Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1998 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1996 dal

tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra De Paoli

Umbertina ed altri e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 47 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio d'appello, il tribunale di

Torino, con ordinanza dell'11 dicembre 1996 ha sollevato - in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani);

che la norma denunciata viene interpretata dal rimettente nel

senso di escludere l'applicabilità del diniego motivato di

rinnovazione alla prima scadenza contrattuale (artt. 28, secondo

comma, e 29 della legge n. 392 del 1978) ai contratti di locazione di

immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali,

culturali e scolastiche nonché a sede di partiti o di sindacati e a

quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in

qualità di conduttori;

che, pertanto, per tali contratti, diversamente da quanto

disposto in generale per le locazioni d'immobili urbani adibiti ad

uso diverso da quello abitativo, il locatore potrebbe esercitare alla

prima scadenza la facoltà di diniego della rinnovazione

indipendentemente dalla sussistenza dei motivi richiesti dal citato

art. 29;

che la norma denunciata, alla stregua di siffatta

interpretazione, detterebbe per i contratti di locazione destinati a

soddisfare "esigenze di natura pubblicistica tutelate dalla stessa

Costituzione" una disciplina diversa e meno favorevole ai conduttori

di quella applicabile ai contratti "destinati a soddisfare esigenze

private" o "di natura imprenditoriale" e si porrebbe, pertanto, in

contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità (per carenza

di motivazione sulla rilevanza) o, in subordine, l'infondatezza della

questione;

Considerato, preliminarmente, che deve essere disattesa l'eccezione

di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale in quanto la

rilevanza della questione emerge sufficientemente dal tenore

dell'ordinanza;

che la interpretazione della norma denunciata che sorregge la

censura di costituzionalità, pur se confortata da una sentenza della

Corte di cassazione, è contrastata da altre decisioni della stessa

Corte;

che da ultimo le Sezioni unite della Corte di cassazione,

risolvendo il conflitto di giurisprudenza sul punto, hanno affermato

l'applicabilità ai contratti di locazione di cui al primo comma

dell'art. 42 della citata legge n. 392 del 1978 "dell'intera

disciplina della durata contenuta nell'art. 28 e, pertanto, anche del

diniego motivato di rinnovazione alla prima scadenza contrattuale

dettata dagli artt. 28, secondo comma, e 29 della stessa legge";

che, conseguentemente, l'interpretazione della norma denunciata

data dal rimettente risulta in contrasto con il diritto vivente;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392

(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di

Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte