Sentenza n. 32/2000
Altra decisione · depositata il 07/02/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
citata
- art. 1legge 157/1999
- art. 2legge 157/1999
- art. 3legge 157/1999
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n.
157, recante "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per
consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle
disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e
partiti politici", limitatamente agli articoli 1, 2 e 3; giudizio
iscritto al n. 114 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato conformi a legge le richieste;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Udito l'avvocato Achille Chiappetti per i presentatori Daniele
Capezzone e altri e Gianfranco Fini e altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modifiche e integrazioni, esaminate due richieste
di referendum popolare - presentate, rispettivamente, il 9 settembre
1999 da Gianfranco Fini e altri ventidue cittadini elettori e il 28
settembre 1999 da Rita Bernardini e altri sette cittadini elettori -
concernenti l'abrogazione parziale della legge 3 giugno 1999, n.
157, ha verificato la regolarità delle richieste e, con ordinanza
del 7-13 dicembre 1999, ne ha dichiarato la legittimità,
disponendone la concentrazione e stabilendo la seguente denominazione
del referendum: "Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie: Abrogazione".
Le richieste di referendum hanno per oggetto il seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999, n. 157 recante
"Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti
politici", limitatamente agli articoli 1, 2 e 3 ?".
2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente
deliberazione, la camera di consiglio del 13 gennaio 2000, dandone
comunicazione ai presentatori delle richieste di referendum e al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 33, secondo
comma, della legge n. 352 del 1970.
3. - Nell'imminenza della camera di consiglio i presentatori delle
due richieste di referendum hanno depositato due memorie, di identico
contenuto, sostenendo che il quesito referendario si presenta chiaro
e omogeneo, corrispondente all'effetto abrogativo che ne deriverebbe
in caso di esito positivo della consultazione: eliminare i rimborsi
pubblici per le spese elettorali e referendarie dei movimenti e
partiti politici, sì che essi sostengano le spese solo con mezzi
propri o giovandosi di erogazioni liberali private. I presentatori
sottolineano inoltre che l'oggetto del quesito è completo e
unitario, e che nessuna incidenza possono avere i rinvii ad altre
fonti normative contenuti nell'art. 2 della legge n. 157 del 1999,
trattandosi di mere disposizioni di richiamo destinate a rimanere
inoperanti una volta abrogato l'istituto del rimborso stesso. Del
resto, rilevano le memorie, norme analoghe di contribuzione pubblica
ai partiti politici sono state già oggetto in passato di due
richieste referendarie, entrambe dichiarate ammissibili (sentenze nn.
16 del 1978 e 30 del 1993); nessuna preclusione all'ammissibilità
del referendum sussiste dunque, concludono i presentatori.
4. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato
ascoltato, in rappresentanza dei presentatori, l'avvocato Achille
Chiappetti che ha ribadito gli argomenti a favore dell'ammissibilità
delle richieste referendarie. Considerato in diritto Le richieste di referendum abrogativo oggetto di esame sono dirette
all'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n.
157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti
politici). Le disposizioni indicate (artt. 1 e 2) contengono la
disciplina del rimborso per le spese elettorali sostenute da
movimenti o partiti politici nelle campagne per il rinnovo del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo
e dei consigli regionali, nonché del rimborso delle spese sostenute
dai comitati promotori di referendum abrogativi e prescrivono (art.
3) la destinazione di una quota parte delle somme ricevute alla
promozione della partecipazione politica delle donne. La restante
parte della legge, non sottoposta alle richieste di referendum
abrogativo, contiene la previsione di agevolazioni per le erogazioni
liberali a favore di partiti e movimenti politici, nonché norme
transitorie per regolare le situazioni pendenti formatesi sotto la
precedente legge 2 gennaio 1997, n. 2, e relative norme di copertura
finanziaria.
Le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3 costituiscono dunque un corpo
normativo omogeneo, all'interno della legge che li contiene, e si
prestano quindi a essere investite dalle richieste di referendum
abrogativo parziale, la cui ammissibilità risulta dall'inesistenza
di limiti e impedimenti costituzionali - derivanti esplicitamente
dall'art. 75 della Costituzione o implicitamente dal sistema
costituzionale di cui esso fa parte - invocabili nella specie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per
l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157
(Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti
politici), dichiarate legittime e concentrate in un unico quesito,
con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il
referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte