Sentenza n. 32/1997
Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice
civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, comma
primo ("Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri
per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi
stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto
suscettibili di danno.") e comma 2 ("Egli può sempre opporsi a chi
non è munito della licenza rilasciata dall'autorità."), iscritto al
n. 100 del registro referendum;
Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Massimo Luciani, Claudio Chiola e Angelo
Clarizia per il "Comitato per il NO al referendum per l'abrogazione
dell'art. 842 c.c." ed altri e Achille Chiappetti, Beniamino
Caravita di Toritto e Stefano Nespor per i presentatori Bernardini
Rita e Sabatano Mauro.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, esaminata la richiesta di referendum popolare - presentata da
Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Lorenzo Strik Lievers, Rita
Bernardini, Mauro Sabatano e Fiorella Mancuso - concernente
l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile, ha verificato la
regolarità della richiesta e ne ha dichiarato la legittimità con
ordinanza dell'11-13 dicembre 1996.
La richiesta di referendum ha per oggetto il seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato l'articolo 842 del codice civile,
approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, comma primo
("Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per
l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi
stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto
suscettibili di danno.) e comma secondo ("Egli può sempre opporsi a
chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.)?".
Al fine di identificare l'oggetto del referendum, l'Ufficio
centrale ha anche stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo
comma, della legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della
legge 17 maggio 1995, n. 173) la seguente denominazione: "Caccia:
Abolizione della possibilità per il cacciatore di entrare
liberamente nel fondo altrui".
2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio per il 9
gennaio 1997, disponendo, in applicazione dell'art. 33, secondo
comma, della legge n. 352 del 1970, che ne fosse data comunicazione
ai promotori della richiesta di referendum ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
3. - I promotori e presentatori del referendum, rappresentati e
difesi dall'avv. Stefano Nespor, avvalendosi della facoltà prevista
dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, hanno
depositato il 31 dicembre 1996 una memoria, per sostenere
l'ammissibilità della richiesta. Essi hanno sottolineato che il
quesito referendario tende alla estensione del generale divieto di
accesso sul fondo altrui, quando non vi sia il consenso del
proprietario, anche per chi pratichi la caccia, eliminando
l'eccezione prevista per questi ultimi dall'art. 842 cod. civ.
La difesa dei promotori ricorda che, con sentenza n. 63 del 1990,
è già stato dichiarato ammissibile un analogo quesito. Non vi
sarebbero ora ragioni per escludere questa nuova richiesta, sulla
quale non interferirebbe la legge, nel frattempo intervenuta, sulla
protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio
(11 febbraio 1992, n. 157). Difatti l'art. 842 cod. civ. non sarebbe
stato abrogato, modificato o integrato da tale legge, ma dovrebbe
essere solo interpretato in connessione con la nuova legge che
regolamenta la caccia.
4. - Un unico "atto di intervento e di deduzioni" è stato
depositato, il 4 gennaio 1997, da numerose associazioni e da un
comitato appositamente costituitosi: il Comitato per il NO al
referendum per l'abrogazione dell'art. 842 c.c., la UNAVI (Unione
nazionale delle associazioni venatorie italiane), il CNCN (Comitato
nazionale caccia e natura), la Federazione italiana della caccia, la
Unione nazionale ENALCACCIA pesca e tiro, la ARCI-Caccia, la
Associazione nazionale libera caccia, la Associazione nazionale
migratoristi italiani ANUU, la Associazione italiana della caccia
Italcaccia.
I comitati e le associazioni venatorie hanno affermato di essere
legittimati ad intervenire ed hanno sostenuto la inammissibilità del
quesito referendario.
5. - In prossimità della camera di consiglio, i promotori del
referendum hanno depositato una memoria per sostenere che i comitati
e le associazioni venatorie non sono legittimati ad intervenire.
6. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997, essendo presenti
i rappresentanti e difensori sia dei promotori che degli
intervenienti, sono stati ascoltati gli avv. Massimo Luciani, Claudio
Chiola e Angelo Clarizia, i quali, per i comitati e le associazioni
venatorie, hanno sostenuto la legittimazione ad intervenire di questi
ultimi, legittimazione contestata invece, per i promotori, dagli avv.
Stefano Nespor, Achille Chiappetti e Beniamino Caravita di Toritto.
La Corte, con ordinanza di cui è stata data lettura, ha dichiarato
inammissibile l'intervento, giacché l'art. 33, terzo comma, della
legge n. 352 del 1970 indica e circoscrive l'organo e i soggetti che
hanno la facoltà di partecipare al giudizio di ammissibilità del
referendum.
Successivamente i difensori dei promotori hanno illustrato e
ribadito le argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del
referendum. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo investe il primo e
secondo comma dell'art. 842 del codice civile che, sotto la rubrica
"Caccia e pesca", stabilisce, al primo comma, che il proprietario di
un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della
caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla
legge sulla caccia, o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Lo stesso articolo stabilisce inoltre, al secondo comma, che il
proprietario può sempre opporsi a chi non è munito di licenza
rilasciata dall'autorità.
2. - Una precedente richiesta di referendum, di identico contenuto,
è stata in passato dichiarata ammissibile. Il medesimo quesito,
consistente nell'abrogazione dell'art. 842, primo e secondo comma,
del codice civile, è stato, difatti, ritenuto "chiaro, univoco ed
omogeneo: tale quindi da consentire all'elettore di esprimere la sua
volontà con piena consapevolezza. Esso manifesta inequivocabilmente
l'intento di generalizzare il divieto di accedere nel fondo altrui
per l'esercizio della caccia, anche se non ricorrano le due
condizioni attualmente previste dalla disposizione in discussione
(recinzione del fondo o esistenza di colture suscettibili di danno)"
(sentenza n. 63 del 1990).
Il referendum popolare sul quesito allora ammesso, indetto con
d.P.R. 26 marzo 1990, non ha tuttavia avuto esito, perché, secondo
quanto ha accertato l'Ufficio centrale per il referendum (ai sensi
dell'art. 36 della legge n. 352 del 1970), alla votazione non ha
partecipato la maggioranza degli aventi diritto, così come richiede
l'art. 75 della Costituzione.
3. - Lo stesso quesito viene ora riproposto, senza che sussistano
ragioni per discostarsi dalla valutazione di ammissibilità in
precedenza espressa.
Nel frattempo sono state emanate nuove norme per la protezione
della fauna selvatica e per il prelievo venatorio (legge 11 febbraio
1992, n. 157), che innovano profondamente la precedente disciplina
(testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per
l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939,
n. 1016; legge 27 dicembre 1977, n. 968). Difatti la nuova legge
delinea un sistema di pianificazione territoriale
faunistico-venatoria e di gestione programmata della caccia, che
tende a realizzare un'utilizzazione ponderata delle risorse
faunistiche ed ambientali sul territorio nazionale.
Ma questa nuova disciplina, che pure attribuisce maggiore rilievo,
ai fini dell'inclusione del terreno da parte delle Regioni in un
ambito territoriale di caccia (art. 15 della legge n. 157 del 1992),
alla posizione del proprietario o del conduttore del fondo che
intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria,
non ha abrogato l'art. 842 del codice civile. In caso contrario, del
resto, l'Ufficio centrale per il referendum, competente per tale
valutazione, non avrebbe dato corso alle operazioni referendarie.
Permane, dunque, nell'ambito dei rapporti tra privati, il contenuto
normativo della disposizione che si chiede di abrogare con la
finalità di espandere il diritto del proprietario di godere in modo
pieno ed esclusivo del fondo, senza più il limite imposto dall'art.
842 cod. civ.
La disciplina del codice civile e quella della legge speciale sulla
caccia, che sulla prima si innesta, muovono su piani diversi. Non
sussistono, quindi, problemi di completezza del quesito, in relazione
alle disposizioni della legge n. 157 del 1992 che si riferiscono
all'attività venatoria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile, approvato con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, comma primo ("Il proprietario di un
fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia,
a meno che il Fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla
caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.") e comma
secondo ("Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza
rilasciata dall'autorità."), richiesta dichiarata legittima, con
ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il
referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte