Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/1983

Altra decisione · depositata il 22/02/1983 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7,

8, 92 e 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito) e dell'art. 10, n. 11, della

legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, promossi con le ordinanze emesse

il 20 settembre 1979 dalla Commissione tributaria di 2 grado di

Cagliari, il 21 maggio e il 12 marzo 1979 dalla Commissione tributaria

di 1 grado di Busto Arsizio, il 5 novembre 1979 dalla Commissione

tributaria di 2 grado di Alessandria, il 16 febbraio 1979 dalla

Commissione tributaria di 2 grado di Gorizia (quattro ordinanze), il 5

marzo 1980 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Milano, il 26

maggio 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Torino, il 12

gennaio 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Grosseto e l'8

aprile 1981 ed il 14 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di 2

grado di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 98, 108, 109, 119,

136, 137, 138, 147 e 766 del registro ordinanze 1980, ai nn. 248,289 e

545 del registro ordinanze 1981 ed al n. 141 del registro ordinanze

1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 105,

118, 124,131 e 357 del 1980, nn. 255,262 e 318 del 1981 e n. 220 del

1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'1 dicembre 1982 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

ritenuto che, con l'ordinanza del 20 settembre 1979 della

Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari, è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e

76 Cost., dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, secondo cui è

posta, a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il

versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi

stessi;

che con le ordinanze del 12 marzo e 21 maggio 1979 della

Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio, del 16 febbraio

1979 della Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia, del 5

marzo 1980 e dell'8 aprile 1981 della Commissione tributaria di secondo

grado di Milano, del 26 maggio 1980 della Commissione tributaria di

primo grado di Torino, sono state sollevate analoghe questioni,

estendendo le impugnazioni anche in riferimento all'art. 77 Cost. per

quanto riguarda le Commissioni di Milano e Torino e limitando invece il

riferimento al solo art. 76 Cost. per quanto riguarda la Commissione di

Gorizia ed al solo art. 3 Cost. per quanto riguarda la Commissione di

Busto Arsizio;

che, con le ordinanze del 5 novembre 1979 della Commissione

tributaria di secondo grado di Alessandria e del 14 maggio 1980 della

Commissione tributaria di secondo grado di Milano le censure, formulate

sempre in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., ed in funzione

dell'applicazione della sopratassa prevista dall'art. 92, sono state

estese anche all'art. 7 d.P.R. n. 602 del 1973 che stabilisce i termini

per i versamenti dei tributi in conto corrente postale, all'art. 8

successivo, che stabilisce i termini per i versamenti diretti

all'Erario ed all'art. 98 che stabilisce le modalità di applicazione

della sopratassa;

che, con l'ordinanza del 12 gennaio 1979 della Commissione

tributaria di primo grado di Grosseto, sempre in un procedimento

concernente l'applicazione della menzionata sopratassa, è stata

sollevata con riferimento agli artt. 76 e 23 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11 della legge di delega 9

ottobre 1971 n. 825, in base alla quale fu emanato il ripetuto d.P.R.

n. 602 del 1973;

considerato che i giudizi vengono riuniti stante la identità o la

stretta connessione delle sollevate questioni;

che, in virtù dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980 n. 882, le

sanzioni amministrative previste dall'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973

n. 602 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che

hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o

ritenute dovute;

che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre

1982 con l'art. 23 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella l.

7 agosto 1982 n. 516;

che i giudizi a quibus vertono tutti su sanzioni applicate ai sensi

dell'art. 92 del cit. d.P.R. n. 602 del 1973 per la violazione dei

termini di pagamento dei tributi dovuti;

che, di conseguenza, si rende necessario, come richiesto anche

dall'Avvocatura Generale dello stato, restituire gli atti alle

Commissioni tributarie sopra indicate perché accertino, alla stregua

della sopravvenuta normativa, se le questioni sollevate siano tuttora

rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte