Sentenza n. 32/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 171Codice di procedura penale
- art. 4legge 534/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della
legge 8 agosto 1977, n. 534 (domicilio dichiarato o eletto per le
notificazioni all'indiziato e all'imputato), che ha sostituito l'art.
171 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
29 marzo 1978 dal pretore di Milano, nel procedimento penale a carico
di Narra Adalgisa, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Milano, dovendo procedere, ai sensi dell'art. 500
c.p.p., a notifica dell'estratto di sentenza a imputato contumace,
sollevava, con ordinanza n. 492 r.o. 1978, questione incidentale di
illegittimità costituzionale dell'art. 171, quinto comma, c.p.p.
(modificato dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534), in riferimento
all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui dispone che le
notificazioni, qualora manchi o sia insufficiente o inidonea la
dichiarazione o elezione di domicilio, siano eseguite mediante
deposito in cancelleria e con avviso al difensore.
Ritiene il giudice a quo che tale norma violerebbe il diritto di
difesa dell'imputato nell'ipotesi in cui - come nella specie - il
decreto di citazione a giudizio, contenente l'invito a dichiarare o
eleggere domicilio, sia stato notificato col rito degli irreperibili e
il dibattimento si sia svolto in contumacia, in quanto, consentendo la
notifica dell'estratto contumaciale mediante deposito in cancelleria,
senza ulteriori ricerche preventive, inciderebbe negativamente sulla
facoltà di impugnazione.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Rileva l'Avvocatura che l'impugnato art. 171 c.p.p. non troverebbe
applicazione nell'ipotesi - come nella specie - di notificazione a
imputato irreperibile, la cui disciplina è invece dettagliatamente
contenuta negli artt. 170 c.p.p. e 3 d.P.R. n. 517 del 1955, ai quali
il pretore avrebbe dovuto riferirsi.
Di tale disciplina - ricorda l'Avvocatura - a seguito delle
sentenze della Corte costituzionale n. 54/1971 e n. 197/1976 è
residuata la norma secondo la quale, agli effetti dell'ultima parte
dell'art. 170 c.p.p., l'efficacia del decreto di irreperibilità cessa
con la pronuncia della sentenza che definisce la fase del giudizio
(primo o secondo grado), onde è necessario, per la notificazione al
contumace dell'estratto della sentenza, il rinnovo dell'accertamento
della irreperibilità.
All'osservanza di tale normativa e quindi al rinnovo delle ricerche
il pretore sarebbe comunque tenuto, secondo l'Avvocatura, con la
conseguente infondatezza della questione sollevata. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 171, quinto comma,
c.p.p., come risulta modificato dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n.
534, sia in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
La norma impugnata, al fine di conseguire una maggiore
semplificazione e celerità delle forme di notificazione, impone
all'imputato (o all'indiziato), nel primo atto compiuto con
l'intervento dello stesso imputato (o dell'indiziato) l'onere di
dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni (primo
comma art. 171 c.p.p.). Della dichiarazione o dell'elezione ovvero del
rifiuto a compierle è fatta menzione nel processo verbale. Fuori della
predetta ipotesi l'invito all'imputato a dichiarare o eleggere il
proprio domicilio, entro il termine fissato dal giudice o dal pubblico
ministero, viene formulato mediante il primo atto che, attribuendo
all'imputato tale qualità, gli venga utilmente notificato nelle forme
di cui agli artt. 166 e seguenti c.p.p. con l'avvertimento che, in
caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione
o della elezione di domicilio le successive notificazioni verranno
eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato (secondo comma
art. 171 c.p.p.). Salvo quanto disposto da questo secondo comma
dell'art. 171 c.p.p., se mancano o sono insufficienti o sono inidonee
la dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni sono
eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio
giudiziario nel quale si procede dandone immediato avviso al difensore
(quinto comma art. 171 c.p.p.) e non si procede più, come invece
avveniva prima della novella n. 534 del 1977, attraverso la complessa
procedura del rito degli irreperibili di cui all'art. 170 c.p.p.
2. - Ritiene il giudice a quo che la modifica apportata al
precedente testo dell'art. 171 c.p.p. dall'art. 4 della legge 8 agosto
1977, n. 534, si estenda anche all'ultimo comma dell'art. 170 c.p.p.
(che impone invece il rinnovo delle ricerche e del decreto di
irreperibilità) con la conseguenza che la notifica dell'estratto di
sentenza di condanna all'imputato irreperibile e contumace possa ora,
dopo le modifiche intervenute, essere eseguita direttamente mediante
deposito in cancelleria senza dover effettuare il rinnovo delle
ricerche e senza rinnovare il decreto di irreperibilità.
3. - La questione non è fondata.errato infatti il presupposto
interpretativo sul quale poggia il dubbio di incostituzionalità
prospettato dal pretore di Milano.
Invero la norma impugnata è rivolta a regolare la dichiarazione o
elezione di domicilio onde semplificare e rendere più spedite le
forme di notificazione e a disciplinare le conseguenze che ne
derivano, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità delle
stesse. Il presupposto per la corretta applicazione della norma che
viene impugnata è che l'imputato sia venuto effettivamente a
conoscenza del procedimento iniziato a suo carico. Quando invece tale
effettiva conoscenza non vi sia mai stata, allora non trova più
applicazione l'art. 171 c.p.p., ma si dovrà procedere con il rito
apprestato per gli irreperibili e la notifica in cancelleria
dell'estratto di sentenza di condanna all'imputato contumace dovrà
sempre essere preceduta dal rinnovo delle ricerche e del decreto di
irreperibilità.
Così interpretata la norma denunciata, alla stregua dei lavori
preparatori, della ratio legis e della elaborazione dottrinale,
nessuna lesione al diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost.,
deriva dall'attuale testo dell'art. 171, quinto comma, c.p.p. sotto il
profilo prospettato nell'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 171, quinto comma, c.p.p., sollevata in riferimento all'art.
24, secondo comma, della Costituzione dal pretore di Milano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte