Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo

comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre

1931, n. 1175, e dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi

sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,

promosso con ordinanza emessa l'il maggio 1962 dal Tribunale di Palermo

nel procedimento civile vertente tra Innaini Francesco Paolo contro il

Comune di Palermo e l'Esattoria comunale di Palermo, iscritta al n. 172

del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al

Tribunale di Palermo è stata sollevata d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del T.U. 14

settembre 1931, n. 1175, e dell'art. 209, secondo comma, del T.U. 29

gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute negli artt.

24 e 113 della Costituzione;

che il Tribunale ha in conseguenza sospeso il giudizio e inviato

gli atti a questa Corte con l'ordinanza citata in epigrafe;

che nel giudizio nessuna delle parti si è costituita, né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che con sentenza n. 86 del 3 luglio 1962 la Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, secondo

comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre

1931, n. 1175;

che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato non

fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei

confronti del secondo e terzo comma del citato art. 209, in

riferimento alle norme contenute negli artt. 3 e 113 della

Costituzione;

che successivamente, con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962, la

Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione anche in

riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, "per la

ragione che il procedimento esecutivo esattoriale, pur nelle forme che

sono ad esso peculiari, non vieta ai cittadini di agire in giudizio per

la tutela dei propri diritti o interessi legittimi";

che l'ordinanza non prospetta la questione sotto nuovi profili o in

termini diversi, anzi, per motivarne la non manifesta infondatezza,

espone argomenti che sono stati già considerati e respinti dalla

Corte;

che, pertanto, le decisioni devono essere confermate;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza:

a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 285,

secondo comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14

settembre 1931, n. 1175, in riferimento alle norme contenute negli

artt. 24 e 113 della Costituzione;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 209,

secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato

con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute

nei medesimi artt. 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte