Corte costituzionale

Ordinanza n. 320/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre

1990 dal Pretore di Vercelli nei procedimenti penali riuniti a carico

di Albertin Gianni, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Vercelli, nei procedimenti penali

riuniti a carico di Albertin Gianni, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 560, primo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui, per il procedimento pretorile,

fissa in quindici giorni, dalla notifica del decreto di citazione a

giudizio, il termine entro il quale l'imputato può formulare la

richiesta di giudizio abbreviato;

che, a suo parere, per la esiguità e l'incongruità del detto

termine e per il conseguente ostacolo che ne deriva al ricorso al

rito abbreviato, risulterebbero violati:

a) gli artt. 76 e 77 della Costituzione, per contrasto con la

direttiva n. 103 della legge delega, la quale prevede per il

procedimento pretorile criteri di massima semplificazione;

b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per la

complessità dell'onere posto a carico dell'imputato per

salvaguardare un proprio diritto;

c) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la

disparità di trattamento che si verifica rispetto all'istituto della

applicazione della pena su richiesta che, in base all'art. 563 del

codice di procedura penale, può essere avanzata sino alla

dichiarazione di apertura del dibattimento;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la infondatezza della questione, osservando che il

termine di cui all'art. 560 del codice di procedura penale è più

ampio di quello previsto per il procedimento ordinario, con riguardo

al quale è stabilito che la richiesta di giudizio abbreviato va

presentata almeno cinque giorni prima dell'udienza preliminare o nel

corso di essa e che gli avvisi dell'udienza possono essere notificati

anche solo dieci giorni prima della stessa;

che l'ampliamento del termine fino all' apertura del

dibattimento frustrerebbe la finalità di deflazione del dibattimento

affidata al giudizio abbreviato, favorendosi, inoltre, la

disattenzione dell'imputato;

che difetta la paventata disparità di trattamento, attesa la

sostanziale diversità che sussiste tra il giudizio abbreviato e il

c.d. patteggiamento sulla pena;

che sarebbe leso il principio di economia processuale, che ha

determinato la previsione del procedimento speciale di cui trattasi,

se la richiesta del giudizio abbreviato potesse essere avanzata

quando il meccanismo dibattimentale si sia già messo in moto.

Considerato che non sussiste la dedotta violazione degli artt. 76

e 77 della Costituzione in quanto il termine oggetto della

impugnazione è attuativo delle esigenze di speditezza e di

semplificazione del procedimento pretorile che la direttiva n. 103

della legge delega ha imposto al legislatore delegato;

che non è violato l'art. 24, primo comma, della Costituzione

perché, a parte la considerazione che la detta direttiva lascia al

legislatore delegato un ampio spazio di discrezionalità in ordine

alle concrete modalità di funzionamento del processo pretorile

(Corte cost. ord. n.208 del 1991), l'onere imposto non è gravoso né

complesso, anche perché il detto termine si correla a quello di

quarantacinque giorni precedenti la data fissata per il giudizio,

previsto per la notifica del decreto di citazione che, tra l'altro,

può contenere l'indicazione, da parte del P.M. all'imputato, della

possibilità di usufruire del giudizio abbreviato;

che, infine, non sussiste la paventata disparità di trattamento

tra il termine per il giudizio abbreviato e il c.d. patteggiamento

sulla pena, attesa la diversità dei due istituti, già rilevata da

questa Corte (sent. n. 66 del 1990 e 320 del 1990), nonostante alcune

analogie, e considerato che l'imputato ha la possibilità di chiedere

il patteggiamento sulla pena fino al dibattimento, usufruendo della

prevista riduzione della pena con evidente compensazione della

perdita del beneficio accordato con il giudizio abbreviato, al quale

egli non può fare più ricorso per la inosservanza del termine di

decadenza stabilito;

che, quindi, la questione sollevata è da dichiararsi

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 560, primo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui, per il procedimento pretorile, fissa in

quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio il

termine entro il quale l'imputato può formulare la richiesta di

giudizio abbreviato, in riferimento, agli artt. 76, 77, 24, primo

comma, 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di

Vercelli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte