Sentenza n. 321/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 576/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,
della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di
imposte sui redditi e sulle successioni), promosso con ordinanza
emessa il 18 maggio 1994 dalla Corte d'appello di Milano nel
procedimento civile vertente tra Riva Adele e l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Riva Adele;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Riva Adele e
l'Amministrazione delle Finanze dello Stato la Corte d'Appello di
Milano, con ordinanza emessa il 18 maggio 1994, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in
materia di imposte sui redditi e sulle successioni), nella parte in
cui esclude che i ruoli dell'imposta complementare, cui fa
riferimento la stessa norma, costituiscano titolo per la riscossione
nei confronti della moglie ove l'imposta sia stata definita dal
marito ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito
nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.
Premette in fatto il giudice a quo che l'Esattoria civica di
Milano aveva notificato alla Signora Riva - quale corresponsabile del
pagamento ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre
1975, n. 576 - quattro avvisi di mora relativi all'imposta
complementare per gli anni 1963-1973 dovuta dal marito; che la Riva
aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria chiedendo
l'annullamento degli avvisi, deducendo di essere separata dal marito
fin dal 1970, di avere, quale autonomo soggetto d'imposta, presentato
domanda di condono relativamente agli anni 1971 e successivi, e che
analoga domanda di condono era stata presentata dal marito riguardo
agli anni 1963-1973; che la Commissione aveva accolto il ricorso
limitatamente agli anni 1970-1973, rigettandolo per il resto, e che
tale decisione, confermata dalla stessa Corte d'appello, era stata in
seguito cassata (con rinvio ad altra sezione) dalla Corte di
cassazione sulla base del rilievo che, per effetto della domanda di
definizione agevolata ai sensi del decreto-legge n. 660 del 1973, si
determina l'esaurimento dei rapporti tributari.
Tanto premesso, osserva il rimettente che l'art. 8, primo comma,
della legge 2 dicembre 1975, n. 576 - come interpretato dalla Corte
di cassazione - si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, della
Costituzione, non essendo ragionevolmente spiegabile il motivo per
cui il ruolo dell'imposta complementare dovuta dal marito per gli
anni 1974 e antecedenti riferita al reddito complessivo, comprensivo
di quello della moglie, costituisca titolo per la riscossione nei
confronti di quest'ultima solo se vi sia stato accertamento
definitivo da parte dell'Ufficio, ma non se l'imposta sia stata
"definita per condono" sulla base del citato decreto-legge n. 660 del
1973; le due situazioni, invero, ritiene il giudice a quo, sono
sostanzialmente identiche operando in entrambe il regime del cumulo
dei redditi, ed essendo in entrambe stato accertato l' an ed il
quantum dell'imposta.
A parere del giudice a quo, inoltre, l'impossibilità per
l'amministrazione finanziaria di agire, in sede di riscossione, anche
nei confronti della moglie si traduce nella impossibilità concreta
di realizzare la pretesa tributaria e quindi in una sostanziale
violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, quanto meno
relativamente all'imposta dovuta con riguardo ai redditi della
moglie.
Si è costituita fuori termine la parte privata, mentre non ha
spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Milano dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975,
n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle
successioni), nella parte in cui - come interpretato dalla Corte di
cassazione - esclude che i ruoli dell'imposta complementare
costituiscano titolo per la riscossione nei confronti della moglie
ove l'imposta stessa sia stata definita per condono dal marito ai
sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660.
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe:
con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto, nella
(ritenuta) identica ipotesi di accertamento d'ufficio divenuto
definitivo, il ruolo dell'imposta complementare dovuta dal marito e
comprensiva dei redditi della moglie costituisce titolo per la
riscossione nei confronti di quest'ultima;
con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, in quanto
l'impossibilità dell'amministrazione finanziaria di agire anche nei
confronti della moglie non consente di realizzare la pretesa
tributaria.
2. - La questione è ammissibile, ma infondata nel merito.
Circa l'ammissibilità va ricordato il costante indirizzo di
questa Corte, secondo il quale il giudice di rinvio può sollevare,
come avviene nel caso di specie, dubbi di costituzionalità
concernenti l'interpretazione normativa risultante dal "principio di
diritto" enunciato dalla Corte di cassazione, dovendo la norma
ricevere ancora applicazione nella fase di rinvio.
Va inoltre ricordato che si ha questione di mera interpretazione,
e non di costituzionalità, soltanto nei casi in cui il giudice
rimettente non individua profili di contrasto con determinati
parametri costituzionali o in quelli in cui, anche se formalmente li
indica, in realtà chiede alla Corte di avallare determinate ipotesi
interpretative senza sostanzialmente prospettare, riguardo alle
interpretazioni assunte, dubbi di legittimità costituzionale (v., da
ultimo, sentenza n. 58 del 1995; ordinanza n. 274 del 1991; sentenza
n. 30 del 1990).
3. - Nel merito è opportuno premettere che la moglie ha dato
prova di essere personalmente separata dal marito dal 1970 e di aver
fatto delle distinte dichiarazioni dei suoi redditi da detto anno in
poi, condonando per questo periodo i suoi debiti d'imposta. Pur
essendo stati notificati alla Adele Riva avvisi di mora relativi al
decennio 1963-1973, ai fini del presente giudizio il problema è se
per i debiti tributari relativi agli anni 1963-1969 - per i quali in
regime di cumulo di tutti i redditi familiari era stato il marito a
presentare la dichiarazione e poi la domanda di condono - possa
l'amministrazione finanziaria agire esecutivamente anche nei
confronti della predetta moglie.
La disciplina applicabile a questo problema è stata già
interpretata dalla Corte di cassazione - diversamente dalle
Commissioni tributarie e dalla Corte d'appello - nel senso che detta
azione esecutiva deve ritenersi preclusa; ma il giudice di rinvio
ritiene che tale interpretazione, alla quale egli è tenuto ad
uniformarsi, sia viziata di incostituzionalità per violazione
dell'art. 3 e dell'art. 53 della Costituzione.
4. - La Corte d'appello considera preliminarmente che la norma
impugnata - per le dichiarazioni presentate dal contribuente nella
vigenza della disciplina sul cumulo dei redditi familiari - consente
espressamente all'amministrazione finanziaria di agire esecutivamente
anche nei confronti della moglie (riconoscendole peraltro la facoltà
di proporre ricorso avverso il ruolo) "a seguito di accertamenti in
rettifica o d'ufficio del reddito complessivo comprensivo di redditi
della moglie". Il giudice a quo ritiene tuttavia costituzionalmente
illegittimo che analogo trattamento non sia stato previsto per
l'ipotesi in cui la definitività della pretesa tributaria discenda
dall'accoglimento della domanda di condono. Osserva in particolare
che nell'uno e nell'altro caso opera il regime del cumulo dei
redditi; nell'uno e nell'altro caso, l' an e il quantum dell'imposta
sono stati definitivamente accertati e determinati, dovendosi ancora
adempiere l'obbligazione tributaria, e rileva come sia arduo
individuare i motivi che possano ragionevolmente giustificare la
diversa regolamentazione dettata per le due ipotesi.
5. - Questa Corte ritiene al contrario che sussistano motivi
giustificatori della diversa regolamentazione delle predette
situazioni messe a raffronto. Ed invero il citato art. 8, per le
ipotesi in cui l'accertamento definitivo sia stato intestato al solo
marito, consente l'iscrizione a ruolo e l'esecuzione anche nei
confronti della moglie (così estendendo a quest'ultima la
soggettività passiva di imposta), ma nel contempo ammette questo
secondo soggetto ad impugnare il ruolo per dimostrare
l'illegittimità totale o parziale della pretesa tributaria.
Tale sistema non è però assimilabile a quello in cui vi sia
stata domanda di condono fiscale accettata dall'amministrazione; in
questa diversa ipotesi, invero, non è più consentita alcuna
contestazione del presupposto impositivo; per cui non può estendersi
ad altri la soggettività passiva tributaria.
L'istituto del condono, infatti, costituisce una forma atipica di
definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi
delle varie componenti dei redditi ed esaurisce il rapporto stesso
mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva di
recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso e non in
quella dell'accertamento dell'imponibile. In particolare, la
disciplina del decreto-legge n. 660 del 1973 prevedeva anche
l'irrevocabilità (art. 10) e la definitività (art. 11) della
dichiarazione di condono, realizzando così un fenomeno di estinzione
del rapporto originario ed il sorgere di un nuovo rapporto,
cristallizzato fino al punto da escludere modifiche anche da parte
dell'ufficio per casi che non fossero quelli dell'errore materiale o
della violazione delle disposizioni del decreto stesso di condono. In
tale situazione l'unico soggetto passivamente obbligato restava colui
che aveva presentato la dichiarazione dei redditi e che aveva chiesto
il condono.
6. - Inoltre, il legislatore, intervenuto con la legge 12 novembre
1976, n. 751 a dettare "norme per la determinazione e riscossione
delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e
precedenti", mentre ha consentito (art. 4, primo comma) a "ciascuno
dei coniugi di chiedere, con effetto anche per l'altro coniuge, che
l'imposta sia applicata separatamente sulla base di apposita
dichiarazione all'ufficio dell'imposte al quale doveva essere
presentata la dichiarazione unica", ha - nel terzo comma dello stesso
articolo - escluso tale facoltà (e quindi escluso la conseguente
tassazione separata) in tre casi: "quando il reddito complessivo
netto è stato determinato sinteticamente, ovvero con decreto o
sentenza passata in giudicato, o quando è stato definito ai sensi
del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660" (e cioè per condono
fiscale).
La ratio che accomuna queste tre ipotesi è ravvisabile nella
impossibilità o nella estrema difficoltà per l'amministrazione
tributaria di operare una distinzione nell'ambito dell'accertamento
compiuto attraverso il criterio sintetico, o di modificare la
titolarità del rapporto risultante da un giudicato o dal condono
fiscale chiesto da un determinato soggetto.
Se, quindi, questa peculiare forma di esaurimento del rapporto
tributario non è assimilabile alla sua normale definizione, la
disciplina relativa, concernendo situazioni disomogenee, non può
essere censurata ex art. 3 della Costituzione.
7. - L'ordinanza di rimessione denunzia anche la violazione del
principio della capacità contributiva previsto dall'art. 53 della
Costituzione in quanto, pur essendo Adele Riva titolare della maggior
parte dei redditi cui si riferisce l'imposta in contestazione, la
stessa non risponde del pagamento dei tributi, nemmeno se
l'amministrazione finanziaria non riesca a riscuoterli dal marito che
risulta non possidente.
La censura non può essere accolta per la considerazione che
discende da quanto precedentemente osservato: e cioè che la moglie,
nel sistema anteriore al decumulo dei redditi familiari (ed in
mancanza di una possibile distinzione successiva), non era soggetto
coobbligato del debito d'imposta, ma di questo rispondeva solo il
marito, considerato dalla legge unico soggetto passivo anche in
ordine a tutti i beni, pur calcolati in sede di accertamento nel
sistema di cumulo dei redditi.
Nel vigore di detto sistema, invero, la Corte di cassazione aveva
costantemente ritenuto che la moglie, i cui redditi venivano cumulati
con quelli del marito al fine dell'accertamento dell'imposta
complementare, non era coobbligata nel debito del marito e non era
assoggettabile ad esecuzione esattoriale, nemmeno limitatamente ai
beni producenti i redditi oggetto del cumulo. Ne deriva
l'inconferenza del richiamo all'art. 53 della Costituzione, che si
riferisce alla capacità contributiva dei soggetti passivi
dell'imposta ma non di quelli che tale titolarità non posseggono.
Né rileva - ai fini dello stesso art. 53 - che la capacità
contributiva del marito non corrisponda più a quella della famiglia,
essendo stato affermato da questa Corte (sentenza. n. 45 del 1964)
che "per capacità contributiva s'intende l'idoneità del
contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente imposta, e
tale idoneità deve porsi in relazione, non già con la concreta
capacità di ciascun contribuente ma col presupposto al quale la
prestazione stessa è collegata e con gli elementi essenziali
dell'obbligazione tributaria".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte