Sentenza n. 321/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. unico della
legge della Regione Liguria riapprovata il 30 novembre 1988 dal
Consiglio regionale, avente per oggetto: "Modifica dell'importo della
tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei
tartufi" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 19 dicembre 1988, depositato in cancelleria
il 29 dicembre 1988 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 1988;
Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e
l'avv. Federico Sorrentino per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 19 e depositato il 29 dicembre 1988
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato l'articolo unico della
legge della Regione Liguria riapprovata il 30 novembre 1988 recante
"Modifica dell'importo della tassa di concessione regionale per la
ricerca e la raccolta dei tartufi" denunciandone l'illegittimità
costituzionale per contrasto con l'art. 119 della Costituzione in
relazione all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281
("Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto
ordinario").
L'Avvocatura premette che con la legge 16 maggio 1988, n. 17, la
Regione Liguria, dettando la disciplina della raccolta, coltivazione
e commercializzazione dei tartufi, alla tabella 1) allegata all'art.
10 aveva stabilito in lire 18.000 la misura della tassa di
concessione regionale per il rilascio dell'autorizzazione alla
ricerca ed alla raccolta dei tartufi e delle tasse annuali; il 14
ottobre 1988 il Consiglio regionale approvava una legge che portava
la misura della tassa a lire 60.000. Il Governo rinviava la legge
rilevando che l'aumento eccedeva il limite posto dall'art. 3 della
legge n. 281 del 1970 e successive modifiche, e stabilito in lire
18.000 dalla voce n. 117, punto C, della tabella allegata al d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 641, e si poneva perciò in contrasto con l'art.
119 della Costituzione. Il 5 dicembre 1988 al Commissario del Governo
perveniva la comunicazione della riapprovazione della legge a
maggioranza assoluta.
Osserva l'Avvocatura che, secondo la giurisprudenza della Corte
(sent. n. 271 del 1986), la potestà normativa tributaria delle
regioni a statuto ordinario, che costituisce un aspetto della
autonomia finanziaria e trova il proprio fondamento nell'art. 119,
comma primo, della Costituzione, è "condizionata nelle forme e nei
limiti stabiliti dalle leggi" dello Stato. Tale potestà normativa
non ha carattere strumentale rispetto alle materie nelle quali l'art.
117 della Costituzione attribuisce alle Regioni competenza
legislativa, ma ha un suo specifico oggetto, che consiste nella
imposizione e riscossione dei tributi per far fronte alle spese per
l'assolvimento delle funzioni istituzionali.
Per quel che attiene alle tasse sulle concessioni regionali,
l'art. 3, comma primo, della legge n. 281 del 1970, ha fissato i
limiti dell'imposizione tributaria nella corrispondenza degli atti
imponibili con quelli già assoggettati alla tassa di concessione
governativa, e nell'applicabilità, per quanto non disposto, della
normativa statale.
Va quindi escluso che la legge regionale impugnata possa superare
la misura stabilita, per analoghe obbligazioni tributarie (con la
voce 117, lett. c, "arti e mestieri", della tabella allegata al
d.P.R. n. 641 del 1972) da leggi statali.
2. - Nel giudizio si è costituita la Regione Liguria, concludendo
per l'infondatezza della questione.
Rileva la resistente che la tassa relativa all'autorizzazione alla
raccolta dei tartufi non ha precedenti nella legislazione statale,
essendo stata introdotta dall'art. 17 della legge n. 752 del 1985,
legge-quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei
tartufi. Tale norma speciale ha così integrato l'art. 3 della legge
n. 281 del 1970 - che consente alle Regioni a statuto ordinario di
riscuotere tasse per atti corrispondenti a quelli già tassati dallo
Stato -, abilitando le Regioni ad imporre e riscuotere tasse per atti
che non hanno precedenti in preesistenti atti statali. La mancanza
del parametro costituito da un corrispondente tributo statale è
problema che non può essere risolto, come ritenuto dal Presidente
del Consiglio, con il ricorso all'analogia, ma con una rigorosa
interpretazione della fonte attributiva del potere impositivo.
Il silenzio sulla misura della nuova tassa dell'art. 17 della
legge n. 752 del 1985 non può essere interpretato come una lacuna,
ma piuttosto come un preciso criterio direttivo: il gettito della
tassa è destinato ad assicurare i mezzi finanziari per la
realizzazione dei fini previsti dalla legge e la sua funzione di
copertura di oneri nuovi impedisce di postulare che la determinazione
della sua entità sia ancorata ad un parametro di matrice analogica,
parametro che, per sua natura, non avrebbe alcun rapporto con
l'attività da finanziare.
La Regione Liguria contesta, poi, che il parametro di riferimento
identificabile in via analogica sia costituito, come ritenuto
dall'autorità governativa, dalla tassa per l'autorizzazione
all'esercizio di arti e mestieri (voce 117, lett. "c", della tariffa
allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641). Considerato in diritto
1. - È sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 119
della Costituzione e all'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio
1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni
a Statuto ordinario), dell'articolo unico della legge della Regione
Liguria, riapprovata il 30 novembre 1988, che ha aumentato a L.
60.000 la tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la
raccolta dei tartufi, già fissata in L. 18.000 da una precedente
legge regionale.
Premette il ricorrente, richiamandosi alla sentenza di questa
Corte n. 271 del 1986, che l'autonomia tributaria delle regioni a
Statuto ordinario quale aspetto dell'autonomia finanziaria delle
medesime anche per quel che concerne la potestà normativa, secondo
l'art. 119, primo comma, della Costituzione, che ne è la base, è
condizionata nelle forme e nei limiti dalle leggi dello Stato, e che,
quanto alle tasse sulle concessioni regionali, la legge n. 281 del
1970, nel disciplinare le tasse "regionali" sulle concessioni
regionali, con l'art. 3 ha posto quali limiti dell'imposizione
tributaria la necessaria corrispondenza fra gli atti imponibili e
quelli già di competenza dello Stato, assoggettati alle concessioni
governative, e l'applicabilità, per quanto non disposto, della
normativa statale.
Tali limiti, sempre secondo il ricorrente, sarebbero stati
superati dal legislatore regionale per essersi quest'ultimo, nello
stabilire l'ammontare della tassa annuale in discorso, discostato
eccessivamente dalla misura di L. 18.000 fissata dal d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 641, per la tassa di concessione governativa
relativa alle autorizzazioni e licenze per le arti e mestieri, e in
precedenza osservata da esso legislatore regionale.
2. - La questione non è fondata.
Va precisato che i limiti posti dall'art. 3 della legge n. 281 del
1970 all'imposizione di tasse regionali sulle concessioni regionali
riguardano rispettivamente l'attività imponibile e l'ammontare delle
tasse regionali. Essi consistono nella necessaria corrispondenza fra
gli atti (recte: attività) imponibili e quelli già di competenza
dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai
sensi della vigente legislazione statale (primo comma), e nella
predeterminazione dell'ammontare delle tasse regionali con
riferimento percentuale, fra un massimo e un minimo, all'ammontare
delle "corrispondenti" tasse erariali (secondo comma), quale risulta
dalla tabella allegata al successivo d.P.R. n. 641 del 1972. E va
altresì precisato che tale secondo limite, modificato dalla legge 23
novembre 1979, n. 594 (che autorizza le regioni ad aumentare le tasse
sulle concessioni regionali, relative alle competenze frattanto alle
regioni stesse trasferite, in misura stabilita solo nel massimo con
riferimento multiplo all'ammontare in vigore al 1° aprile 1972), e
ancor più incisivamente dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131
(che autorizza le regioni ad aumentare le tasse in parola in misura
stabilita solo nel massimo con riferimento percentuale all'ammontare
determinato in precedenza), riposa comunque sul primo, e cioè sulla
necessaria corrispondenza fra le attività imponibili cui si
riferiscono le tasse regionali e quelle già di competenza dello
Stato assoggettate alle tasse sulle concessioni governative, come
indicate, in una con il rispettivo ammontare, dalla detta Tabella
allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.
Altro oggetto ha, invece, la disposizione, contenuta nella seconda
parte del primo comma dell'art. 3, che riguarda la disciplina delle
tasse sulle concessioni regionali mediante il rinvio alla
legislazione statale diversa dalla legge n. 281 del 1970 per quanto
in questa non disposto (non anche, quindi, per i limiti come sopra
indicati).
La legge statale 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in
materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e
conservati al consumo) ha demandato alle regioni la disciplina della
raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi (art. 1),
nonché vari compiti di regolamentazione e di controllo relativamente
a tali attività (artt. 3, 5, e 6), ed ha autorizzato le regioni
stesse ad istituire, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 281 del
1970, una tassa di concessione regionale annuale sulle attività
anzidette per il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla
realizzazione dei fini previsti dalla stessa legge cornice e dalle
leggi regionali in materia (art. 17).
Ciò posto, il riferimento dell'art. 17 della detta legge cornice
n. 752 del 1985 all'art. 3 della legge n. 281 del 1970 deve
intendersi fatto allo scopo di individuare genericamente il titolo
della attribuzione di potestà alla regione (istituzione di una tassa
di concessione regionale), non anche nel senso di fissare alla
medesima il limite stabilito, quanto all'ammontare del tributo, dal
secondo comma del detto art. 3, in riferimento alla misura delle
tasse erariali. Invero manca qui il presupposto richiesto per
l'applicabilità di quel limite, vale a dire la corrispondenza fra le
attività imponibili cui si riferiscono le tasse regionali e quelle
già di competenza dello Stato assoggettate alle tasse sulle
concessioni governative, come risultanti dalla più volte richiamata
Tabella allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, essendo evidente che con
la legge cornice in materia di raccolta e commercio dei tartufi le
regioni sono state autorizzate alla istituzione di una tassa di
concessione al di fuori dello schema tipico previsto dall'art. 3
della legge n. 281 del 1970, e cioè su attività non considerata
dalla legislazione statale, e particolarmente dalla detta Tabella
(cui fa riferimento lo stesso ricorrente) come assoggettabile a tassa
di concessione governativa.
Né, per quanto è stato detto a proposito dell'oggetto della
disposizione racchiusa nell'ultima parte del primo comma dell'art. 3
della legge n. 281 del 1970, può leggersi tale disposizione nel
senso che essa imponga di rinvenire nella legislazione statale limiti
diversi da quelli suindicati.
Un limite alla nuova imposizione anche sotto il profilo
dell'ammontare, si desume, semmai, anzitutto dall'art. 17 della legge
cornice n. 752 del 1985, là dove ne indica la ragione e lo scopo nel
conseguimento dei mezzi necessari per realizzare i fini della legge
statale e di quelle regionali nella specifica materia, così
disponendo che la nuova imposizione debba essere regolata in modo da
essere idonea al (solo) finanziamento dei fini anzidetti. La
violazione di un limite siffatto non è stata peraltro dedotta dal
ricorrente.
Ma, anche a voler ammettere che un limite possa individuarsi - non
già in via di applicazione analogica di quelli posti a tasse di
concessione regionale su attività già assoggettate a concessione
governativa (ché simile applicazione analogica sarebbe
inammissibile), bensì - con riferimento alle esigenze di equilibrio
e di coordinamento che trovano espressione nell'art. 119 della
Costituzione, nella necessità di non discostarsi oltre ogni
ragionevole misura dall'ammontare massimo o minimo stabilito per
tasse regionali su attività comparabili con quella di cui si tratta,
rimane indimostrato che con la determinazione dell'ammontare del
tributo di cui si tratta ciò sia avvenuto. È infatti insostenibile
la comparazione, proposta dal ricorrente, fra l'attività imponibile
di esso, inspirata prevalentemente a tecniche inventive nell'ambito
delle produzioni spontanee del terreno, e le arti e mestieri indicati
nel n. 117, lett. c), della Tabella allegata al d.P.R. n. 641 del
1972, inspirati prevalentemente a tecniche produttive in ambiti
diversi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 119 della Costituzione e 3 della legge 16
maggio 1970, n. 281, della legge della Regione Liguria riapprovata il
30 novembre 1988 (Modifica dell'importo della tassa di concessione
regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi), sollevata dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte