Sentenza n. 321/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/07/1993 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12legge 152/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 della legge
8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali) e 24 della legge 22 novembre 1962, n.
1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso
il Ministero del tesoro), promossi con ordinanze emesse il 12
novembre 1992 dal Pretore di Genova, il 16 marzo 1992 dal Pretore di
Vallo della Lucania ed il 3 novembre 1992 dal Tribunale di Reggio
Emilia, rispettivamente iscritte ai nn. 76, 79 e 99 del registro
ordinanze 1993 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della
Repubblica, nn. 9, 10 e 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di Gambino Laura ed altre;
Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Gambino Laura
ed altre e INADEL in cui le ricorrenti, tutte dipendenti
dall'Istituto Gianna Gaslini in Genova in qualità di vigilatrici
d'infanzia, hanno chiesto che venisse loro riconosciuto il diritto al
riscatto ai fini dell'indennità premio di servizio del periodo di
studi seguito presso la scuola "Lorenza Gaslini" per vigilatrici
d'infanzia, il Pretore di Genova, con ordinanza del 12 novembre 1992
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8
marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la facoltà di
riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di
studio per vigilatrici d'infanzia, nel caso in cui il diploma sia
richiesto dalla legge come condizione necessaria per l'ammissione in
carriera.
Rileva il giudice a quo che la disposizione appare logicamente
incoerente ed irrazionale in quanto, essendo già stato riconosciuto
il diritto al riscatto dei suddetti corsi ai fini pensionistici, non
vi è ragione perché non lo sia anche ai fini dell'indennità premio
di servizio stante l'unitarietà del trattamento pensionistico.
Per quanto riguarda la posizione di due tra le ricorrenti, il
giudice a quo solleva questione di legittimità costituzionale anche
dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in
cui consente la riscattabilità del biennio corrispondente al corso
di studio presso la scuola convitto anziché dell'intero periodo
corrispondente alla durata legale del corso, portato a tre anni dalla
legge 30 aprile 1976, n. 338.
Con atto depositato il 5 marzo 1993 sono intervenute le signore
Gambino, Zonino, Perazzo e Urbano rappresentate e difese dagli
avvocati Carlo Raggio e Ciro Intino chiedendo l'accoglimento delle
questioni sollevate dal giudice a quo. Al riguardo le parti rilevano
che l'illogicità del sistema di cui alla normativa impugnata sarebbe
già stata acclarata dalle sentenze n. 765 del 1988 e n. 26 del 1992
di questa Corte.
Invero, con la sentenza n. 765 del 1988 è stato esteso il
riscatto del corso di studi ai fini della pensione, originariamente
previsto per i soli infermieri professionali, anche alle vigilatrici
d'infanzia stante la sostanziale identità ed equivalenza delle due
professioni.
Con sentenza n. 26 del 1992, è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, in
riferimento alla medesima questione ora sollevata ma relativamente
alla categoria professionale degli infermieri.
La mancata concessione del richiesto riconoscimento anche alla
categoria delle vigilatrici d'infanzia secondo le ricorrenti
contrasterebbe quindi sia con il principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione, sia con il principio del buon
andamento e della imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui
all'art. 97 della Costituzione.
2. - Con ordinanza emessa in data 16 marzo 1992 il Pretore di
Vallo della Lucania, nel corso del procedimento civile vertente tra
Carbone Ermelinda ed INADEL, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non
consente il riscatto ai fini dell'indennità premio di servizio del
periodo corrispondente al corso legale di studio per il conseguimento
del diploma di vigilatrice d'infanzia, richiesto dalla legge quale
condizione necessaria per l'ammissione in carriera.
Rileva il giudice a quo che la questione appare rilevante in
quanto la norma denunciata risulta applicabile al caso di specie
anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 8 della legge 8
agosto 1991, n. 274.
Sul punto della non manifesta infondatezza rileva il Pretore che
l'esclusione ai fini del riscatto per l'indennità premio di servizio
di periodi di studi necessari per ricoprire un posto di lavoro, già
riconosciuti come validi ai fini della quiescenza, contrasterebbe con
l'art. 3 della Costituzione in quanto crea una ingiustificabile
disparità tra dipendenti in relazione al tipo di corsi di studi
espletato, non sorretta da alcuna logica motivazione.
3. - Con ordinanza emessa in data 3 novembre 1992 nel procedimento
civile vertente tra Ossnoser Sandra ed INADEL, il Tribunale di Reggio
Emilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12
della legge 8 marzo 1968, n. 152, in relazione all'art. 24 della
legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui non consente il
riscatto, ai fini dell'indennità premio di servizio, del periodo
corrispondente al corso legale di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia richiesto dalla legge come condizione
necessaria per la relativa ammissione in carriera.
Nel motivare sul punto della non manifesta infondatezza il
tribunale adduce considerazioni analoghe a quelle sopra riferite in
relazione alle ordinanze dei Pretori di Genova e di Vallo della
Lucania.
In prossimità dell'udienza hanno presentato memoria le parti
costituite ribadendo le argomentazioni già esposte in precedenza. Considerato in diritto
1. - Dai Pretori di Genova e di Vallo della Lucania e dal
Tribunale di Reggio Emilia è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n.
152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti
locali) nella parte in cui esclude la riscattabilità ai fini
dell'indennità premio di servizio dei periodi corrispondenti al
corso legale di studio per il conseguimento del diploma di
vigilatrice d'infanzia richiesto dalla legge come condizione
necessaria per l'ammissione in carriera, in riferimento agli artt. 3
e 97 della Costituzione (l'art. 97 è stato invocato soltanto dal
Pretore di Vallo della Lucania).
Dal Pretore di Genova è stata sollevata altresì questione di
legittimità costituzionale anche dell'art. 24 della legge 22
novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui consente la
riscattabilità del biennio corrispondente al corso di studio presso
la scuola convitto anziché dell'intero periodo corrispondente alla
durata legale del corso, portato a tre anni dalla legge 30 aprile
1976, n. 338.
Considerata l'analogia delle questioni esse possono essere decise
con unica sentenza, previa unificazione dei giudizi.
2. - La prima questione è fondata.
Come questa Corte ha già rilevato (sentenza n. 765 del 1988) la
disciplina dettata dal legislatore per conseguire il titolo di studio
necessario per l'esercizio della professione di vigilatrice
d'infanzia risulta identica a quella prevista per l'esercizio della
professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale. Se ne
deduce l'appartenenza delle due professioni ad un medesimo, specifico
campo dell'attività sanitaria.
Rilevanti sono infatti le affinità delle materie, dei programmi e
dei requisiti necessari per accedere ai rispettivi corsi, dal momento
che viene richiesta una preparazione sanitaria teorico-pratica di
uguale livello.
Premesse tali considerazioni, questa Corte ha riconosciuto
l'illegittimità costituzionale della disciplina che escludeva per le
vigilatrici di infanzia la possibilità di riscattare ai fini
pensionistici il periodo corrispondente al corso di studio per il
conseguimento del relativo diploma, possibilità già riconosciuta
agli infermieri professionali.
Viene ora sollevata questione di legittimità costituzionale della
disposizione (art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152) che non
consente il riscatto del suddetto periodo ai fini della liquidazione
dell'indennità premio di servizio.
In altra decisione (sentenza n. 26 del 1992) questa Corte ha
affermato che l'indennità premio di servizio "è da porre accanto
alla pensione nell'ambito dell'intero trattamento di quiescenza, e
pertanto unitaria va riconosciuta la tendenzialità a concedere alla
preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione".
In quell'occasione è stata di conseguenza dichiarata la
illegittimità costituzionale della disposizione ora nuovamente
impugnata, nella parte in cui escludeva (relativamente alla categoria
degli infermieri professionali) la riscattabilità ai fini della
liquidazione della indennità premio di servizio del periodo
corrispondente al corso legale di studi necessario per il
conseguimento del diploma, allorché detta riscattabilità era
viceversa riconosciuta ai fini del trattamento di quiescenza.
Coerentemente con tali presupposti, risulta irrazionale, ex art. 3
della Costituzione, la disposizione impugnata in quanto esclude la
riscattabilità ai fini dell'indennità premio di servizio del
periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il
conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia, sempre che
ovviamente tale diploma risulti indispensabile per l'ammissione in
carriera.
3. - Quanto alla questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, deve precisarsi
che la prospettazione corretta della questione va riferita, per
essere rilevante nel giudizio a quo, al combinato disposto di cui
agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 24 della legge 22
novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono, ai fini della
liquidazione dell'indennità premio di servizio, la riscattabilità
del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola
convitto anziché dell'intero periodo corrispondente al corso legale
di studi necessario per il conseguimento del relativo diploma.
La disposizione contenuta nell'art. 12 della legge n. 152 del
1968, infatti, opera un rinvio - relativamente alla riscattabilità
ai fini dell'indennità premio di servizio dei periodi di studio -
alla disciplina riguardante i trattamenti di quiescenza: è pertanto
il combinato disposto delle due norme che deve trovare applicazione
da parte del giudice a quo e ad esso deve intendersi riferita
pertanto la questione di costituzionalità sottoposta a questa Corte.
Riguardo a tale combinato disposto, uno dei giudici a quibus
rileva che, essendo in materia intervenuta la legge 30 aprile 1976,
n. 338, che ha elevato da due a tre anni la durata obbligatoria del
corso di studi necessario per il conseguimento del diploma di
vigilatrice d'infanzia, esso risulterebbe in contrasto con gli artt.
3 e 97 della Costituzione.
La questione deve essere accolta.
In effetti risulta irrazionale, anche perché conseguenza di un
mancato coordinamento legislativo, oltre che contrastante con il
principio della piena riscattabilità ai fini previdenziali di ogni
tipo di studio e di preparazione professionale già più volte
affermato da questa Corte (vedi sentenze n. 275, 209 e 178 del 1993,
27 e 26 del 1992, 280 e 133 del 1991, 535 e 426 del 1990, 163 del
1989 ecc.), la previsione in oggetto, che limita a due anni il
periodo riscattabile ai fini dell'indennità premio di servizio
allorché la durata del corso legale di studi sia diversa per legge.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto di cui agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n.
152 e 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui
prevedono la riscattabilità ai fini dell'indennità premio di
servizio del biennio corrispondente al corso di studi presso la
scuola convitto anziché dell'intero periodo corrispondente al corso
legale di studi necessario per il conseguimento del diploma di
vigilatrice d'infanzia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge
8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali) nella parte in cui non consente la
facoltà di riscattare, ai fini della liquidazione dell'indennità
premio di servizio, i periodi corrispondenti alla durata legale del
corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di
infanzia;
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di
cui agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 24 della legge
22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono la
riscattabilità ai fini dell'indennità premio di servizio del
biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto
anziché dell'intero periodo corrispondente al corso legale di studi
necessario per il conseguimento del diploma di vigilatrice
d'infanzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte