Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 256 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 in riferimento all'art. 129 stesso

d.P.R. (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) promosso con

l'ordinanza emessa il 30 maggio 1977 dal Pretore di Lecce nei

procedimenti riuniti vertenti tra Pantaleo Fari Maria ed altri e

Ministero del tesoro ed altro, iscritta al n. 519 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 maggio 1977 il Pretore di

Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 136 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 256 d.P.R. 29

dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), nella parte in cui prevede che le disposizioni del testo unico

si applicano in riferimento all'art. 129, anche per gli effetti

anteriori alla data di entrata in vigore dello stesso.

Considerato che le norme rimesse all'esame della Corte

costituzionale e della cui legittimità il giudice a quo dubita

riguardano i casi in trattazione in via giurisdizionale o

amministrativa alla data del 1 giugno 1974;

che peraltro dall'esame degli atti processuali non risulta che le

fattispecie oggetto del giudizio innanzi a detto giudice rientrino fra

quelle individuate, con criterio di riferimento temporale, dalle norme

sospettate di incostituzionalità;

che pertanto la proposta questione di incostituzionalità appare

inammissibile in punto di rilevanza ai fini del decidere, sul quale

nessuna motivazione è stata peraltro svolta dal Pretore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 256 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza

dei dipendenti civili e militari dello stato) nella parte in cui

prevede che le disposizioni del testo unico si applicano, in relazione

all'art. 129, anche per gli effetti anteriori alla data di entrata in

vigore dello stesso in riferimento all'art. 136 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte