Corte costituzionale

Ordinanza n. 320/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 660, comma 5,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

10 luglio 2000 dal magistrato di sorveglianza di Bari, iscritta al

n. 685 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Bari, con ordinanza

in data 10 luglio 2000, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,

24, secondo comma, 25, secondo comma, e 101 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 660, comma 5, del

codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il ricorso

per cassazione contro l'ordinanza che dispone la conversione delle

pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato ne

sospende l'esecuzione e non attribuisce al giudice la facoltà di

inibire l'effetto sospensivo quanto meno nelle ipotesi di palese

inammissibilità del ricorso;

che il remittente premette di avere, con ordinanza in data

18 maggio 1999, previo accertamento della sua insolvibilità,

disposto la conversione delle pene pecuniarie comminate nei confronti

di un condannato nella sanzione della libertà controllata in misura

corrispondente, e rileva che tale ordinanza, regolarmente notificata

nel giugno 1999, è divenuta "inoppugnabilmente esecutiva", essendo

spirato il termine utile per proporre ricorso per cassazione;

che tuttavia - precisa il giudice a quo - in data 16 giugno

2000, e cioè circa un anno dopo le rituali notifiche, il difensore

ha proposto ricorso per cassazione e in data 19 giugno 2000 ha

presentato istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato ai sensi dell'art. 660, comma 5, codice procedura penale,

istanza sulla quale egli è chiamato a decidere;

che il magistrato di sorveglianza di Bari, rilevato che

l'art. 660, comma 5, codice procedura penale espressamente prevede

che la semplice proposizione del ricorso produce automaticamente la

sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata ed esclude

qualsiasi valutazione da parte del giudice che ha disposto la

conversione, individua la ratio di tale previsione nell'esigenza di

evitare che nella sfera giuridica dei condannati si producano gli

effetti di provvedimenti, la cui legittimità potrebbe essere

disattesa dalla Corte di cassazione;

che, tutto ciò premesso, il remittente dubita della

legittimità costituzionale del citato art. 660, comma 5, codice

procedura penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in

quanto:

sarebbe contraddittorio ed illogico "il riconoscimento

della sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza a fronte di un

ricorso che, in partenza, appare assolutamente inidoneo a incidere

sulle statuizioni sinora adottate";

non apparirebbe incongruo riconoscere al giudice che ha

pronunciato il provvedimento impugnato la possibilità di prendere

atto di una ipotesi di inammissibilità del gravame così manifesta,

quale quella del ricorso presentato fuori termine, e inibire in tali

casi l'effetto sospensivo dell'impugnazione;

escludere che il giudice possa procedere, nella fattispecie

in esame, al mero accertamento dello spirare del termine di

impugnazione significherebbe, attraverso una interpretazione

formalistica della disposizione censurata, legittimare un palese

"aggiramento" della ratio della norma stessa: lo strumento del

ricorso potrebbe, infatti, essere utilizzato, ben oltre i termini

concessi, a scopo puramente dilatorio, cioè al fine di impedire,

nelle more della pronuncia da parte del giudice dell'impugnazione,

l'efficacia del provvedimento con cui è stata disposta la

conversione;

che, secondo il giudice a quo la disposizione censurata

sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, in ragione, da un lato, della contraddittorietà del

sistema e della irrazionale parità di posizioni che verrebbe a

determinarsi tra il condannato diligente (che presenti ritualmente e

tempestivamente ricorso per cassazione) e il condannato negligente,

che si preoccupi esclusivamente di paralizzare l'efficacia del

provvedimento impugnato, e, dall'altro, dello "sfruttamento" di un

diritto inviolabile, quale quello di difesa, per il perseguimento di

scopi che non sarebbero meritevoli di tutela;

che l'art. 660, comma 5, codice procedura penale sarebbe in

contrasto altresì con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

poiché il principio di legalità "rende doverosa non solo la

repressione delle condotte violatrici della legge penale, ma anche

l'applicazione, nel caso di colpevolezza accertata con sentenza di

condanna divenuta irrevocabile, delle relative sanzioni", e

"abbisogna, per la sua concretizzazione, della "legalità" del

procedere di tutti i soggetti processuali", nonché con l'art. 101

della Costituzione, per violazione del principio della

indefettibilità della giurisdizione;

che, ad avviso del remittente, la norma impugnata violerebbe

l'art. 3 della Costituzione anche sotto un altro profilo: premesso

che la libertà controllata, oltre ad essere disposta, come nel caso

di specie, dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico

ministero, in conversione di una pena pecuniaria non eseguita per

insolvibilità del condannato, può essere irrogata, in sentenza, dal

giudice della cognizione in sostituzione delle pene detentive brevi,

in questa seconda ipotesi troverebbe applicazione l'art. 666, comma

7, codice procedura penale, e l'esecuzione non sarebbe sospesa a

seguito della proposizione del ricorso per cassazione, sicché un

medesimo istituto (la libertà controllata) sarebbe irragionevolmente

differenziato nella sua disciplina e nei suoi effetti;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e, rilevato che è precluso al giudizio di costituzionalità

ogni intervento in materia penale che si risolva in un trattamento

sfavorevole per l'imputato, anche quando, come nel caso di specie,

riguardi il regime della esecuzione della pena, ha chiesto che la

questione sia dichiarata manifestamente inammissibile.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 1987, ha

dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 586

del codice di procedura penale previgente, nella parte in cui

escludeva che l'opposizione avverso il provvedimento che ordinava la

conversione della pena pecuniaria avesse effetto sospensivo;

che tale soluzione fu adottata sul rilievo che, in un sistema

processuale incardinato sul principio generale dell'effetto

sospensivo delle impugnazioni, la discriminazione prodotta dalla

disposizione allora censurata, con la quale si tendeva tra l'altro a

scoraggiare l'opposizione con la minaccia della irrogazione di

un'ulteriore sanzione pecuniaria nel caso in cui l'incidente fosse

risultato manifestamente infondato, non era sorretta da apprezzabili

ragioni giustificative, sia perché la dilazione esecutiva non poneva

alcun serio ostacolo alla realizzazione della pretesa punitiva dello

Stato, sia, soprattutto, perché i tempi tecnici di definizione della

procedura incidentale avrebbero potuto provocare effetti

irreparabilmente pregiudizievoli per l'interessato nei casi in cui,

come spesso si verificava, la pena sostitutiva da espiare fosse stata

di breve durata;

che nella relazione al progetto preliminare del vigente

codice di rito, la previsione dell'art. 660, comma 5, secondo cui il

ricorso avverso l'ordinanza di conversione ha effetto sospensivo,

viene indicata come "soluzione vincolata dalla citata sentenza n. 108

del 1987";

che, sebbene il provvedimento di conversione della pena

pecuniaria, che nel sistema previgente era adottato, in assenza di

contraddittorio, dal pubblico ministero o dal pretore, non possa

essere assimilato all'ordinanza del magistrato di sorveglianza emessa

in un procedimento pienamente garantito, qual è quello di cui

all'art. 678 del codice in vigore, i principia espressi in quella

sentenza non possono che essere ribaditi;

che anche sotto il vigore del nuovo codice, infatti,

l'esclusione dell'effetto sospensivo del ricorso per cassazione

sarebbe priva del benché minimo fondamento giustificativo e potrebbe

anzi recare grave nocumento all'interessato, attesa la normale

brevità della pena da espiare a seguito della conversione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 660, comma 5, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24,

secondo comma, 25, secondo comma, e 101 della Costituzione, dal

magistrato di sorveglianza di Bari, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte