Corte costituzionale

Ordinanza n. 320/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli

669-quinquies (Competenza in caso di clausola compromissoria, di

compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) e 669-octies

(Provvedimento di accoglimento), quinto comma, del codice di

procedura civile, promosso con ordinanza in data 29 maggio 2001 del

Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, iscritta al

n. 733 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza del 29 maggio 2001, pervenuta il

20 agosto 2001, il Tribunale di Torino, sezione distaccata di

Chivasso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo

669-quinquies (Competenza in caso di clausola compromissoria, di

compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) del codice di

procedura civile, "nella parte in cui non prevede la competenza del

giudice ordinario che sarebbe competente ad emettere il provvedimento

cautelare anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di

clausola compromissoria di arbitrato irrituale", e dell'articolo

669-octies (Provvedimento di accoglimento), quinto comma, dello

stesso codice, "nella parte in cui non stabilisce i termini entro cui

la parte deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la

propria intenzione di iniziare il procedimento di arbitrato

irrituale";

che il remittente, adito ai sensi dell'art. 700 cod. proc.

civ. con la richiesta di una misura cautelare di revoca del

presidente e dell'amministratore di un consorzio, premette di

trovarsi di fronte ad una clausola di arbitrato irrituale

sottoscritta dalle parti per la risoluzione amichevole di tutte le

controversie relative alla interpretazione ed applicazione delle

norme dello statuto consortile;

che il giudice a quo pur dando atto del contrasto esistente

in giurisprudenza circa la proponibilità di un ricorso cautelare a

fronte di una clausola compromissoria di arbitrato irrituale,

ritiene, in accordo con la giurisprudenza della Corte di cassazione,

che detta domanda non sia procedibile, in quanto non vi potrebbe

essere cognizione sulla domanda cautelare quando non vi è cognizione

sulla futura domanda di merito, principio - questo - rispetto al

quale costituirebbe un'eccezione la previsione della competenza del

giudice ordinario sul ricorso cautelare in presenza di una clausola

di arbitrato rituale; e in quanto non sarebbero applicabili al caso

dell'arbitrato irrituale le disposizioni di cui all'art. 669-octies

primo comma, cod. proc. civ., sul termine perentorio per l'inizio del

"giudizio di merito" (quale non sarebbe il procedimento negoziale

posto in essere dagli arbitri irrituali), e quinto comma (sul termine

per notificare l'atto dichiarativo dell'intenzione di promuovere il

procedimento arbitrale), disposizione, quest'ultima, che si

collegherebbe sistematicamente a quella dell'art. 669-novies cod.

proc. civ., sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare

per mancata richiesta di esecutorietà del lodo, e quindi anch'essa

riferibile al solo arbitrato rituale;

che peraltro, secondo il giudice a quo l'assenza di tutela

cautelare nel caso di sottoscrizione di una clausola di arbitrato

irrituale non sarebbe conforme agli articoli 3 e 24 della

Costituzione;

che il principio di eguaglianza sarebbe violato, in quanto

sarebbe ingiustificato che, mentre la rinuncia alla giurisdizione del

giudice ordinario, che si attua con l'arbitrato rituale, non comporta

la preclusione della tutela cautelare davanti allo stesso giudice

ordinario, invece la scelta "più moderata" dell'arbitrato irrituale,

che comporterebbe solo una sorta di temporanea improcedibilità della

domanda di merito, dà luogo a tale preclusione; la tutela cautelare

sarebbe qualcosa di diverso rispetto alla tutela del merito dei

diritti, sicché dalla sottoscrizione di una clausola di arbitrato

irrituale, in forza della quale le parti rimetterebbero agli arbitri

la decisione del merito delle questioni controverse, non potrebbe

desumersi la rinuncia alla tutela cautelare a fronte di situazioni

urgenti non prevedibili;

che l'art. 24 della Costituzione sarebbe violato in quanto

verrebbe meno la tutela giudiziaria dei diritti, che sarebbe piena

solo se essa fosse assicurata al cittadino non solo in via definitiva

con la decisione di merito, ma anche in via provvisoria con il

provvedimento cautelare;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

ovvero infondata;

che - a giudizio dell'Avvocatura erariale, che argomenta le

proprie tesi nella memoria prodotta in vista della camera di

consiglio - sarebbe dubbia l'ammissibilità della questione, essendo

discutibile che, nella fattispecie dedotta davanti al giudice a quo

ci si trovi in presenza di un arbitrato irrituale, e non invece di un

arbitrato rituale da decidere secondo equità;

che, secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei

ministri, non vi sarebbe violazione del principio di eguaglianza, in

quanto non si potrebbe raffrontare l'arbitrato rituale, istituto

processuale di risoluzione delle liti in via contenziosa, con

l'arbitrato irrituale, che avrebbe natura di mandato congiunto delle

parti a transigere, attraverso la determinazione del contenuto del

contratto volto alla composizione della controversia; e neppure

violazione dell'art. 24 della Costituzione, poiché nell'arbitrato

irrituale non si agirebbe contro qualcuno né ci si difenderebbe da

qualcuno, ma si concorderebbe di far completare da terzi mandatari

una volontà contrattuale comune.

Considerato che il remittente non dubita di trovarsi di fronte ad

una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, onde la

motivazione della rilevanza della questione appare sufficiente,

spettando al giudice del caso concreto la interpretazione di una

clausola contrattuale che pur possa apparire non del tutto univoca;

che la questione si palesa peraltro manifestamente

inammissibile sotto altro profilo;

che, infatti, la preclusione, lamentata dal remittente,

all'ammissione della tutela cautelare in presenza di clausola di

arbitrato irrituale non discende dalla portata delle norme denunciate

- che, nel loro tenore testuale, si limitano a prevedere, sulla

premessa della insussistenza in capo agli arbitri del potere di

concedere provvedimenti cautelari (art. 818 cod. proc. civ.), il

raccordo fra i provvedimenti cautelari adottati dal giudice ordinario

e il giudizio e la decisione arbitrali sul merito della controversia

- ma discende, nella stessa impostazione del remittente, come

conseguenza della configurazione che egli prospetta - in antitesi ad

altre pure avanzate, specie in dottrina - dell'arbitrato irrituale

quale strumento, radicalmente diverso dall'arbitrato rituale, di

composizione negoziale delle controversie, non estrinsecantesi in un

giudizio, al quale la tutela cautelare possa collegarsi;

che, in definitiva, la questione sollevata non coinvolge

problemi di legittimità costituzionale, ma problemi di

interpretazione del sistema normativo e della volontà contrattuale

delle parti, la cui soluzione spetta alla giurisprudenza comune, alla

luce dei principi di inviolabilità del diritto costituzionale alla

tutela giudiziaria e di disponibilità, entro i limiti delle norme

imperative, dei diritti spettanti alle parti in relazione a vicende

in cui si estrinseca la loro autonomia contrattuale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 669-quinquies (Competenza

in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del

giudizio arbitrale) e 669-octies (Provvedimento di accoglimento),

quinto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Torino, sezione distaccata di Chivasso, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte