Sentenza n. 321/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1-bislegge 172/1997
applicata al caso
- art. 2legge 443/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5,
del d.-l. 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento di termini previsti da
disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche
ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il
recupero edilizio nei centri urbani), promosso con ordinanza emessa
il 25 settembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 aprile
1997), dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra
Renzo Baglioni e Loris Garuglieri, iscritta al n. 196 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione di Renzo Baglioni, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Nino Scripelliti e Giuseppe Morbidelli per Renzo
Baglioni e l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 25 settembre 1996 e pervenuta il 3
aprile 1997, il pretore di Firenze, nel corso di un procedimento di
esecuzione per rilascio di un immobile adibito ad uso di abitazione,
ha sollevato - in riferimento agli artt. 24, primo comma; 42, primo e
secondo comma; 102, primo comma, della Costituzione - questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del d.-l. 8 agosto
1996, n. 443 (Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e
territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio
nei centri urbani). In base a questa disposizione, che ripete il
contenuto di precedenti decreti-legge decaduti per mancata
conversione, gli artt. 3 e 5 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61,
devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la
potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della
forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di
immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, anche di determinare
puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima,
in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche
in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale
giudiziario.
Ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata, che si
prospetta come di interpretazione autentica, avrebbe in realtà
contenuto innovativo, giacché attribuisce al prefetto non solo la
competenza a dettare criteri generali per l'assistenza della forza
pubblica, già previsti dagli artt. 3 e 5 del d.-l. n. 551 del 1988,
ma anche il potere di considerare casi particolari per negare
l'assistenza della forza pubblica, altrimenti dovuta in base ai
criteri generali. In tal modo l'autorità amministrativa potrebbe
esaminare singoli procedimenti esecutivi e valutare comparativamente
la situazione del locatore, che procede all'esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'immobile, e quella del conduttore, che
subisce l'esecuzione forzata. Ciò comporterebbe una revisione della
valutazione già operata dal giudice, il quale nel provvedimento di
rilascio fissa la data dell'esecuzione, tenendo conto sia delle
condizioni del conduttore e del locatore sia delle ragioni per le
quali viene disposto il rilascio (art. 56 della legge 27 luglio 1978,
n. 392).
Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata
violerebbe il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti (art. 24, primo comma, Cost.), che comprende anche la fase
dell'esecuzione forzata, destinata a dare attuazione al provvedimento
adottato dal giudice; mentre la facoltà attribuita al prefetto di
ritardare singole esecuzioni, non per ragioni di ordine generale,
bensì in considerazione di esigenze che sono state già valutate dal
giudice, si risolverebbe in un diniego di giustizia per il soggetto
che ha ottenuto il provvedimento giurisdizionale.
Il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata violi anche
la garanzia costituzionale della proprietà privata (art. 42, primo e
secondo comma, Cost.). L'intervento del prefetto, che non è limitato
ad un periodo di tempo determinato e ristretto, imporrebbe un
sacrificio anche ai proprietari che hanno urgente necessità di
adibire l'immobile ad abitazione propria e comprenderebbe, secondo la
norma di interpretazione autentica ma non secondo le disposizioni
interpretate, anche i titoli di sfratto per morosità del conduttore.
Inoltre il blocco delle esecuzioni per un lungo periodo di tempo, pur
non costituendo giuridicamente una proroga dei contratti di
locazione, sarebbe ad essa assimilabile, giacché egualmente non
consente al locatore di ottenere la disponibilità dell'immobile. Il
sacrificio del diritto di proprietà non sarebbe giustificato da
interessi generali, i quali sono stati già tenuti presenti nella
disciplina legale dei contratti di locazione, ma sarebbe disposto
solo nell'interesse del singolo conduttore. In tal modo verrebbero
posti a carico del locatore oneri assistenziali che non gli
competono.
Sarebbe, infine, violata anche la garanzia che la funzione
giurisdizionale sia esercitata da magistrati (art. 102, primo comma,
Cost.). Difatti la fissazione della data di esecuzione è stabilita
dal giudice che adotta il provvedimento di rilascio ed è compresa
nell'attività giurisdizionale, mentre la disposizione denunciata
consentirebbe all'autorità amministrativa di rivedere
sostanzialmente tale provvedimento, differendo anche per anni il
compimento dell'esecuzione mediante il rifiuto di assistenza della
forza pubblica.
2. - Si è costituito nel giudizio, concludendo per l'accoglimento
della questione di legittimità costituzionale, il locatore che aveva
chiesto al pretore, quale giudice dell'esecuzione, di accertare
quando dovesse essere ottenuta, secondo i criteri di priorità legale
stabiliti in via generale, l'assistenza della forza pubblica per
l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
La parte privata ha presente che il d.-l. denunciato non è stato
convertito in legge, ma ritiene che vi sia ancora interesse ad una
decisione di merito sui limiti di costituzionalità dell'ingerenza
della pubblica amministrazione nell'esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali che dispongono il rilascio di immobili per uso
abitativo. Ciò perché la norma denunciata aveva effetti meramente
interpretativi e si può presumere che il suo contenuto corrisponda a
quello delle disposizioni interpretate, tuttora in vigore. Inoltre
l'interpretazione autentica, contenuta nell'art. 2, comma 5, del
d.-l. n. 443 del 1996, tenderebbe a corrispondere al diritto vivente
nella prassi applicativa delle prefetture. Infine, secondo la
giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 84 del 1996), la norma
contenuta in un atto che ha forza di legge al momento in cui, in
ordine ad essa, viene sollevata la questione di legittimità
costituzionale, continua ad essere oggetto della verifica di
costituzionalità quando permanga nell'ordinamento una norma
identica, perché riprodotta nella sua espressione testuale o nel suo
contenuto precettivo essenziale da altra disposizione successiva,
alla quale dovrà riferirsi la pronuncia.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata inammissibile o comunque infondata.
La questione sarebbe inammissibile perché il d.-l. n. 443 del
1996, denunciato dal giudice rimettente, non è stato convertito in
legge, avendo la Camera dei deputati votato contro il disegno di
legge di conversione nella seduta del 9 ottobre 1996 (Gazzetta
Ufficiale n. 238, serie generale, del 10 ottobre 1996).
Nel merito l'Avvocatura ritiene che il dubbio di legittimità
costituzionale derivi dall'erronea premessa interpretativa secondo la
quale l'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 443 del 1996 consentirebbe al
prefetto di esaminare i singoli procedimenti esecutivi e di valutare
comparativamente la situazione del locatore, che procede
all'esecuzione, e quella del conduttore, che la subisce. La norma
denunciata avrebbe, invece, inteso evitare che la fissazione di
criteri generali per la concessione della forza pubblica, demandata
al prefetto dagli artt. 3 e 5 del d.-l. n. 551 del 1988, potesse
cristallizzarsi in un provvedimento immodificabile, inadeguato ad
adattarsi al mutevole atteggiarsi della situazione abitativa nel
tempo, mentre non sarebbe comunque consentita alcuna comparazione
delle posizioni delle parti interessate all'esecuzione.
La norma denunciata, correttamente interpretata, non sarebbe in
contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, giacché,
ad avviso dell'Avvocatura, le attribuzioni del prefetto non
interferiscono con quelle dell'autorità giudiziaria, alla quale sola
è rimessa la valutazione del caso concreto e della posizione delle
parti, mentre il prefetto valuta la compatibilità dell'effettiva
esecuzione del rilascio dell'abitazione con gli interessi generali.
Non sarebbe neppure violato l'art. 42, primo e secondo comma, della
Costituzione, giacché la norma denunciata non comprimerebbe la
proprietà e la libera disponibilità dell'immobile in modo
indefinito e senza ancoraggio al pubblico interesse, che l'autorità
amministrativa è, appunto, chiamata a valutare.
Non sarebbe, infine, violato l'art. 102, primo comma, della
Costituzione, perché la competenza rimessa al prefetto non ha natura
né funzione giurisdizionali. Il provvedimento di rilascio adottato
dal giudice e la procedura esecutiva rimarrebbero integri, mentre il
prefetto avrebbe solo il compito, nel concedere l'assistenza della
forza pubblica, di contemperare le esigenze generali con quelle
particolari.
4. - In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato una
memoria per illustrare gli argomenti a sostegno dell'accoglimento
della questione di legittimità costituzionale e per chiedere,
anzitutto, il trasferimento del sindacato di costituzionalità
dall'art. 2, comma 5, del d.-l. 8 agosto 1996, n. 443, nel frattempo
decaduto, alla disposizione, contenuta nell'atto avente forza di
legge attualmente in vigore (art. 1-bis del d.-l. 19 giugno 1997, n.
172, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1997, n.
240), che riproduce espressamente il medesimo testo. Il trasferimento
della questione di legittimità costituzionale da un atto normativo
all'altro è stato ammesso dalla giurisprudenza costituzionale
(sentenze n. 84 del 1996 e n. 429 del 1997) sul presupposto della
permanenza della medesima norma nell'ordinamento, perché riprodotta
da altra disposizione successiva alla quale dovrà riferirsi la
pronuncia. Questo sarebbe, appunto, il caso della norma denunciata
dal pretore di Firenze, che, sebbene contenuta in un d.-l. non
convertito, continua a sopravvivere grazie alla formulazione
dell'art. 1-bis del d.-l. n. 172 del 1997, convertito nella legge n.
240 del 1997, che deve essere applicato nel giudizio principale,
rimasto sospeso.
Nel merito i termini della questione sarebbero posti con chiarezza
dall'ordinanza di rimessione. La norma denunciata attribuirebbe al
prefetto, oltre alla potestà di fissare criteri generali per
l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio degli immobili urbani adibiti ad abitazione, anche il potere
di determinare puntualmente i tempi e le modalità di concessione
della stessa nei singoli casi. Ciò comporterebbe, in contrasto con
l'art. 24 della Costituzione, la sostituzione di un'attività
amministrativa largamente discrezionale alla funzione
giurisdizionale. Il legislatore, libero di disciplinare la durata del
rapporto di locazione, non potrebbe conseguire tale risultato
vanificando il diritto di ottenere l'esecuzione forzata, componente
essenziale della tutela giurisdizionale dei diritti, per sfratti
relativi a rapporti di locazione esauriti.
Il potere di concedere o negare nei singoli casi l'uso della forza
pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di
rilascio degli immobili porterebbe ad una sovrapposizione delle
valutazioni del prefetto a quelle del giudice, consentendo di
paralizzare, senza alcun criterio stabilito dalla legge, l'esecuzione
della sentenza o dell'ordinanza di convalida dello sfratto. Né
sarebbe consentito all'amministrazione bilanciare la condizione del
locatore e quella del conduttore o introdurre la valutazione di
interessi pubblici e privati estranei al processo.
La mancata concessione della forza pubblica inciderebbe anche sul
contenuto essenziale del diritto di proprietà, la cui funzione
sociale è già perseguita dalla legislazione tributaria e dalla
legislazione speciale delle locazioni. Questa esprime un favore per
la parte contraente considerata più debole e non sarebbe ammissibile
un'ulteriore compressione della proprietà nell'attuazione dei
provvedimenti giurisdizionali che sono stati emanati già tenendo
conto della condizione delle parti per stabilire la data
dell'esecuzione (art. 56 della legge n. 392 del 1978).
La disposizione denunciata violerebbe anche l'essenza e l'autonomia
della giurisdizione, giacché l'autorità amministrativa, richiesta
di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione di una pronuncia
giurisdizionale o del comando contenuto nel titolo esecutivo, non è
chiamata ad esercitare una potestà amministrativa, ma a prestare
un'attività materiale per realizzare il fine della giurisdizione
contro chi non adempie. Nell'esplicazione di tale servizio non
sarebbe consentita alcuna valutazione di opportunità, come
avverrebbe, invece, se le determinazioni del prefetto si
sovrapponessero al provvedimento del giudice, compromettendo, con una
graduazione amministrativa nell'esecuzione degli sfratti, il diritto
del proprietario a conseguire la restituzione dell'immobile alla
scadenza fissata dal giudice.
La norma denunciata configurerebbe un rinvio senza limiti della
possibilità di ottenere la disponibilità del bene da parte del
proprietario, mentre la stessa proroga delle locazioni, secondo
l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, deve essere
contenuta entro un ristretto spazio temporale ed essere dettata da
rilevanti esigenze sociali, senza che si realizzi una definitiva ed
irreversibile compressione della facoltà di godimento del
proprietario (sentenze n. 225 del 1976 e n. 323 del 1993). Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe i poteri
attribuiti al prefetto dalla disciplina dell'assistenza della forza
pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di
rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.
Il pretore di Firenze dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 5, del d.-l. 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento
di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere
pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni
urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani), che stabilisce,
dettando interventi nel settore abitativo, che gli artt. 3 e 5 del
d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare
l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con
modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi
nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di
fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica
nell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio di immobili
urbani ad uso abitazione, con esclusione soltanto di quelli non
aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare
puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima,
in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche
in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale
giudiziario.
Il potere attribuito al prefetto di valutare singoli casi per
attribuire o meno l'assistenza della forza pubblica nell'esecuzione
di provvedimenti giurisdizionali sarebbe in contrasto: a) con il
diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art.
24, primo comma, della Costituzione), che comprende anche la fase
dell'esecuzione forzata; b) con la garanzia costituzionale della
proprietà privata (art. 42, primo e secondo comma, della
Costituzione), giacché il proprietario dell'immobile verrebbe
privato della disponibilità dello stesso senza limiti di tempo ed in
base ad una valutazione discrezionale del prefetto; c) con la
garanzia che la funzione giurisdizionale sia esercitata da magistrati
(art. 102, primo comma, della Costituzione), mentre la valutazione
del prefetto, che differisce sostanzialmente l'esecuzione, si
sovrapporrebbe a quella del giudice.
2. - Dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, il d.-l. n.
443 del 1996, che contiene la disposizione denunciata dal pretore di
Firenze, è decaduto, non essendo stato approvato dalla Camera dei
deputati, nella seduta del 9 ottobre 1996, il disegno di legge di
conversione. Tuttavia la questione di legittimità costituzionale
sopravvive in riferimento all'art. 1-bis, aggiunto, dalla legge 25
luglio 1997, n. 240, in sede di conversione, al d.-l. 19 giugno 1997,
n. 172 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di
disponibilità abitativa), che ha un contenuto normativo identico a
quello espresso dall'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 443 del 1996. La
norma si qualifica come di interpretazione degli artt. 3 e 5 del
d.-l. n. 551 del 1988 (convertito nella legge n. 61 del 1989), che
disciplinano l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione dei
provvedimenti giudiziari di rilascio degli immobili urbani adibiti ad
abitazione ed i poteri attribuiti in questo ambito al prefetto (che
si esercitano fino al 31 ottobre 1998 in forza del d.-l. 2 febbraio
1998, n. 7) non solo per la fissazione dei criteri generali di
impiego della forza pubblica, ma anche in ordine ai tempi ed alle
modalità di concessione della stessa in correlazione alle singole
situazioni di volta in volta emergenti.
La norma interpretativa ha efficacia retroattiva, giacché il suo
contenuto prescrittivo può essere ricondotto all'ambito normativo
della legge interpretata, la quale trova così applicazione soltanto
nel significato imposto dalla legge di interpretazione autentica. Il
medesimo contenuto normativo del decaduto d.-l. n. 443 del 1996 trova
espressione, egualmente retroattiva, nell'art. 1-bis del d.-l. n.
172 del 1997, al quale va dunque riferito lo scrutinio di
legittimità costituzionale.
3. - La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.
La norma denunciata, nel fare riferimento ai poteri conferiti al
prefetto per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitativo,
contiene due distinti enunciati normativi. Il primo ribadisce il
potere di fissare criteri generali per la concessione dell'assistenza
della forza pubblica, sulla base del parere periodicamente fornito
dalla commissione consultiva costituita presso la prefettura, tenendo
conto della generale situazione abitativa della provincia e delle
richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario. Questa
attribuzione del prefetto non è oggetto dei dubbi di legittimità
costituzionale proposti dal pretore di Firenze.
Il secondo enunciato normativo dell'art. 2, comma 5, del d.-l. n.
443 del 1996 (ed ora dell'art. 1-bis del d.-l. n. 172 del 1997), il
solo investito dalla questione di legittimità costituzionale,
interpreta gli artt. 3 e 5 del d.-l. n. 551 del 1988, nel senso che
il prefetto può anche determinare puntualmente i tempi e le
modalità di concessione della forza pubblica in correlazione alle
situazioni di volta in volta emergenti ed in deroga all'ordine di
presentazione delle richieste, in tal modo intervenendo nella singola
procedura esecutiva, che può non essere portata a compimento per
effetto della determinazione amministrativa del prefetto.
L'interpretazione degli artt. 3 e 5 del d.-l. n. 551 del 1988
imposta dal legislatore si differenzia da quella in precedenza
enunciata dalla Corte di cassazione che, dichiarando manifestamente
infondata una questione di legittimità costituzionale relativa ai
poteri attribuiti al prefetto, aveva ritenuto che a quest'ultimo non
è rimesso l'esercizio di alcuna funzione interferente con la
giurisdizione, bensì solo l'adozione di provvedimenti strumentali ed
ausiliari rispetto a quelli propri del procedimento di esecuzione
forzata per rilascio. In questa prospettiva, la graduazione nella
concessione della forza pubblica attua una regolamentazione
preventiva dell'attività di collaborazione alla vera e propria
esecuzione forzata, dettata nell'esercizio di una funzione che rimane
anche sostanzialmente di natura amministrativa, senza che il prefetto
possa incidere sui singoli procedimenti esecutivi, se non attraverso
i criteri generali preventivamente stabiliti. In questo ambito, per
un verso il potere del prefetto non comporta alcun esame del titolo
esecutivo, per altro verso resta attribuito al giudice
dell'esecuzione il potere di controllare anche l'osservanza dei
criteri generali stabiliti dal prefetto.
L'interpretazione vincolante dettata ora dal legislatore consente
invece al prefetto, nel determinare puntualmente tempi e modalità di
concessione della forza pubblica anche in deroga all'ordine delle
richieste, di conoscere delle singole esecuzioni con un intervento
che - secondo la lettura della norma offerta dal giudice rimettente,
plausibile giacché l'interpretazione autentica tende proprio a
discostarsi dalla precedente interpretazione affermatasi nella
giurisprudenza - perde i caratteri della mera collaborazione
all'esecuzione forzata, della ausiliarietà e della strumentalità
rispetto al provvedimento giurisdizionale. Si tratta di un intervento
che giunge a determinare un sostanziale differimento amministrativo
della singola esecuzione forzata, incidendo in tal modo sul principio
costituzionale della tutela giurisdizionale delle situazioni
soggettive. Difatti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti (art. 24, primo comma, Cost.) comprende la fase
dell'esecuzione forzata, la quale è diretta a rendere effettiva
l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, che non può essere
elusa o condizionata da valutazioni amministrative di opportunità.
L'illegittimità costituzionale della norma interpretativa non
travolge la disposizione interpretata, il cui contenuto normativo
permane nel senso rispettoso della tutela e della funzione
giurisdizionale, che la giurisprudenza aveva già individuato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis del d.-l.
19 giugno 1997, n. 172 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale
carenza di disponibilità abitativa), aggiunto dalla legge di
conversione 25 luglio 1997, n. 240, nella parte in cui prevede che il
prefetto possa determinare il differimento della singola esecuzione
forzata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte