioni di
inammissibilità e di improcedibilità per sopravvenuta carenza di
interesse, poiché le disposizioni impugnate dell'art. 15 e dell'art.
16 non sono più applicabili, essendo scaduti i termini in esse
previsti rispettivamente per l'emanazione del regolamento e per quella
del decreto legislativo delegato, senza che si sia provveduto da parte
dell'Assessore e della Giunta.
Alla pubblica udienza i difensori delle parti hanno ribadito le
proprie argomentazioni, riaffermando le conclusioni esposte nelle
memorie. Considerato in diritto
1. - La eccezione di incompetenza della Corte costituzionale a
decidere le controversie già demandate alla competenza dell'Alta Corte
per la Regione siciliana è stata riproposta, riesaminata e nuovamente
respinta nel giudizio deciso con la sentenza n. 31 di questa Corte, di
pari data della presente, che richiama i motivi già esposti a
fondamento della prima sentenza su questo punto (n. 38 del 27 febbraio
1957).
2. - Ad analoga decisione negativa si deve pervenire riguardo alle
eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalla difesa
della Regione nella memoria, relativamente alle norme degli art. 15 e
16 della legge regionale impugnata, in base al rilievo che i termini
stabiliti in tali disposizioni per l'esercizio della potestà
regolamentare conferita all'Assessore per l'agricoltura e le foreste
(art. 15) e della delegazione legislativa al Governo regionale (art.
16) sono decorsi da tempo, senza che si sia provveduto all'esercizio
delle potestà medesime.
La sussistenza dell'interesse dello Stato ad ottenere
l'accertamento della illegittimità delle norme suddette e la loro
eliminazione dall'ordinamento giuridico non può essere messa in
dubbio. Anzitutto è da osservare che, se il termine stabilito per
l'esercizio di una delegazione legislativa è sicuramente perentorio,
è quanto meno controverso se sia tale, o non piuttosto meramente
ordinatorio, un termine prefisso per l'emanazione di regolamenti, di
guisa che il fatto che sia scaduto il termine previsto nell'art. 15
della legge impugnata senza che l'Assessore abbia esercitato la
potestà regolamentare conferitagli potrebbe, secondo talune opinioni,
non precluderne l'ulteriore esercizio. L'art. 5, lett. h, del resto,
non prevede affatto un termine. Si deve, poi, aggiungere che una
impugnazione come la presente ha quale oggetto una affermata violazione
delle norme costituzionali sulla competenza legislativa e
regolamentare, non già il contenuto delle norme emanate da organi
eventualmente incompetenti, contenuto che potrebbe non meritare di per
sé alcuna censura: la illegittimità delle norme delegate è
conseguenza della illegittimità della legge di delegazione, che ne
costituisce il prius, ed è proprio su questa che si appunta l'azione
esperita dagli organi dello Stato. Sussiste, quindi, il dovere della
Corte di esaminare la legittimità di quelle norme, rispetto alle quali
la difesa dello Stato ha insistito nella richiesta della dichiarazione
di illegittimità.
3. - L'art. 5, lett. h, della legge impugnata prevede la
partecipazione al Consiglio di amministrazione dell'Ente per la riforma
agraria in Sicilia di cinque membri "eletti tra gli assegnatari dei
lotti di riforma agraria con le modalità che saranno stabilite
dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste". Per stabilire tali
modalità l'Assessorato dovrebbe, evidentemente, emanare un
regolamento, che, pur essendo diretto a disciplinare la struttura di un
organo dell'Ente, avrebbe innegabilmente effetti riflessi non privi di
importanza rispetto a interessi di terzi (la categoria degli
assegnatari dei lotti di riforma). D'altra parte, la deliberazione
dello statuto per il funzionamento dell'Ente e del regolamento organico
del personale è attribuita alla competenza del Consiglio di
amministrazione (art. 17).
L'art. 15 dispone poi che "Entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a fissare, con proprio decreto, le norme per la gestione
del fondo", vale a dire di quel "fondo di rotazione" previsto
nell'articolo precedente.
Queste norme sono entrambe in contrasto con il disposto del terzo
comma dell'art. 12 dello Statuto della Regione siciliana, ai sensi del
quale "i regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate
dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale", poiché
tale Governo è costituito da un organo collegiale composto dal
Presidente della Regione e da tutti gli Assessori, ed esattamente
l'art. 13 del decreto del C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204, recante le
norme per l'attuazione dello Statuto per la Regione siciliana,
specifica che "i regolamenti del Governo regionale sono emanati con
decreto del Presidente regionale, previa deliberazione della Giunta
regionale".
La norma dello Statuto, che è norma costituzionale di attribuzione
di competenza, in nessun caso può essere derogata da una disposizione
di legge ordinaria, quali che siano i motivi di opportunità, che a
parere della stessa maggioranza dell'Assemblea legislativa potrebbero,
in qualche caso, far considerare preferibile in linea di fatto una
soluzione diversa. Fintanto che la norma costituzionale non venga
modificata da un'altra norma costituzionale, gli organi legislativi
sono tenuti ad osservarla rigorosamente, senza introdurre distinzioni
non previste da quella. D'altra parte, sì deve anche osservare che
norme simili costituiscono altrettante garanzie per l'autonomia
regionale, assicurando che i provvedimenti meglio corrispondano
all'interesse generale della Regione; e, anche per questo, non è
consentito ricorrere ad analogie con quanto e praticato
nell'ordinamento dello Stato, Del resto, la stessa legge denunciata
prescrive, all'art. 17, ultimo comma, che lo statuto dell'Ente è
sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
Perciò le norme contenute nell'art. 5, lett. h, e nell'art. 15
della legge impugnata devono essere dichiarate costituzionalmente
illegittime.
4. - La denuncia della illegittimità dell'art. 16 della legge
impugnata, che delega al Governo regionale il potere di emanare le
norme di coordinamento con le altre disposizioni concernenti la stessa
materia, offre alla Corte costituzionale quella occasione di esaminare
ex professo il problema della ammissibilità delle leggi di delegazione
nell'ordinamento siciliano, che non si era presentata finora, come
venne rilevato nella sentenza n. 50 del 28 luglio 1959. In tale
decisione, nella quale la Corte ebbe ad escludere che il Governo della
Regione potesse emanare legittimamente decreti legge, essa ricordò
una legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 (modificata con le leggi 1
settembre 1949, n. 52, e 3 gennaio 1952, n. 1), recante una
"delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della
Regione" rinnovata poi ripetutamente, ed osservò che "il conferimento
di una siffatta potestà legislativa di urgenza al Governo della
Regione da parte dell'Assemblea regionale, per tempo determinato e
previo parere vincolante delle Commissioni legislative, dimostra che
l'Assemblea stessa riconosceva che il Governo regionale non era già
investito di tale potestà, perché non si poteva ritenere applicabile,
neppure in via analogica, la norma contenuta nell'art. 77 della
Costituzione della Repubblica". A questo richiamo la Corte faceva
seguire l'osservazione, che non era certamente una manifestazione di
adesione alla prassi adottata dalla Regione, che l'Assemblea "credette
di poter supplire, con una legge ordinaria, al difetto di una norma
attributiva di competenza".
Nemmeno può desumersi alcun argomento dalla precedente sentenza
(n. 47 del 9 luglio 1959), nella quale fu dichiarata la illegittimità
di una delegazione legislativa, contenuta nell'art. 2 della legge
regionale 7 maggio 1958, n. 14, e del decreto legislativo presidenziale
5 luglio 1958, n. 4, con il quale erano stati espletati i poteri
delegati, in accoglimento del motivo addotto nel ricorso dello Stato,
fondato sul rilievo che nel citato art. 2 non erano stati determinati i
principi e i criteri direttivi. Tale decisione dovette risolvere solo
le questioni proposte e discusse dalle parti e non uso' alcuna
espressione, da cui potesse arguirsi il pensiero della Corte su un
punto, che non faceva parte dell'oggetto della controversia.
Il problema sottoposto all'esame della Corte nel presente giudizio
trova soluzione nel principio generale della inderogabilità delle
competenze costituzionali. Le ipotesi, nelle quali la Costituzione
ammette l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo
(art. 76 e 77), sono da ritenere eccezionali; e nulla di simile si
ritrova negli ordinamenti regionali, anche perché l'organo legislativo
unicamerale e la minore complessità dell'esercizio della funzione
legislativa rendono più spedito il procedimento formativo delle leggi.
D'altra parte, la Corte ha già ripetutamente affermato che non è
consentito in via generale di estendere alle Regioni le norme
costituzionali dell'ordinamento dello Stato, che non costituiscano
applicazioni di principi generali.
Si deve, pertanto, escludere che lo Statuto speciale della Regione
siciliana ammetta l'istituto della delegazione legislativa al Governo
regionale; ne consegue che l'art. 16 della legge impugnata non può
essere considerato costituzionalmente legittimo.
5. - Il Commissario dello Stato ha impugnato anche l'art. 14 della
legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, per violazione dell'art. 81,
ultimo comma, della Costituzione della Repubblica; a sostegno della
tesi dell'illegittimità dell'intero articolo si adduce la
indeterminatezza dell'ammontare del fondo di rotazione previsto nel
primo comma di esso, della misura dell'apporto annuo della Regione, la
cui fissazione è rimessa alla legge di bilancio, della natura e della
entità delle sopravvenienze attive e dei cespiti derivanti dalla
creazione della proprietà contadina.
La Corte ritiene che la norma, la quale prevede che l'apporto annuo
della Regione verrà fissato con la legge di bilancio (art. 14, n. 1),
non possa sottrarsi alla dichiarazione di illegittimità, anche perché
la formula adottata non può essere ritenuta di natura meramente
direttiva, come è stato sostenuto dalla difesa della Regione.
Essa ha, infatti, ripetutamente chiarito che l'obbligo del
legislatore regionale di indicare i mezzi di copertura di una nuova o
maggiore spesa non può ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a
iscrizioni nel bilancio, che non producono, né possono produrre, alcun
effetto di per sé, ove non trovino corrispondenza nella legge
sostanziale (sent. n. 16 del 23 marzo 1961).
A diversa conclusione si deve giungere, invece, per quanto concerne
le altre disposizioni dell'art. 14, nelle quali non si fa che prevedere
in astratto la possibilità che il così detto fondo di rotazione sia
incrementato da utili ed apporti di varia formazione e provenienza, il
che non si presta ad alcuna censura di illegittimità. Sì può
dubitare, tutt'al più, che queste entrate di incerta consistenza
possano essere sufficienti a sopperire alle esigenze delle attività
previste dalla legge, nell'art. 13; ma ciò non può provocare altra
conseguenza che quella di ordine pratico, di indurre gli organi
competenti della Regione a provvedere - secondo le norme vigenti - a
reperire altrimenti i mezzi per farvi fronte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della
Regione siciliana:
dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute
negli artt. 5, lett. h, 14, n. 1, 15 e 16 della legge approvata il 3
aprile 1959 dall'Assemblea della Regione siciliana, promulgata, in
pendenza del ricorso in questa sede, il 12 maggio 1959 (n. 21) e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 28, del
15 maggio 1959;
dichiara non fondate le altre questioni di legittimità
costituzionale sollevate nei riguardi della legge suddetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte