Sentenza n. 32/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 830/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma secondo, della legge 20 dicembre 1973, n. 830, e dell'art. 1,
commi primo e secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, concernenti
concessione di amnistia in materia di reati finanziari, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 aprile 1974 dal tribunale di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Ferrari Vincenzo, iscritta al n. 227
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;
2) ordinanze emesse il 22 febbraio 1974 dal tribunale di Palermo in
tre procedimenti penali rispettivamente a carico di Loriano Vincenzo,
Loriano Rosolino e Loriano Vittorio, iscritte ai nn. 304, 305 e 306 del
registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;
3) ordinanza emessa il 9 maggio 1974 dal giudice istruttore del
tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Rughini Carlo,
iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;
4) ordinanza emessa il 12 giugno 1974 dal tribunale di Perugia nel
procedimento penale a carico di Fedele Pio, iscritta al n. 389 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della
Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;
5) ordinanza emessa il 10 maggio 1974 dal tribunale di Macerata nel
procedimento penale a carico di Vico Giuseppe, iscritta al n. 403 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974;
6) ordinanza emessa il 26 luglio 1974 dal giudice istruttore del
tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Balazs Giorgio,
iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975;
7) ordinanze emesse il 10 dicembre 1974 dal tribunale di Prato nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Rossi Romano e di
Coppini Moreno e Mauro, iscritte ai nn. 25 e 26 del registro ordinanze
1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del
26 febbraio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 5 aprile 1974, emessa nel corso del
procedimento penale a carico di Ferrari Vincenzo, imputato della
contravvenzione prevista e punita dagli artt. 17 e 243 del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645, per aver omesso di presentare la dichiarazione unica dei
redditi percepiti negli anni 1968 e 1969, il tribunale di Ferrara, in
accoglimento dell'eccezione proposta dalla difesa, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 2 (recte 1), comma secondo, del d.P.R.
22 dicembre 1973, n. 834, avente ad oggetto "concessione di amnistia in
materia di reati finanziari", nella parte in cui implicitamente esclude
dalla applicabilità del beneficio le posizioni tributarie per i
periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1974, ma definite
in regime diverso da quello del condono tributario previsto dal d.l. 5
novembre 1973, n. 660.
Ad avviso del tribunale non sussiste, invero, alcun ragionevole
fondamento alla distinzione di trattamento penale tra la posizione di
chi abbia avuto la definizione del suo rapporto tributario, come nel
caso di specie, in regime ordinario e la posizione di chi abbia invece
definito la sua pendenza tributaria in regime straordinario di condono;
che, anzi, ogni beneficio accordato a chi abbia profittato della più
favorevole definizione del condono dovrebbe a fortiori essere
riconosciuto a chi abbia conseguito la definizione nel più oneroso
regime ordinario.
2. - Nei riguardi dell'art. 1, comma primo e secondo, del citato
decreto di amnistia n. 834 del 1973, ha sollevato d'ufficio questione
di legittimità costituzionale, sempre in riferimento all'art. 3 Cost.,
anche il tribunale di Palermo con tre ordinanze, di identico contenuto,
emesse il 22 febbraio 1974, in altrettanti procedimenti penali
rispettivamente a carico di Loriano Vincenzo, Rosolino e Vittorio,
tutti tratti a giudizio sotto la medesima imputazione per avere omesso
di presentare la dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 1969,
redditi che erano poi stati definitivamente accertati in sede di
concordato raggiunto con l'amministrazione finanziaria.
Ad avviso del giudice a quo sarebbe evidente la disparità di
trattamento dell'impugnata norma, la quale estingue i reati relativi ad
evasioni fiscali da accertare e non ancora definite e non si applica,
invece, ai soggetti evasori di imposta che, come quelli di specie,
abbiano comunque definito il loro debito tributario. In realtà, la
situazione fiscale in cui versa il contribuente che abbia definito il
suo reddito imponibile, rispetto a quello che non l'abbia ancora
definito o voglia regolarizzarlo, sarebbe solo apparentemente diversa,
giacché la definitività dell'accertamento può anche dipendere da
diligenza o efficienza degli organi amministrativi ed anche dalla
coscienza fiscale del singolo, mentre la mancata definitività o il
mancato accertamento può trarre origine da condotte opposte.
3. - L'incostituzionalità, sempre in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 1 del d.P.R. n. 834 del 1973 è stata sollevata, sulla base
di identici motivi, con le ordinanze 9 maggio 1974 e 26 luglio
successivo, emesse rispettivamente dai giudici istruttori dei tribunali
di Lucca e di Pisa in sede istruttoria di due procedimenti penali a
carico di Rughini Carlo e Balazs Giorgio, entrambi imputati della
contravvenzione prevista e punita dagli artt. 17 e 243 del t.u. n. 645
del 1958 per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, il
primo, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e sulle società
per i bilanci chiusi nel 1971 e 1972 della s.r.l. Pharmaceutici
Intercom; ed il secondo, relativamente all'imposta complementare dovuta
nel 1967, per i redditi suoi e della moglie derivanti dalla
compartecipazione a due società.
Nelle due ordinanze i giudici a quibus, condividendo i rilievi
formulati dai pubblici ministeri in ordine all'incostituzionalità
della norma, affermano che la manifesta ingiustificata disparità di
trattamento - derivante dall'aver limitato il beneficio dell'amnistia a
coloro che chiedono di definire il proprio rapporto tributario pendente
col regime più favorevole previsto dal d.l. n. 660 del 1973 - finisce,
in sostanza, col premiare i contribuenti "più accorti".
4. - Identica questione di legittimità costituzionale (contrasto
dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. n. 834 del 1973 con l'art. 3
Cost.) è stata sollevata:
a) con ordinanza 12 giugno 1974 emessa dal tribunale di Perugia'
nel procedimento penale a carico di Fedele Pio (rinviato a giudizio per
aver omesso di presentare la dichiarazione unica dei redditi prodotti
nel 1969 - redditi poi definiti mediante concordato), nella quale si
osserva che la norma censurata viene in concreto a realizzare una
disparità di trattamento in relazione a situazioni sostanzialmente
uguali, e ciò alla stregua di elementi occasionali quali, in
particolare, la maggiore o minore rapidità della definizione delle
singole vertenze;
b) con due ordinanze, di identico contenuto e di pari data (10
dicembre 1974), pronunciate dal tribunale di Prato nei procedimenti
penali a carico di Rossi Romano e Coppini Moreno e Mauro (tutti
imputati della stessa contravvenzione - omessa presentazione della
dichiarazione unica dei redditi prodotti nel 1969), nelle quali si
afferma che la disparità di trattamento non appare sorretta da
obiettive e ragionevoli diversità di situazioni; che, semmai, il
beneficio dell'amnistia si sarebbe dovuto accordare - a maggior ragione
- al contribuente che avesse definito la sua pendenza fiscale col più
sfavorevole regime ordinario.
5. - Con ordinanza 10 maggio 1974, emessa nel corso del
procedimento penale a carico di Vico Giuseppe, imputato per aver omesso
di presentare la dichiarazione unica dei redditi prodotti nel 1969, il
tribunale di Macerata ha prospettato dubbi di incostituzionalità, per
contrasto con l'art. 3 Cost., oltre che nei confronti del ripetuto art.
1 del d.P.R. n. 834 del 1973, anche nei riguardi del corrispondente
art. 1, comma terzo (recte comma secondo), della legge 20 dicembre
1973, n. 830, contenente la "delegazione al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari",
affermando che tali norme, escludendo dal beneficio dell'amnistia le
pendenze regolarizzate secondo disposizioni anteriori al provvedimento
di clemenza e diverse da quelle stabilite dal d.l. n. 660 del 1973,
creano disparità di trattamento proprio in danno dei contribuenti che
hanno dimostrato maggiore diligenza e che sarebbero, pertanto, più
meritevoli del beneficio. Considerato in diritto :
1. - Per la identità delle questioni che ne formano oggetto, i
giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe si riuniscono per la
decisione con unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata ad accertare se siano costituzionalmente
illegittimi, per contrasto con il principio di uguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione, gli artt. 1, comma secondo, della legge
20 dicembre 1973, n. 830 (delegazione al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari), ed 1,
primo e secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (concessione
di amnistia in materia di reati finanziari), nella parte in cui -
subordinando l'applicabilità dell'amnistia alla condizione che le
pendenze e le situazioni tributarie siano definite o regolarizzate
secondo le disposizioni del decreto legge 5 novembre 1973, n. 660,
convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 -
implicitamente escludono l'applicabilità dell'amnistia ai reati
afferenti gli stessi periodi d'imposta ed i medesimi tributi, le cui
posizioni siano state definite secondo l'ordinario regime.
3. - Occorre innanzi tutto precisare che l'ordinanza del tribunale
di Ferrara, indicata in epigrafe, denuncia la illegittimità
costituzionale del comma secondo dell'art. 2 (e non dell'art. 1,
indicato dalle altre) del citato d.P.R. n. 834 del 1973; ma il tenore
della motivazione fa palese che trattasi di errore materiale, e che la
norma denunciata è invece il comma secondo dell'art. 1 (mentre l'art.
2, con unico comma, disciplina l'entrata in vigore del decreto
presidenziale).
Del pari, a tenore della motivazione, deve ritenersi che
l'ordinanza del tribunale di Macerata abbia per errore materiale
denunciato la illegittimità costituzionale del comma terzo (che
concerne l'inapplicabilità dell'amnistia ai sostituti d'imposta)
anziché del comma secondo (che corrisponde quasi testualmente al comma
secondo del d.P.R. n. 834 del 1973, egualmente denunciato con la stessa
ordinanza) dell'art. 1 della citata legge n. 830 del 1973.
4. - La questione non è fondata.
Giova ricordare che la Corte, a proposito dell'istituto
dell'amnistia, ha già avuto occasione di sottolinearne il carattere
eccezionale e la concomitante esigenza di contenere nei più ristretti
limiti l'esercizio della relativa potestà conferita dall'art. 79
della Costituzione (sentenza n. 175 del 1971). E tali profili vanno
ancor più ribaditi allorché l'effetto estintivo proprio dell'amnistia
debba spiegarsi nei confronti di reati finanziari, pur sempre connessi,
direttamente o indirettamente, alla inosservanza dei precetto sancito
dall'art. 53 della Costituzione, posto a tutela - come la Corte ha più
volte affermato - dell'interesse generale alla riscossione dei tributi
siccome interesse particolarmente differenziato che, attenendo al
regolare funzionamento dei servizi necessari alla vita della comunità,
ne condiziona l'esistenza.
In siffatta prospettiva ben si colloca l'amnistia per reati in
materia di imposte dirette, nonché di tasse e imposte indirette sugli
affari, concessa con il citato d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, a
seguito della legge di delegazione 20 dicembre 1973, n. 830. Essa
invero, a tenore delle denunciate norme, si applica ai reati
"riferibili alle pendenze ad alle situazioni concernenti i tributi"
indicati negli artt. 1, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legge 5 novembre
1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze
tributarie, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973,
n. 823; ed è esplicitamente sottoposta "alla condizione che le
pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le
disposizioni del decreto legge suindicato come modificato dalla legge
di conversione".
L'ambito di applicazione della concessa amnistia ne risulta così
circoscritto; e la posta delimitazione trae la sua ragion d'essere
dallo scopo cui sono preordinate le richiamate disposizioni. Si evince,
infatti, dai lavori parlamentari che, nel momento in cui diveniva
operante la riforma tributaria, intesa ad apportare, nella legislazione
e nel costume, nuovi principi di coscienza tributaria ed un diverso e
più corretto rapporto tra fisco e contribuenti, si volle offrire a
questi ultimi il modo di chiudere le passate controversie. Donde i
provvedimenti per il cosiddetto condono tributario; donde, quasi
necessaria conseguenza, la estinzione anche dei reati connessi con le
violazioni delle leggi tributarie interessate alle procedure del
condono.
Il decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, dianzi citato, si
prefiggeva lo scopo di favorire la sollecita risoluzione dell'ingente
numero di controversie pendenti innanzi le commissioni tributarie, o
ancora in istruttoria presso gli uffici finanziari, e la definizione di
tutti quei rapporti tra fisco e contribuenti, suscettibili di
contestazione relativamente ai tributi soppressi o modificati per
effetto della riforma tributaria. Esso non poteva, peraltro,
conseguire il suo obiettivo - leggesi nella relazione al disegno di
legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione
dell'amnistia de qua - "se non si fanno cessare anche gli effetti
penali connessi con talune violazioni delle leggi tributarie. Sarebbe
vano, infatti, offrire ai contribuenti la possibilità di porre termine
alle loro controversie con il fisco, per dare inizio a nuovi rapporti
tributari improntati ad uno spirito di maggiore fiducia e chiarezza,
senza nel contempo rinunciare alla pretesa punitiva per i reati da essi
eventualmente commessi in relazione alle situazioni oggetto di
contestazione. Per questa considerazione il Governo ritiene necessario
un atto di clemenza nei confronti di tutti quei contribuenti che
vorranno profittare dell'occasione loro offerta di sistemare le loro
pendenze".
Appare dunque manifesto il carattere strumentale del concesso
provvedimento di clemenza, che lo colloca al di fuori della categoria
delle amnistie "celebrative"; e la enucleata motivazione consente di
apprezzare la ragionevolezza della sua strutturazione. Risulta,
d'altronde, che lo stesso legislatore non volle aderire a proposte
avanzate per l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'amnistia.
5. - Alla luce delle esposte considerazioni, la Corte ritiene che
le denunciate norme non violino il principio di eguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione. La disparità di trattamento, in ordine
alla possibilità di beneficiare dell'amnistia, tra contribuenti le cui
posizioni tributarie siano state già definite in base all'ordinario
regime e che restano quindi esclusi dall'amnistia, e contribuenti
ammessi al beneficio per avere soddisfatto la condizione di aver
definito le loro posizioni avvalendosi del condono, non appare
razionalmente ingiustificata, se rapportata alla finalità perseguita
dal legislatore.
Alla disparità di trattamento, d'altronde, corrisponde una
diversità di situazioni. Gli ammessi al beneficio sono soggetti che si
trovano, potenzialmente o in atto, in una posizione di contrasto con il
fisco, e ad essi si richiede una positiva manifestazione conciliativa,
mediante la presentazione di domanda irrevocabile per conseguire la
definizione delle loro pendenze, secondo i criteri automatici stabiliti
dal decreto legge n. 660 del 1973 con ciò stesso rinunciando a far
valere le loro ragioni nelle competenti sedi. Gli esclusi sono soggetti
che non hanno più motivo di contrasto con il fisco, che hanno già
fruito della possibilità di far valere le loro ragioni, e che devono
rispondere penalmente del loro comportamento, secondo una norma che
continua a vigere anche nei confronti di quegli altri contribuenti che
preferiscano non avvalersi della possibilità loro offerta di fruire
del condono tributario.
La Corte - una volta accertato il rispetto del principio di
uguaglianza, in cui si concreta l'unico parametro del presente giudizio
- riafferma l'estraneità alla funzione di controllo sulla
costituzionalità delle leggi, di una indagine che fosse volta a
sindacare l'ampiezza dell'uso fatto dal Parlamento della sua
discrezionalità in materia, sulla base di considerazioni d'ordine
politico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, comma secondo, della legge 20 dicembre 1973, n. 830, di
delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia in materia di reati finanziari, ed 1, primo e secondo comma,
del successivo d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, concessivo
dell'amnistia in materia di reati finanziari, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte