Sentenza n. 320/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/10/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 53r.d. 1022/1941
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del r.d. 9
settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace)
promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1976 dal Tribunale supremo
militare sul ricorso proposto da Sicilia Antonino, iscritta al n. 41
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 73 del 16 marzo 1977;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'Avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Sicilia
Antonino, imputato di diserzione (art. 148 n. 2 cod. pen. mil. pace) e
ricorrente avverso la sentenza in data 11 marzo 1976 del Tribunale
militare territoriale di Bari, il Tribunale supremo militare con
ordinanza del 15 ottobre 1976 (in G.U. n. 73 del 16 marzo 1977, reg.
ord. n. 41/1977) sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 53 del r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario
militare), nella parte in cui prevedeva che davanti ai tribunali
militari territoriali i difensori potessero essere scelti tra gli
ufficiali inferiori in servizio, per contrasto con l'art. 24, secondo
comma, Cost.
Riteneva il giudice rimettente che il diritto di difesa, inteso come
assistenza tecnica e professionale basata su una preparazione
specifica, potesse non essere adeguatamente esercitato dal
difensore-ufficiale, eventualmente mancante di detta preparazione.
2. - La parte privata non si è costituita.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, eccepisce
l'infondatezza della questione richiamando la sentenza n. 108 del 1963,
con cui la Corte riconobbe espressamente legittima la norma impugnata. Considerato in diritto :
Con l'ordinanza di rimessione viene impugnato l'art. 53
dell'ordinamento giudiziario militare approvato con r.d. 9 settembre
1941 n. 1022, nella parte relativa alla possibilità di scegliere i
difensori davanti ai tribunali militari territoriali tra gli ufficiali
inferiori in servizio, dubitandosi che il difetto di preparazione
tecnico-giuridica degli stessi possa pregiudicare il diritto di difesa
spettante all'imputato in base all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
Va preliminarmente osservato che la sopravvenuta legge 7 maggio 1981
n. 180, contenente modifiche all'ordinamento giudiziario militare di
pace, ha, col primo comma dell'art. 16, abrogato espressamente il
suindicato art. 53. Nondimeno, dovendosi stabilire la validità del
giudizio di primo grado in base a tale disposizione, vigente quando
esso si svolse, la sollevata questione di legittimità costituzionale
risulta ancora rilevante.
Nel merito, va anzitutto ricordato il principio reiteratamente
affermato dalla Corte, secondo cui il diritto di difesa ben può, in
base al discrezionale apprezzamento del legislatore ordinario, essere
regolato con modalità diverse, ma è pur sempre necessario che la
relativa disciplina ne assicuri l'effettiva e concreta attuazione.
E poiché detto diritto costituisce essenzialmente garanzia di
contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale, non può
ritenersi che esso sia sufficientemente tutelato se all'imputato non è
data la reale possibilità di partecipare sostanzialmente in posizione
paritaria alla dialettica processuale (v. sent. n. 46 del 1957 e 190
del 1970).
Né in proposito può essere omesso, per il suo indubbio rilievo, il
richiamo alla giurisprudenza più recente (sent. 3 ottobre 1979 n. 125;
16 dicembre 1980 n. 188), con cui la Corte ha ritenuto che l'assistenza
tecnica, assicurando la regolarità del giudizio e la realizzazione
dell'irrinunciabile diritto di difesa, legittimamente è imposta dalle
norme di procedura (artt. 125 e 128 cod. proc. pen.) indipendentemente
dalla volontà dell'imputato.
Orbene, se si considera che la qualifica di ufficiale delle Forze
armate non presuppone una preparazione giuridica né di carattere
generale né, in particolare, relativamente al diritto penale
(sostanziale e processuale), non si può fare a meno di dedurre che
detta qualifica risulta insufficiente ad assicurare nel processo penale
militare l'effettiva attuazione del diritto di difesa. D'altro canto,
non potrebbe addursi il carattere speciale e peculiare dell'ordinamento
militare, giacché permane pur sempre l'imprescindibile e fondamentale
esigenza di assicurare all'imputato una reale difesa tecnica, a cui ha
razionalmente provveduto appunto adesso la cit. l. 7 maggio 1981 n.
180.
L'Avvocatura dello Stato ha ricordato in contrario una remota
pronuncia di questa Corte (sent. 7 giugno 1963 n. 108) la quale
chiaramente non può essere più invocata nel momento attuale,
caratterizzato, anche sul piano internazionale, da un'evoluzione
legislativa, giurisprudenziale e dottrinale intesa ad assicurare in
maniera piena e reale la tutela del diritto di difesa.
In conclusione, la proposta questione risulta fondata e va perciò
dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge
impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 r.d. 9
settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte
in cui consente di scegliere nei procedimenti penali davanti ai
tribunali militari territoriali i difensori tra gli ufficiali inferiori
in servizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte