Sentenza n. 32/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 195legge 63/2001
- art. 4legge 63/2001
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4,
del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 4 della
legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova
in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111
della Costituzione), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti
penali, con ordinanze emesse in data 11 aprile 2001 dal Tribunale di
Palmi, 7 giugno 2001 dal Tribunale di Roma, 11 maggio 2001 dalla
Corte di assise di Messina e 4 luglio 2001 dal Tribunale di Siracusa,
rispettivamente iscritte ai nn. 514, 662, 666 e 728 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 26, 37 e 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione dell'imputato nel giudizio pendente
davanti al Tribunale di Siracusa, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 11 aprile 2001 (r.o. n. 514 del 2001) il
Tribunale di Palmi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e
111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale - introdotto
dall'art. 4 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione) - nella parte in cui
prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non
possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da
testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2,
lettere a) e b), cod. proc. pen.
Analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state
sollevate: in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di
Roma con ordinanza 7 giugno 2001 (r.o. n. 662 del 2001); in
riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di assise di Messina con
ordinanza 11 maggio 2001 (r.o. n. 666 del 2001); in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Siracusa con ordinanza
4 luglio 2001 (r.o. n. 728 del 2001).
1.1. - Il Tribunale di Palmi premette che nel corso
dell'istruzione dibattimentale le parti si opponevano all'escussione
di due sottufficiali dei Carabinieri sulle dichiarazioni assunte
dalla persona offesa in sede di denuncia, a norma del comma 4
dell'art. 195 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 4 della
legge 1 marzo 2001, n. 63.
Invitati i testi ad astenersi dal deporre, il Tribunale ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 195,
comma 4, cod. proc. pen., ritenendo che, "indipendentemente dalla
possibile futura escussione dei testimoni e dei denuncianti
dell'odierno processo", la esclusione della testimonianza indiretta
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nei casi di cui
al primo periodo del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. sia in
contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La norma censurata violerebbe, in particolare, l'art. 3 Cost., in
quanto vieta al "pubblico ufficiale che ha svolto indagini e che in
forma diretta si è occupato dell'escussione di un testimone" di
deporre "sul contenuto di quelle stesse dichiarazioni sulle quali,
invece, qualunque altro cittadino [...] può, ed, anzi, deve, deporre
al dibattimento" e determina così una disparità di trattamento
tanto più irragionevole ove si consideri che gli agenti e gli
ufficiali di polizia giudiziaria sono tuttora provvisti di capacità
di testimoniare, non essendo configurata nei loro confronti alcuna
incompatibilità con l'ufficio di testimone.
La previsione contenuta nel secondo periodo del comma 4, che
consente la testimonianza de relato "negli altri casi", sarebbe
inoltre di incerta "portata" applicativa, così da non lasciare
comprendere "quale logica abbia seguito il legislatore,
nell'avvalersi della discrezionalità di cui dispone, nel distinguere
le ipotesi in cui i verbalizzanti possono deporre".
Sarebbe quindi violato il principio del contraddittorio nella
formazione della prova, di cui all'art. 111 Cost., il quale vieta
soltanto che "un imputato possa essere condannato sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o
del suo difensore", mentre la legge ordinaria vieta al verbalizzante
di deporre anche "ove entrambe le parti del processo lo volessero e
ne facessero espressa richiesta".
Il divieto pare, quindi, al rimettente paradossale con riguardo
al fatto che le parti possono accordarsi, ex art. 493, comma 3, cod.
proc. pen., per acquisire la informativa di reato nel cui corpo sono
contenute le dichiarazioni assunte durante le indagini. Sarebbe
conseguentemente violato il principio del contraddittorio nella
formazione della prova in quanto, pur essendo consentita
l'acquisizione, sull'accordo delle parti, di un atto quale
l'informativa di reato, è vietata - anche a vantaggio dell'imputato
- l'escussione in dibattimento del verbalizzante su tale atto;
analogamente, pur essendo le dichiarazioni raccolte nelle indagini
suscettibili di lettura ex art. 512 cod. proc. pen., è vietato al
verbalizzante di deporre sul loro contenuto.
La norma censurata sarebbe "ancor più irragionevole"
nell'ipotesi in cui il teste di riferimento abbia già deposto in
dibattimento; in questo caso, infatti, il diritto alla prova delle
parti verrebbe limitato senza "alcuna apprezzabile ragione", mentre
sarebbe stato coerente con il precetto costituzionale prevedere "la
sanzione di inutilizzabilità della testimonianza indiretta del
verbalizzante (...) ove il teste di riferimento, per qualunque
ragione, non avesse deposto o si fosse rifiutato di rispondere".
Da tali rilievi deriverebbe altresì la violazione dell'art. 24
Cost., in ragione dei conseguenti "rilevanti profili di compressione
dei diritti della pubblica e privata difesa (che comprende, cioè,
anche gli interessi della parte civile)".
Del resto, conclude il giudice a quo, analoga questione di
legittimità costituzionale venne già dichiarata fondata dalla
Corte, in riferimento "ad un contesto normativo ancor più rigido
dell'attuale", con la sentenza n. 24 del 1992, le cui argomentazioni
"appaiono ancor oggi valide ed attuali, specie alla luce dei nuovi
precetti relativi al giusto processo, di cui all'art. 111" Cost.
1.2. - Il Tribunale di Roma rileva che nel corso dell'istruttoria
dibattimentale, non essendo possibile acquisire la deposizione di una
persona offesa rientrata nel frattempo nel paese di origine e non
reperibile, si rendeva necessario esaminare gli ufficiali di polizia
giudiziaria operanti a chiarimento di quanto raccolto nel processo
verbale di denuncia, al fine di valutare compiutamente la condotta
ascrivibile ai prevenuti, in particolare attraverso una verifica
dell'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dalla denunciante
circa le modalità dei fatti.
Il divieto di esaminare gli ufficiali di polizia giudiziaria
dettato dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. appare dunque al
Tribunale rimettente "imposto irragionevolmente, poiché dà luogo ad
una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generale
disciplina della testimonianza de relato, di cui all'art. 195 c.p.p.,
determinata dalla condizione soggettiva dell'appartenenza del teste
alla P.G.".
Inoltre, secondo il giudice a quo, la norma censurata, "impedendo
l'acquisizione di elementi di prova idonei a contribuire
all'accertamento dell'effettivo svolgersi dei fatti e delle condotte
penalmente rilevanti, finisce per intaccare lo stesso diritto di
difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.".
1.3 - La Corte di assise di Messina premette che, iniziata
l'assunzione delle prove, i difensori degli imputati si opponevano,
ai sensi del nuovo testo dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., a
che un ispettore della Polizia di Stato riferisse in merito a
circostanze apprese nel corso delle indagini da persone le cui
dichiarazioni erano state oggetto di verbalizzazione e che dovevano
essere assunte come testimoni nel prosieguo dell'istruzione
dibattimentale.
La Corte di assise solleva la questione di legittimità
costituzionale con esclusivo riferimento all'art. 3 Cost., ritenendo
che il divieto della testimonianza de relato, degli agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria determini "una palese
differenziazione di trattamento tra la testimonianza indiretta del
teste comune e quella degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria", priva di ragionevole giustificazione.
Anche la Corte di assise di Messina richiama la sentenza n. 24
del 1992, ricordando che la Corte costituzionale aveva osservato che
il metodo orale e il principio del contraddittorio non sono messi in
discussione dalla testimonianza indiretta in quanto tale, e che "il
diritto di difesa è comunque tutelato attraverso l'interrogatorio
diretto ed il controinterrogatorio del testimone".
A parere della Corte rimettente neppure il nuovo art. 111 della
Costituzione autorizza limiti alla testimonianza indiretta della
polizia giudiziaria: poiché il principio del contraddittorio era
già stato preso in considerazione nella sentenza del 1992, dal
quarto comma della norma costituzionale potrebbe semmai discendere
soltanto che le dichiarazioni del testimone di riferimento, il quale
si sottragga poi volontariamente al confronto dibattimentale e di cui
il giudice sia venuto a conoscenza attraverso la testimonianza del
verbalizzante, sono inutilizzabili come prova di colpevolezza, ma non
che esse non possano essere acquisite e utilizzate ad altri fini,
eventualmente a favore dello stesso imputato.
L'irragionevolezza della disposizione censurata si manifesterebbe
inoltre nelle "conseguenze pratiche del divieto di testimonianza, il
cui effetto, in un processo in cui il testimone qualificato sia
chiamato, come nel caso di specie, a riferire sulle indagini
condotte, si traduce nella inevitabile frammentarietà della
deposizione, nella irrazionale scompaginazione della trama narrativa
della testimonianza, nella rappresentazione, da parte del testimone,
di circostanze isolate e di difficile, se non impossibile, lettura e
collocazione logica".
Infine, la Corte rimettente ritiene che la norma censurata si
ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per "un altro
residuale profilo, in quanto alle limitazioni alla testimonianza
indiretta della polizia giudiziaria non corrispondono [...] limiti di
analoga portata con riferimento agli investigatori privati
autorizzati nell'ambito delle indagini difensive svolte ai sensi
della legge 7 dicembre 2000, n. 397, salvo gli eventuali casi di
incompatibilità determinati dalla formazione della stessa
documentazione difensiva, che è dotata, peraltro, di potenzialità
di utilizzazione paragonabile a quella degli atti di accusa (v.
artt. 3 e 11 della citata legge n. 397)".
1.4 - Il Tribunale di Siracusa premette:
che nel corso di una precedente udienza un sottufficiale di
polizia giudiziaria era stato chiamato a testimoniare sulle
dichiarazioni da lui ricevute, e regolarmente verbalizzate nel corso
delle indagini preliminari, da persone informate sui fatti, citate in
dibattimento come testimoni;
che i difensori degli imputati avevano eccepito, ai sensi
dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., così come riformulato dalla
legge n. 63 del 2001, il divieto per gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni
acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357,
comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen;
che il pubblico ministero aveva chiesto il rigetto
dell'eccezione, sul presupposto che il divieto è limitato alle sole
ipotesi in cui le dichiarazioni siano state assunte dalla polizia
giudiziaria ai sensi degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b),
cod. proc. pen. e quindi nell'ambito di attività di indagine di
iniziativa della polizia giudiziaria;
che il Tribunale, preso atto che la testimonianza del
sottufficiale di polizia giudiziaria si riferiva a dichiarazioni
verbalizzate nel corso di attività di indagine delegate dal pubblico
ministero, aveva rigettato l'eccezione della difesa, aderendo alla
interpretazione letterale della norma prospettata dal pubblico
ministero e dando corso all'assunzione della deposizione;
che nell'udienza successiva i difensori eccepivano
l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 111
Cost., dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nell'interpretazione
datane dal giudice, in quanto la norma determinerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni di fatto
sostanzialmente eguali, quali l'assunzione ad opera della polizia
giudiziaria delle dichiarazioni testimoniali nell'ambito di attività
di iniziativa o nell'ambito di attività delegata dal pubblico
ministero.
Il Tribunale, dopo aver ribadito che alla stregua
dell'interpretazione letterale della norma il divieto di testimoniare
della polizia giudiziaria non è esteso in generale al contenuto
delle dichiarazioni ricevute nel corso di attività di indagine
delegate, solleva questione di legittimità costituzionale
dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., "nella parte in cui prevede
che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono
deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni
nelle ipotesi di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)",
ritenendo che tale norma violi gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Con riferimento all'art. 3 Cost., il rimettente rileva che non vi
è alcuna ragione logica e giuridica per differenziare le ipotesi in
cui l'ufficiale di polizia giudiziaria abbia assunto le informazioni
di propria iniziativa ovvero su delega del pubblico ministero, in
quanto le due situazioni appaiono identiche, trattandosi in entrambi
i casi di attività di assunzione di informazioni da parte della
polizia giudiziaria: identiche sono le modalità di documentazione,
la destinazione dell'atto al fascicolo del pubblico ministero,
l'utilizzabilità per le contestazioni, la disciplina della lettura
delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 512 e 512-bis cod. proc.
pen.
Ad avviso del rimettente, nella "stessa ottica di discriminazione
di situazioni identiche, e solo entro tali limiti", sussisterebbe
anche la violazione dell'art. 24 della Costituzione La disciplina
censurata comprimerebbe infatti il diritto di difesa, in quanto,
essendo rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero la
decisione se delegare o meno l'atto e, quindi, se consentire o meno
la testimonianza sul contenuto dello stesso all'ufficiale o agente di
polizia giudiziaria, sarebbe attribuito allo stesso pubblico
ministero il potere di sottrarre un teste alle domande del difensore
dell'imputato.
Quanto al contrasto con l'art. 111 Cost., l'unico aspetto di
illegittimità sarebbe "il medesimo già rilevato con riferimento al
conflitto con l'art. 24 Cost., e cioè nei limiti in cui si profila
una posizione di preminenza della pubblica accusa sulla difesa,
nell'attribuire alla discrezionalità del p.m. la decisione di
delegare o meno l'atto, con la predetta conseguenza di consentire al
p.m., nella seconda ipotesi, di decidere di sottrarre un testimone
alle domande del difensore dell'imputato".
Al riguardo, il giudice a quo, precisa che, "contenuto entro tali
limiti il conflitto tra la nuova formulazione dell'art. 195, comma 4
c.p.p." e l'art. 111 Cost., non è illogico né contraddittorio
sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale della
norma in questione per contrasto con l'art. 3 Cost., sul presupposto
che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria, sebbene riferibile ai soli casi in cui
costoro abbiano svolto attività d'iniziativa ai sensi degli
artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., riprodurrebbe
la medesima illegittimità già dichiarata dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 24 del 1992.
2. - Nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 514 e
728 del r.o. del 2001 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni, sostanzialmente analoghe,
sollevate dal Tribunale di Palmi e dal Tribunale di Siracusa siano
dichiarate infondate.
L'Avvocatura rileva infatti che la ratio, della norma censurata
risiede nella necessità di tenere distinte le ipotesi in cui la
testimonianza indiretta abbia ad oggetto dichiarazioni non assunte
formalmente in un verbale da quelle che concernano dichiarazioni
formalmente acquisite in un atto del procedimento, e "mira ad evitare
aggiramenti della regola che impone il contraddittorio nella
formazione della prova, facilmente possibili rispetto ad atti già
formalmente assunti, che hanno loro autonome possibilità di
utilizzo".
3. - Nel giudizio promosso dal Tribunale di Siracusa con
l'ordinanza iscritta al n. 728 del r.o. del 2001 si è altresì
costituita l'imputata nel procedimento a quo, rappresentata e difesa
dagli avvocati Giuseppe Frigo e Ettore Randazzo.
A parere della parte l'unica lettura costituzionalmente corretta
della norma in esame è nel senso che l'ufficiale di polizia
giudiziaria non può mai riferire su quanto appreso nel corso delle
indagini da persone informate sui fatti, sia che l'escussione di
quest'ultime sia avvenuta nell'ambito di attività di indagine
delegate, sia che sia stata frutto di iniziativa diretta della
polizia giudiziaria.
In linea generale, la difesa della parte privata rileva che la
costituzionalizzazione dei principi del giusto processo nel nuovo
art. 111 della Costituzione ha imposto la riformulazione delle norme
codicistiche che disciplinano le modalità di acquisizione e di
valutazione della prova, nel rispetto del metodo del contraddittorio,
al fine di dare concreta attuazione anche al principio di
effettività del diritto di difesa. In quest'ottica la legge n. 63
del 2001 costituirebbe la definitiva consacrazione del sistema
accusatorio nel rito penale e del relativo corollario della
separazione della fase procedimentale da quella processuale.
In realtà, osserva la difesa, lo stesso giudice rimettente
ritiene che una differenziazione di regime tra l'attività delegata e
quella di iniziativa contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., ma
conclude, paradossalmente, che l'incostituzionalità non concerne la
limitazione del divieto, ma il divieto stesso, sulla base delle
argomentazioni utilizzate dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 24 del 1992.
A seguito dell'introduzione dei principi del giusto processo,
l'odierno quadro costituzionale è però profondamente diverso da
quello vigente all'epoca della sentenza n. 24 del 1992: se la Corte
accogliesse la questione verrebbe vanificato il principio
costituzionale, cui la legge n. 63 del 2001 ha dato, anche con la
disposizione impugnata, concreta attuazione, secondo cui la prova si
forma in dibattimento nel contraddittorio tra le parti e non può
essere unilateralmente raccolta nel corso delle indagine preliminari.
La parte privata, conclusivamente, chiede alla Corte di
dichiarare manifestamente infondata la questione, previa affermazione
che il comma quarto dell'art. 195 cod. proc. pen. va interpretato nel
senso che agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è sempre
vietato testimoniare su quanto appreso dai testimoni nel corso delle
indagini preliminari. In subordine, ove la Corte dovesse invece
ritenere che la norma vada interpretata nel senso prospettato dal
rimettente, la parte privata sollecita la declaratoria di
illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede il divieto di testimoniare degli
ufficiali di polizia giudiziaria nel caso di attività d'indagine
delegata. Considerato in diritto
1. - Oggetto del presente giudizio sono le questioni di
legittimità costituzionale relative al divieto della testimonianza
indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,
introdotto dall'art. 4 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al
codice penale e al codice di procedura penale in materia di
formazione e valutazione della prova in attuazione della legge
costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione)
nell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate,
con varie ordinanze di diverse autorità giudiziarie, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
2. - Il nucleo centrale delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Tribunale di Palmi (r.o. n. 514 del
2001), dal Tribunale di Roma (r.o. n. 662 del 2001) e dalla Corte di
assise di Messina (r.o. n. 666 del 2001) investe il supposto
contrasto dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. con l'art. 3 Cost.,
sotto il profilo dell'irragionevole disparità della disciplina
riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per i quali
è previsto il divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni
acquisite da testimoni con le modalità di cui agli art. 351 e 357,
comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., rispetto alle regole
dettate in caso di testimonianza indiretta per gli altri testimoni.
In termini sostanzialmente analoghi i tre rimettenti -
richiamando le argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza
n. 24 del 1992, che aveva dichiarato illegittimo il divieto di
testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria contemplato nell'originaria formulazione del comma 4
dell'art. 195 cod. proc. pen. - lamentano l'irragionevole disparità
di trattamento riservata a tali soggetti rispetto alla disciplina
generale della testimonianza indiretta prevista nei primi tre commi
della norma impugnata, in base alla quale qualsiasi persona può e
deve deporre sui fatti di cui abbia avuto conoscenza da altri;
disparità tanto più irragionevole in quanto, malgrado le modifiche
apportate all'art. 197 cod. proc. pen. dalla legge n. 63 del 2001,
nei confronti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
continua a non essere prevista alcuna incompatibilità con l'ufficio
di testimone.
Nell'ordinanza n. 666 del 2001 il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione viene ravvisato anche nella diversità di trattamento
rispetto alla disciplina prevista per gli investigatori privati che
abbiano svolto attività di investigazione difensiva ai sensi della
legge 7 dicembre 2000, n. 397, per i quali l'art. 197, comma 1,
lettera d), cod. proc. pen. prevede l'incompatibilità a testimoniare
solo in relazione alla "formazione delle dichiarazioni e delle
informazioni assunte nell'ambito delle indagini difensive".
Nelle ordinanze nn. 514 e 666 del 2001 viene inoltre denunciata
l'intrinseca irragionevolezza del divieto della testimonianza
indiretta, che è invece consentita negli "altri casi" a norma
dell'ultima parte del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen., sul
presupposto che sarebbe impossibile comprendere quale logica abbia
seguito il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, nel
prevedere, rispettivamente, in alcuni casi il divieto e in altri, per
di più non chiaramente determinati, la ammissibilità della
testimonianza indiretta.
3. - Con riferimento agli altri parametri evocati, la violazione
dell'art. 24 della Costituzione viene ravvisata nella compressione
del diritto di difesa, derivante dal divieto della testimonianza
indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che
potrebbero, in ipotesi, essere esaminati su circostanze a favore
delle parti private (r.o. n. 514 del 2001); più in generale, la
disciplina censurata impedirebbe di acquisire elementi di prova
idonei all'effettivo accertamento dei fatti e, quindi, potrebbe
potenzialmente ledere il diritto di difesa (r.o. n. 662 del 2001).
Quanto al contrasto con l'art. 111 Cost., su cui si intrattiene
l'ordinanza n. 514 del 2001, il divieto di assumere come testimoni i
verbalizzanti sul contenuto delle dichiarazioni da loro ricevute
violerebbe il principio del contraddittorio nella formazione della
prova, impedendo di acquisire "profili chiarificatori attinenti al
contenuto dei verbali", che potrebbero giovare anche all'imputato.
4. - Differente è l'impostazione delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Tribunale di Siracusa nell'ordinanza
n. 728 del 2001. Il giudice rimettente, muovendo dalla premessa
interpretativa che il divieto imposto agli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni
acquisite da testimoni nelle ipotesi di cui agli artt. 351 e 357,
comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. sia operante solo in caso
di attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, e
non anche in caso di indagini delegate dal pubblico ministero,
ravvisa nella norma censurata in primo luogo la violazione
dell'art. 3 Cost., in quanto la disparità di disciplina della
testimonianza indiretta a seconda che abbia per oggetto attività di
indagine di iniziativa o delegate appare priva di qualsiasi
fondamento razionale, non essendo giustificata da alcuna differenza
sostanziale tra le due attività di polizia giudiziaria.
Risulterebbero poi violati anche gli artt. 3 e 24 Cost.: essendo
rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero la decisione di
delegare l'attività di indagine, il diritto di difesa sarebbe
compresso dal potere del pubblico ministero di sottrarre un testimone
alle domande della difesa dell'imputato. La posizione di preminenza
del pubblico ministero si porrebbe anche in contrasto con l'art. 111
Cost., sotto il profilo della violazione del principio della parità
tra accusa e difesa.
Infine, la disciplina censurata si porrebbe comunque in contrasto
con l'art. 3 Cost., in quanto il divieto di testimonianza indiretta
degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, sia pure riferito
solo ai casi in cui questi abbiano svolto attività di indagine di
iniziativa, riproduce la medesima situazione di illegittimità già
dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 1992.
5. - Poiché tutte le questioni investono l'art. 195, comma 4,
cod. proc. pen., va disposta la riunione dei relativi giudizi.
6. - Le questioni sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione dai Tribunali di Palmi (r.o. n. 514 del 2001) e di Roma
(r.o. n. 662 del 2001), nonché dalla Corte di assise di Messina
(r.o. n. 666 del 2001) sono infondate.
I giudici rimettenti chiedono in sostanza a questa Corte di
dichiarare illegittimo il divieto della testimonianza indiretta degli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, appellandosi alle
argomentazioni svolte nella sentenza n. 24 del 1992, che aveva
appunto dichiarato illegittima l'originaria formulazione
dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. I rimettenti omettono
peraltro di considerare che, rispetto al momento in cui è stata
emessa tale sentenza, è profondamente mutato non solo il sistema
delle norme che disciplinano l'attività investigativa della polizia
giudiziaria e il regime della lettura degli atti irripetibili, ma,
ciò che più conta, il quadro di riferimento costituzionale, ora
integrato dalla previsione, contenuta nella prima parte del quarto
comma dell'art. 111 Cost., del principio del contraddittorio nella
formazione della prova.
Da questo principio, con il quale il legislatore ha dato formale
riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti
oggetto del giudizio, deriva quale corollario il divieto di
attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte
unilateralmente dagli organi investigativi (ed evidentemente anche
dal difensore).
Nel dare attuazione al principio costituzionale la legge n. 63
del 2001 ha appunto previsto il divieto della testimonianza indiretta
degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni
ricevute dalle persone informate sui fatti con le modalità di cui
agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere b) e c), cod. proc. pen., al
fine di evitare che tali dichiarazioni possano surrettiziamente
confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio
attraverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi le ha
raccolte unilateralmente nel corso delle indagini preliminari. Il
divieto risulta quindi coerente con la regola di esclusione
probatoria dettata nel nuovo testo dell'art. 500, comma 2, cod. proc.
pen., in base alla quale le dichiarazioni raccolte nel corso delle
indagini preliminari e lette per le contestazioni in dibattimento
"possono essere valutate ai fini della credibilità del teste", ma
non utilizzate come prova dei fatti in esse affermati (v. ordinanza
n. 36 in data odierna).
La disciplina censurata, lungi dal determinare una irragionevole
disparità di trattamento della testimonianza indiretta degli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria rispetto a quella dei
privati, risponde quindi all'esigenza, costituzionalmente garantita,
di evitare che, attraverso la testimonianza degli operatori di
polizia giudiziaria, possa essere introdotto come prova in giudizio
il contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui è vietata
l'acquisizione, salva l'ipotesi, contemplata dall'art. 512 cod. proc.
pen., che di tali verbali venga data lettura per essere divenuta
impossibile l'assunzione della prova in dibattimento per fatti o
circostanze imprevedibili.
In quest'ottica si inserisce anche l'innovazione al testo
originario dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. introdotta dalla
legge n. 63 del 2001, secondo cui la testimonianza indiretta non è
vietata negli "altri casi", cioè quando non ha per oggetto
informazioni consacrate in verbali: non presentandosi l'esigenza di
evitare l'aggiramento della regola di esclusione probatoria, non
sussiste alcun profilo di irragionevolezza nella disciplina che
consente in tali situazioni di applicare le regole generali in tema
di testimonianza indiretta.
Infine, non fondata è anche la questione relativa alla supposta
irragionevole disparità di trattamento tra la norma censurata e la
disciplina dell'incompatibilità a testimoniare prevista per gli
investigatori privati dall'art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc.
pen.
A prescindere dal rilievo che il fugace riferimento a tale norma
non consente di verificare compiutamente quale sia l'interpretazione
riservata dal rimettente al tertium comparationis, né in quali
termini questi assuma la presupposta identità di ratio tra le due
discipline, è sufficiente ribadire, da un lato, che il divieto della
testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria è coerente con il principio costituzionale del
contraddittorio nella formazione della prova e, dall'altro, che
interpretazioni della disciplina dell'incompatibilità a testimoniare
degli investigatori privati che consentissero di aggirare le regole
di esclusione probatoria si porrebbero in contrasto con l'art. 111,
quarto comma, Cost.
7. - Il Tribunale di Palmi e il Tribunale di Roma sollevano la
questione in una diversa prospettiva, in riferimento,
rispettivamente, agli artt. 24 e 111 della Costituzione (r.o. n. 514
del 2001) e in relazione all'art. 24 della Costituzione (r.o. n. 662
del 2001).
Le violazioni del diritto di difesa e del principio del
contraddittorio sono infatti prospettate in termini meramente
ipotetici, non ricorrendo nei giudizi a quibus le situazioni di fatto
o i presupposti di diritto - quali potrebbero essere l'istanza delle
parti private di ammettere come testimoni gli ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni in precedenza
rese dalle persone per acquisire elementi utili all'esercizio del
diritto di difesa e per dare attuazione al principio del
contraddittorio - a cui i rimettenti hanno in astratto fatto
riferimento.
La questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza.
8. - Anche la questione sollevata dal Tribunale di Siracusa con
l'ordinanza n. 728 del 2001 è manifestamente inammissibile per
difetto di rilevanza.
Come emerge dall'ordinanza di rimessione il Tribunale, dopo aver
assunto la deposizione di un sottufficiale di polizia giudiziaria sul
contenuto delle dichiarazioni raccolte a verbale nel corso di
attività di indagine delegate dal pubblico ministero, sul
presupposto interpretativo che il divieto della testimonianza
indiretta attenga solo all'attività di indagine di iniziativa della
polizia giudiziaria, ritiene che il far dipendere l'operatività del
divieto dal fatto che la polizia giudiziaria abbia agito d'iniziativa
e non su delega sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Ciò premesso, il rimettente solleva poi la questione di
legittimità costituzionale sulla norma che vieta la testimonianza
indiretta sul contenuto delle dichiarazioni assunte dalla polizia
giudiziaria nell'ambito di attività di indagine di iniziativa. Ma
tale norma - sulla base di quanto egli stesso ha in precedenza deciso
assumendo la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria,
alla stregua dell'interpretazione secondo cui il divieto non opera
nell'ipotesi di attività delegata - non ha rilevanza nel giudizio a
quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Tribunali di Palmi e
di Roma e dalla Corte di assise di Messina, con le ordinanze in
epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della
Costituzione, dai Tribunali di Palmi e di Roma, con le ordinanze in
epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte