Sentenza n. 32/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1970 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 317/1967
- art. 9legge 317/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 8 e
9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, recante "Modificazioni al sistema
sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle
norme dei regolamenti locali", promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 maggio 1968 dal pretore di Prato nel
procedimento civile vertente tra Bassi Piero e il Prefetto di Firenze,
iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;
2) ordinanza emessa il 6 giugno 1968 dal pretore di Prato nel
procedimento civile vertente tra Petrini Roberto e il Prefetto di
Firenze, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;
3) ordinanza emessa il 26 giugno 1968 dal pretore di Prato nel
procedimento civile vertente tra Cita' Antonio ed altro e il Prefetto
di Firenze, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968;
4) ordinanza emessa il 26 settembre 1968 dal pretore di Maddaloni
nel procedimento penale a carico di Gravante Antonio, iscritta al n.
228 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 305 del 30 novembre 1968;
5) ordinanza emessa il 7 febbraio 1969 dal pretore di Cassano
d'Adda nel procedimento civile vertente tra Colombelli Luigi e il
Comune di Gorgonzola, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16
aprile 1969.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. Nel giudizio di opposizione, promosso da Piero Bassi, avverso
l'ingiunzione di pagamento del Prefetto di Firenze, emessa in forza
dell'ordinanza della stessa autorità, con la quale veniva inflitta al
detto Bassi la sanzione pecuniaria di lire 30.000, per infrazione
dell'art. 102, settimo comma, del codice stradale, il pretore di
Prato, con ordinanza 27 maggio 1968, sollevava d'ufficio questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma quarto e seguenti della
legge 3 maggio 1967, n. 317, in riferimento all'art. 113 della
Costituzione.
In sostanza, il pretore, affermata la rilevanza della sollevata
questione, ne prospettava la non manifesta infondatezza, rilevando:
che con l'opposizione viene sottoposta al sindacato dell'Autorità
giudiziaria ordinaria, più che l'ingiunzione, l'ordinanza emessa dal
Prefetto, in virtù dei poteri conferitigli dal primo comma del
denunziato art. 9;
che l'ordinanza è un provvedimento amministrativo di carattere
sanzionatorio, di fronte al quale non può ravvisarsi un diritto
soggettivo perfetto del cittadino;
che nella norma in questione, mentre è ammessa una potestà
preliminare di sospensione, non sono indicati i limiti delle indagini
consentite ed il contenuto che può assumere la pronunzia definitiva
del giudizio, attribuendosi, così, un generico ed ampio potere al
giudice ordinario nei confronti di un atto della pubblica
amministrazione, contrariamente a quanto dispone il secondo comma
dell'art. 113 della Costituzione;
2. Con altra ordinanza, in data 16 giugno 1968, pronunciata nel
giudizio di opposizione, proposto da Roberto Petrini, avverso
l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di lire 30.000
inflittagli dal Prefetto di Firenze, per violazione dell'art. 207,
comma settimo, del codice della strada, lo stesso pretore di Prato
sollevava, sempre d'ufficio, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, in riferimento all'art.
113 della Costituzione, nella parte in cui disciplina la cosiddetta
opposizione alla ingiunzione, per motivi identici a quelli sopra
riportati, contenuti nella precedente ordinanza 27 maggio 1968.
3. Con una terza ordinanza in data 26 giugno 1968, emessa nel
giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento della sanzione
pecuniaria di lire 100.000, loro inflitta in solido dal Prefetto di
Firenze per violazione dell'art. 33 del testo unico 15 giugno 1959, n.
393, promosso da Antonio Cita' e Aldo Pierucci, lo stesso pretore di
Prato, questa volta accogliendo analoga istanza del patrocinio degli
opponenti, sollevava questione di legittimità costituzionale del
ripetuto art. 9 della legge n. 317, anche in riferimento all'art. 24,
commi primo e secondo, oltre che all'art. 113 della Costituzione.
Nel primo dei giudizi di costituzionalità, come sopra instaurati,
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato. Peraltro nella memoria
d'intervento, depositata il 7 agosto 1968, l'Avvocatura dello Stato ha
fatto espresso riferimento anche agli altri due giudizi, cosicché
manifesta appare l'opportunità di riportare, a questo punto, le
argomentazioni, in base alle quali, nell'interesse del Presidente del
Consiglio dei Ministri, si sostiene che le sollevate questioni di
illegittimità costituzionale debbono essere dichiarate infondate.
Si premette che i punti fermi, in base ai quali vanno impostate e
risolte le sollevate questioni, sono i seguenti:
a) l'atto emesso dal Prefetto, dal Sindaco o dal Presidente della
Giunta provinciale amministrativa, in base agli artt. 8 e 9 della legge
n. 317 del 1967, è atto amministrativo a carattere sanzionatorio, nei
confronti di una condotta, già penalmente illecita ed ora avente
carattere di illecito amministrativo;
b) tale atto amministrativo sanzionatorio incide su un diritto
soggettivo del cittadino.
Partendo da questa premessa ed invocando la consolidata
giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, nella
materia, che si assume analoga, delle sanzioni pecuniarie prevedute per
le infrazioni alle leggi valutarie, che ha riconosciuto il carattere
amministrativo e non penale di tali sanzioni, la loro incidenza sul
diritto soggettivo e non sul mero interesse legittimo del
contravventore e la conseguente competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria a conoscere delle impugnazioni degli atti che le impongono,
competenza, peraltro, limitata al mero controllo di legittimità, che
comprende, ovviamente, anche l'accertamento dei presupposti di fatto,
oltre che di quelli di diritto dell'atto impugnato, si giunge alla
conclusione che le sollevate questioni di legittimità costituzionale
sono infondate sia in riferimento all'art. 24, sia in riferimento
all'art. 113 della Costituzione.
4. - Con ordinanza emessa il 26 settembre 1968 nel procedimento
penale a carico di Antonio Gravante imputato di varie contravvenzioni
al codice della strada, alcune delle quali, in forza della legge n. 317
del 1967, risultavano punibili solo con sanzione amministrativa, il
pretore di Maddaloni, che, ai sensi dell'art. 15 di tale legge, avrebbe
dovuto disporre lo stralcio col rinvio dei relativi atti al Prefetto,
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9
della ripetuta legge, in riferimento all'art. 102 della Costituzione.
Secondo il pretore, infatti, in base alle impugnate norme,
sarebbero state conferite al Prefetto funzioni tipicamente
giurisdizionali, concludentisi con un atto soggettivamente
amministrativo, ma oggettivamente giurisdizionale, anche perché
suscettibile, in caso di mancanza di opposizione, di acquisire
efficacia vera e propria di giudicato, cosicché le norme stesse
apparivano in contrasto con il divieto di istituire giudici speciali,
sancito dall'art. 102 della Costituzione, nonché con il principio
della separazione dei poteri.
È intervenuto in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che, con la
memoria d'intervento, depositata il 27 novembre 1968, chiede che la
sollevata questione venga dichiarata infondata.
Sulla base dei principi generali in materia di giurisdizione ed
amministrazione e di quelli dedotti dalla giurisprudenza citata nella
memoria di intervento nei giudizi promossi dal pretore di Prato, di cui
sopra si è detto, nonché della sentenza n. 40 del 1958 di questa
Corte, si giunge alla conclusione che il decreto emesso dal Prefetto,
in forza dell'art. 9 della legge n. 317 del 1967, è atto non soltanto
soggettivamente, ma anche oggettivamente, amministrativo e che, quindi,
con tale articolo non è stato istituito alcun giudice speciale.
5. - Con ordinanza 7 febbraio 1969, emessa nel giudizio civile
promosso da Luigi Colombelli con l'opposizione al decreto del Sindaco
di Gorgonzola, con la quale gli era stata inflitta la sanzione
pecuniaria di lire 200.000 per violazione dell'art. 20 del regolamento
edilizio comunale e dell'art. 142 del regolamento di igiene, il pretore
di Cassano d'Adda sollevava d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, per
contrasto con gli artt. 102 e 113, comma terzo, della Costituzione.
Secondo il pretore: a) l'attribuzione all'autorità amministrativa,
nell'individuazione della pena entro i limiti minimo e massimo
preveduti dalla legge, di un potere di valutazione, che è funzione
tipica del giudice, implicherebbe la creazione di un vero e proprio
giudice speciale, in contrasto con l'art. 102 della Costituzione; b) la
formulazione dell'art. 9, non essendosi indicati i vizi per i quali
può essere proposta l'opposizione, lascia il dubbio sull'estensione
dei poteri conferiti al pretore e cioè se siano limitati alla
legittimità o si estendano anche al merito della sanzione inflitta,
nel quale caso vi sarebbe violazione dell'art. 4 dell'all. E della
legge del 1865 ed in conseguenza anche dell'art. 113, comma terzo,
della Costituzione.
In questo giudizio non vi è stata costituzione o intervento di
parti.
I cinque giudizi come sopra proposti vengono ora alla cognizione
della Corte. Considerato in diritto :
1. - I cinque giudizi come sopra promossi, vanno riuniti avendo per
oggetto, sia pure sotto diversi profili, la questione di legittimità
costituzionale delle stesse norme di legge (articoli 8 e 9 della legge
3 maggio 1967, n. 317).
2. - Con tale legge (v. art. 1) si sono trasformate in sanzioni
amministrative le sanzioni penali previste dal codice di circolazione
stradale e dai regolamenti locali (cosiddetta depenalizzazione).
La competenza a comminare con ordinanza la sanzione e ad ingiungere
il pagamento in conformità con la natura delle norme violate, è stata
attribuita, rispettivamente, al prefetto, in caso di violazione di
norme del codice stradale, al sindaco, in caso di violazione di norme
di regolamenti comunali, al presidente della Giunta provinciale, in
caso di violazione di norme di regolamenti provinciali. Contro
l'ingiunzione è ammesso ricorso al pretore, che può sospendere
l'effetto esecutivo (artt. 8 e 9).
Risulta perciò in modo chiaro che il legislatore, in piena
coerenza con il manifestato intento di togliere carattere penale alle
sanzioni, ha voluto tenere ben distinte una fase tipicamente e
rigorosamente amministrativa ed una fase giurisdizionale disciplinata
in modo da assicurare un processo particolarmente celere ed economico
(breve termine per l'udienza di comparizione, notificazione a cura
della cancelleria, esenzione da imposta di bollo e di registrazione
della sentenza, possibilità di stare in giudizio senza ministero di
difensori).
3. - Secondo le ordinanze del pretore di Prato e del pretore di
Cassano d'Adda, il citato art. 9 contrasterebbe con l'art. 113 e con
l'art. 24 della Costituzione, sostanzialmente in quanto:
a) attribuisce alla giurisdizione ordinaria il sindacato di un atto
amministrativo che lede un interesse legittimo e non un diritto
soggettivo;
b) non consente un riesame di merito;
c) non stabilisce quali siano i poteri del pretore, pur
attribuendogli quello di sospensione dell'esecuzione dell'atto
impugnato, in contrasto con l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. E.
Ma è facile opporre:
Innanzi tutto è inesatto che l'ordinanza contemplata nel
contestato art. 9 (sia essa emanata dal prefetto, dal sindaco o dal
presidente della Giunta provinciale) incida su semplici interessi
legittimi e non su diritti perfetti.
Si tratta, invero, di atto dovuto e non di atto discrezionale e la
valutazione dell'entità della sanzione da applicare in concreto
implica apprezzamento di merito e non apprezzamento discrezionale,
cosicché non si può ravvisare alcun affievolimento del diritto
soggettivo patrimoniale dell'interessato colpito dalla sanzione
pecuniaria, ma, se mai, una eventuale violazione di un diritto
soggettivo. Basta al riguardo richiamarsi alla giurisprudenza della
Cassazione e del Consiglio di Stato nella materia del tutto analoga di
sanzioni amministrative prevedute da leggi finanziarie o valutarie.
Ciò posto, proprio dai principi in materia di discriminazione tra
giurisdizione ordinaria e amministrativa, che secondo le ordinanze di
rinvio sarebbero stati violati, discende:
a) che, di regola e salvo limitate eccezioni espressamente
prevedute dalla legge, i poteri della stessa giurisdizione
amministrativa sono limitati al controllo di legittimità;
b) che quando un atto amministrativo lede un diritto perfetto
(salvo il caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
che nella specie non ricorre) competente a conoscere della relativa
impugnativa è l'autorità giudiziaria ordinaria;
c) che il sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria sull'atto
amministrativo è sempre limitato alla sola legittimità, la quale,
peraltro, comprende anche l'esistenza dei presupposti di fatto, oltre
che di diritto, necessari per l'emanazione dell'atto stesso.
Per quanto poi attiene alla potestà di sospensione dell'esecuzione
del provvedimento impugnato, della legittimità della quale l'ordinanza
di rinvio dubita, in riferimento ad un preteso divieto costituzionale
di annullamento dell'atto amministrativo illegittimo da parte del
giudice ordinario, si rileva:
L'ultimo comma dell'art. 113 della Costituzione dispone, bensì,
che la legge determina quali organi di giurisdizione possano annullare
gli atti della pubblica amministrazione nei casi è con gli effetti
previsti dalla legge stessa, ma non stabilisce che si debba trattare di
organo della giurisdizione amministrativa.
Deve, quindi, ritenersi che non sarebbe costituzionalmente
illegittima l'attribuzione al giudice ordinario del potere di
annullamento di un atto amministrativo che incida, come quello in
esame, su un diritto soggettivo.
A maggior ragione deve escludersi l'illegittimità costituzionale
della norma di legge che attribuisce al giudice ordinario la potestà
di sospensione dell'esecutività di un atto del genere.
In conseguenza, il giudice a quo avrebbe dovuto ricavare dai sopra
richiamati principi l'estensione ed i limiti dei poteri che era
chiamato ad esercitare, cosicché le perplessità al riguardo
manifestate nelle ordinanze di rinvio sono prive di giuridico
fondamento.
D'altra parte se la violazione dell'art. 24 della Costituzione deve
ritenersi dedotta in riferimento alla inammissibilità del riesame di
merito, le considerazioni che precedono ne dimostrano la inconsistenza.
4. - Secondo le ordinanze del pretore di Cassano d'Adda e del
pretore di Maddaloni (che estendono all'art. 8 della legge n. 317 del
1967 i dubbi di legittimità costituzionale), con gli artt. 8 e 9 della
stessa legge si sarebbe istituita una vera e propria giurisdizione
speciale, in contrasto con il divieto posto al riguardo dall'art. 102
della Costituzione.
Ma per escludere il carattere giurisdizionale dei poteri
attribuiti, rispettivamente, al prefetto, al sindaco o al presidente
della Giunta provinciale dagli artt. 8 e 9 della legge n. 317 del 1967,
bastano le considerazioni seguenti.
Innanzitutto la legge n. 317 del 1967 ha espressamente dichiarato
che le violazioni delle norme indicate nell'art. 1 non costituiscono
reato e sono soggette a sanzioni amministrative, cosicché non può
dubitarsi che anche dal lato soggettivo si verta in materia
amministrativa.
La natura di atto non discrezionale dell'ordinanza con la quale in
concreto tali sanzioni vengono applicate e la dimostrazione che sopra
si è data del carattere di semplice valutazione di merito da
attribuirsi alla determinazione dell'entità delle sanzioni stesse,
provano che non si esorbita dall'ambito normale dell'attività
amministrativa.
Che poi quell'atto, se non impugnato nel termine di legge, abbia
forza esecutiva non vuol dire che acquisti carattere di cosa giudicata.
Infatti l'ingiunzione è titolo esecutivo al pari di altri
provvedimenti che non hanno carattere di giurisdizionalità. Inoltre,
proprio perché è atto amministrativo con carattere di definitività,
può e deve essere impugnata, a pena di decadenza, entro un termine
prestabilito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 8 e 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, recante
"Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di
circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali", sollevata,
in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe citate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte