Sentenza n. 32/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/04/1962 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 29
ottobre 1954, n. 1073, e del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1960 dal Tribunale di Belluno nel
procedimento penale a carico di Passuello Alessandro ed altri, iscritta
al n. 94 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 6 del 7 gennaio 1961;
2) ordinanza emessa 11 novembre 1960 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Contadini Elio, iscritta al n. 95 del
Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6 del 7 gennaio 1961;
3) ordinanza emessa il 23 dicembre 1960 dalla Corte di appello di
Roma nel procedimento penale a carico di Iannilli Pompeo, iscritta al
n. 2 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 31 del 4 febbraio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri:
udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1961 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi l'avv. Fulvio Tecca Martini, per Contadini Elio, l'avv. Mario
Martignetti, per Iannilli Pompeo, e il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1960 nel procedimento penale a
carico di Passuello Alessandro ed altri, il Tribunale di Belluno ha
proposto, su istanza della difesa degli imputati, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo comma, e 47 del T.U.
delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale dei semi oleosi e
degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n.
1217, in quanto, dice testualmente l'ordinanza: "l'art. 30, terzo
comma, del T.U. citato, che riproduce l'art. 24 del D.P.R. 11 luglio
1953, n. 495, estende l'ipotesi del delitto previsto dall'art. 47 del
T.U. derivante dall'art. 16 del D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, oltre i
limiti posti dall'art. 2 della legge delega 20 dicembre 1952, n. 2385,
con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione".
L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 1960 e comunicata ai Presidenti
della Camera e del Senato; ed è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 7 gennaio 1961, n. 6.
Non si è avuto intervento in giudizio del Presidente del Consiglio
dei Ministri, né costituzione nell'interesse delle parti.
Avanti al Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di
Contadini Elio, la difesa dell'imputato aveva sollevata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47 del T. U. 22 dicembre
1954, n. 1217, adducendo che, mentre l'art. 2 della legge 20 dicembre
1952, n. 2385, che delega il Governo a coordinare e disciplinare la
materia, dà facoltà di punire le violazioni con l'ammenda, i suddetti
artt. 46 e 47 prevedono la multa.
Con ordinanza emessa l'11 novembre 1960 il Tribunale ha accolto
l'istanza della difesa del Contadini ed ha proposto la questione di
legittimità costituzionale limitatamente all'art. 46 suddetto,
rilevando di non proporre la questione anche per l'art. 47, in quanto,
relativamente a questo, pendeva già procedimento avanti la Corte
costituzionale.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 24 novembre 1960, comunicata ai Presidenti
della Camera e del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6
del 1961.
Non ha avuto luogo intervento del Presidente del Consiglio; si è
costituita in giudizio la parte privata.
Nelle deduzioni a stampa depositate in cancelleria il 10 gennaio
1961, la difesa del Contadini, premessa la differenza che intercorre
tra la multa e l'ammenda, mette in rilievo che il D.L. 30 ottobre 1952,
n. 1323, concernente norme per nuovo accertamento dell'imposta di
fabbricazione di oli di seme, puniva le infrazioni con la pena della
multa, ma che la legge 20 dicembre 1952, n. 2385, mentre con l'art. 1
convertì il D.L. in legge, con l'art. 2 delegò il Governo ad emanare
norme integrative e complementari, per la violazione delle quali
previde la pena soltanto dell'ammenda, e con l'art. 3 fece al Governo
un'altra ampia delega per emanare un testo unico di tutte le
disposizioni in materia. Ma nell'emanare il testo unico il legislatore
delegato non avrebbe potuto, assume la difesa del Contadini, dettare
per le violazioni delle norme complementari ed integrative della
disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi la pena della
multa in luogo di quella dell'ammenda, che era la sola prevista
dall'art. 2 della stessa legge, cosicché l'art. 46 del T.U. avrebbe
sorpassato i limiti della delega previsti dall'art. 2 suddetto e
sarebbe per ciò costituzionalmente illegittimo in relazione all'art.
76 della Costituzione. Si richiama in proposito la sentenza del 5 marzo
1959, n. 20, di questa Corte.
Nella memoria a stampa la difesa del Contadini prospetta un altro
motivo di incostituzionalità, rilevando che il Testo unico in
questione fu emanato in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1073, la
quale fu approvata dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei
Deputati in sede deliberante e non con la procedura normale di esame e
di approvazione diretta da parte della Camera per i disegni di legge in
materia di delegazione legislativa, secondo prescrive l'art. 72,
ultimo comma, della Costituzione.
La Corte di appello di Roma, nel procedimento penale a carico di
Iannilli Pompeo, accogliendo l'istanza della difesa dell'imputato, ha
proposto con ordinanza del 23 dicembre 1960 la questione di
legittimità costituzionale del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, e
della legge delega 29 ottobre 1954, n. 1073, per due motivi: 1) perché
l'avvenuta proroga della delega legislativa di cui alla legge 20
dicembre 1952, n. 2385, successivamente alla scadenza del termine
previsto dalla legge stessa, importerebbe la violazione dell'art. 76
della Costituzione; 2) perché sarebbe stato violato anche l'art. 72,
ultimo comma, della Costituzione, in quanto l'approvazione della nuova
legge delega del 29 ottobre 1954, n. 1073, fu disposta dalla
Commissione finanze e tesoro della Camera dei Deputati in sede
deliberante, anziché dall' Assemblea in seduta plenaria.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 29 dicembre 1960, comunicata ai Presidenti
della Camera e del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4
febbraio 1961, n. 31.
Con atto del 17 gennaio 1961 è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato. Preliminarmente è stato dedotto che la questione di
legittimità costituzionale proposta dalla Corte di appello di Roma è
irrilevante ai fini della definizione del processo penale a carico
dell'imputato, in quanto, anche ammessa l'illegittimità costituzionale
della legge delegante e di quella delegata, non per ciò verrebbero
meno né le norme originarie, da cui traggono fonte gli artt. 30 e 47
del T.U., e cioè gli artt. 15, comma primo, e 16, comma terzo, del
D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, né le norme sopravvenute al Testo
unico, e cioè le norme del D.P.R. 20 dicembre 1956, n. 1380,
convertito in legge 13 febbraio 1957, n. 12, che conterrebbero un
rinvio ricettizio idoneo ad attribuire efficacia formale alla norma
dell'art. 30 del citato Testo unico.
Nel merito l'Avvocatura dello Stato rileva che non vi è violazione
dell'art. 76 della Costituzione per il fatto che si proroghi con altra
legge il termine posto da una legge delegante, né vi è violazione
dell'art. 72, ultimo comma, della Costituzione, in quanto esso riguarda
la legge di delegazione in senso stretto, non anche la legge che si
limiti a prorogare il termine indicato nella legge delegante.
La difesa della parte privata, costituitasi in giudizio, ha
insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle
norme impugnate, rilevando che il termine previsto nella legge delega
20 dicembre 1952, n. 2385, non poteva essere prorogato dopo la sua
scadenza, e che tale proroga poteva essere data solo attraverso una
proposta di legge di delegazione legislativa per la quale fosse
adottata la procedura normale d'esame e di approvazione diretta da
parte della Camera, prescritta dall'art. 12, ultimo comma, della
Costituzione.
Nella discussione orale l'Avvocato dello Stato ha ribadito le tesi
esposte nelle deduzioni e nella memoria ed ha sollevato l'eccezione di
inammissibilità della questione adducendo che il Testo unico in esame
non ha valore di legge. Considerato in diritto :
Le tre cause, trattate congiuntamente all'udienza, possono essere
decise, data l'identità dell'oggetto, con unica sentenza.
Comprensiva ed assorbente, di fronte alle questioni di legittimità
costituzionale proposte con l'ordinanza del Tribunale di Belluno e con
quella del Tribunale di Roma, è la questione proposta dalla Corte
d'appello di Roma, che, a differenza delle precedenti, non riguarda
articoli specifici del Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da
essi ottenuti emanato col decreto del Presidente della Repubblica del
22 dicembre 1954, n. 1217, ma investe tutto il Testo unico con la legge
del 29 ottobre 1954, n. 1073, in base alla quale esso Testo unico venne
emanato.
Sull'eccezione pregiudiziale, sollevata dall'Avvocatura dello
Stato, di irrilevanza, ai fini della definizione del processo penale a
carico dell'imputato, della questione di legittimità costituzionale
proposta dalla Corte d'appello di Roma, va ricordato che è massima
costante di questa Corte, confermata da ultimo nella sentenza n. 78 del
22 dicembre 1961, che il giudizio sulla rilevanza spetta esclusivamente
al giudice a quo, e che, quindi, non compete alla Corte se non
controllare che il giudizio sia stato formulato e motivato.
Ora, nell'ordinanza in esame, la rilevanza della proposta questione
di legittimità costituzionale appare adeguatamente valutata, non solo
perché la Corte d'appello ne ha indicato chiaramente i motivi, ma
anche perché a tale conclusione è arrivata accogliendo, malgrado
l'opposizione del Pubblico Ministero, l'istanza del difensore
dell'imputato, che, nel sollevare la questione, aveva messo
espressamente in rilievo "che il giudizio non può essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale sollevata".
Priva di fondamento è, quindi, l'eccezione pregiudiziale
dell'Avvocatura dello Stato.
Ugualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità che la
Avvocatura dello Stato ha prospettato nella difesa orale, adducendo che
il Testo unico impugnato deve ritenersi di carattere compilatorio e di
perfezionamento tecnico, e che perciò non ha il valore di atto avente
forza di legge e conseguentemente non può formare oggetto di giudizio
di legittimità costituzionale.
Ma è da osservare in contrario che, a parte ogni questione sul
valore in genere dei vari tipi di testi unici, non vi ha dubbio che il
Testo unico impugnato ha carattere legislativo, sia per la forma,
perché emanato nella forma di decreto legislativo in base alla delega
disposta dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, sia per la
sostanza, data l'ampiezza della delega in virtù della quale il Governo
fu facultato ad emanare il Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da
essi ottenuti, "apportando alle disposizioni stesse le modificazioni
necessarie per il loro coordinamento e la loro migliore formulazione,
nonché per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di
controllo".
Nel merito, dei due motivi addotti dalla Corte d'appello di Roma
per proporre la questione di legittimità costituzionale del Testo
unico approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, e della
legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, in base alla quale tale Testo unico
fu emanato, è d'uopo esaminare in precedenza il motivo che investe
all'origine la legittimità di questa legge in riguardo al procedimento
della sua formazione.
La legge del 1954, n. 1073, che, dopo la scadenza del termine
prefissato per l'emanazione del Testo unico previsto nell'art. 3 della
legge delega del 20 dicembre 1952, n. 2385, fissa un nuovo termine
entro il quale il Governo può esercitare la potestà delegatagli, deve
considerarsi anch'essa avente il carattere di legge delega. Come tale,
il relativo disegno di legge doveva essere sottoposto alla procedura
prescritta dall'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione, che per
taluni disegni di legge di particolare importanza, tra i quali quelli
di "delegazione legislativa", prescrive che deve sempre essere adottata
"la procedura normale di esame e di approvazione diretta della Camera".
Orbene, nel caso in esame, questa procedura non fu seguita.
Infatti, come risulta dal Bollettino sommario e Bollettino delle
Commissioni della Camera dei Deputati del 13 ottobre 1954, n. 203 (pag.
1, col. 1), il suddetto disegno di legge fu approvato dalla IV
Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera "in sede
legislativa", cioè con la procedura abbreviata prevista dal terzo
comma dello stesso art. 72; e ciò in contrasto con la norma
dell'ultimo comma suindicato.
Né varrebbe, al fine di limitare in qualche modo l'applicazione di
questa norma, configurare vari tipi di delegazione legislativa,
giacché qualsiasi tipo rientra nella materia della delegazione, che
senza alcuna eccezione è attribuita dall'ultimo comma dell'art. 72
della Costituzione "all'esame ed all'approvazione diretta della
Camera".
La legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, è, pertanto,
costituzionalmente illegittima; e conseguentemente illegittimo è il
Testo unico del 22 dicembre 1954, n. 1217, che fu in base a questa
legge emanato.
Data la conclusione cui è pervenuta la Corte, non occorre prendere
in esame l'altro motivo di illegittimità costituzionale addotto
nell'ordinanza della Corte d'appello di Roma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti
indicati in epigrafe:
respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge del 29 ottobre
1954, n. 1073, e del Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da
essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in
riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte