Sentenza n. 321/2000
Altra decisione · depositata il 21/07/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 7 luglio 1998 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo Macrì,
promosso con ricorso del Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
23 novembre 1999, depositato in cancelleria il 2 dicembre 1999 e
iscritto al n. 41 del registro conflitti 1999.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza del 1° aprile 1999, emessa nell'ambito di un
giudizio penale per diversi reati di diffamazione aggravata a carico
del deputato Amedeo Matacena, il Tribunale di Reggio Calabria ha
sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione,
adottata nella seduta del 7 luglio 1998, con la quale la Camera ha
dichiarato che uno dei fatti per i quali è in corso il procedimento
penale concerne opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle
sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
1.2. - Il Tribunale premette che nel processo penale sono
contestati al deputato reati di diffamazione:
a) per avere egli espresso nei riguardi di Vincenzo Macrì,
sostituto procuratore addetto alla Direzione nazionale antimafia,
appellativi come "provocatore, arrogante, irrispettoso delle regole
deontologiche", e ciò sia nel corso di una conferenza stampa sia
nell'ispirazione di un articolo apparso in data 23 febbraio 1995 nel
periodico "Tribuna Calabria" sotto il titolo "Macrì, un magistrato
bandito", nonché;
b) per avere attribuito al medesimo magistrato fatti che si
assumono non veritieri, lesivi della reputazione dello stesso, nel
corso di una intervista televisiva in data 14 febbraio 1995, in
particolare affermando che "... c'è a Reggio Calabria una guerra tra
bande ... il sostituto Macrì continua a dire che attraverso
l'amicizia di Violante vuole tornare a tutti i costi applicato a
Reggio Calabria perché deve vendicarsi di una serie di personalità
di questa città ...".
Il Tribunale ritiene che la valutazione di insindacabilità da
parte dell'Assemblea della Camera, benché concernente solo il
secondo degli episodi anzidetti [sub b)], debba intendersi "estesa"
anche al primo [sub a)], trattandosi di una vicenda sostanzialmente
unitaria sia sotto il profilo temporale (i fatti contestati risalgono
tutti al febbraio 1995) sia per i contenuti sostanziali, essendosi
del resto proceduto alla riunione dei correlativi procedimenti
penali, in origine distinti.
Ciò premesso, il ricorrente osserva che le frasi utilizzate dal
deputato, per il loro tenore obiettivo, esulano dall'ambito
dell'espressione di opinioni politicamente motivate, sia pure svolte
in toni accesi, sull'operato del magistrato, spingendosi, al di là
della connessione con il mandato parlamentare, fino a costituire un
attacco personale e una denigrazione gratuita; non può dunque
condividersi, per il Tribunale, la dichiarazione di insindacabilità
di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, poiché non
risulta esistente, nella specie, il nesso funzionale tra il
comportamento tenuto e l'attività parlamentare che è requisito
essenziale per poter riconoscere la prerogativa.
La deliberazione della Camera dei deputati appare in conclusione
al ricorrente lesiva delle attribuzioni del potere giurisdizionale, e
di essa il Tribunale chiede, sollevando il conflitto, l'annullamento.
2. - Con ordinanza n. 414 del 1999 la Corte costituzionale ha
dichiarato l'ammissibilità del conflitto, ma "limitatamente
all'oggetto quale definito dal contenuto della deliberazione della
Camera dei deputati che si assume lesiva delle attribuzioni
costituzionali del giudice ricorrente", deliberazione "che si
riferisce, espressamente, soltanto a uno dei diversi fatti che sono
contestati al deputato a titolo di diffamazione" nel procedimento
penale pendente dinanzi al ricorrente Tribunale di Reggio Calabria.
Il ricorso e l'ordinanza sono stati notificati alla Camera dei
deputati il 23 novembre 1999 e depositati il successivo 2 dicembre.
3.1. - Nel giudizio così promosso si è costituita la Camera dei
deputati, per chiedere l'irricevibilità dell'atto introduttivo,
l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
3.2. - Nell'atto di costituzione, si richiamano in primo luogo i
fatti che hanno dato luogo al processo penale e poi al conflitto,
quale delimitato, nel suo oggetto, dalla pronuncia di ammissibilità
della Corte costituzionale: esso concerne le dichiarazioni rese dal
deputato nel corso di una intervista televisiva all'emittente locale
"Telereggio", il 14 febbraio 1995, alle quali si riferisce la
delibera di insindacabilità della Camera del 7 luglio 1998
(documento IV-ter n. 30-A), e non anche le dichiarazioni rese alla
stampa che hanno dato luogo a distinto procedimento penale (e a
diversa deliberazione dell'Assemblea in data 6 ottobre 1999;
documento IV-ter n. 26).
3.3. - Secondo la Camera, il conflitto sarebbe irricevibile o
inammissibile, non sussistendo i necessari requisiti di forma e di
contenuto:
a) di forma, perché l'atto introduttivo assume la veste
dell'ordinanza in luogo di quella del ricorso, testualmente
prescritta dagli artt. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
b) di contenuto, perché l'atto non conterrebbe
l'esposizione, sia pure sommaria, delle "ragioni di conflitto" né
l'indicazione - non più "sommaria" - delle norme costituzionali che
regolano la materia, come stabilito dal sopracitato art. 26 delle
norme integrative, essendo in particolare insufficiente il
riferimento dell'ordinanza al solo art. 68 della Costituzione, che,
se è la norma che fonda il potere della Camera di deliberare
l'insindacabilità, non è la norma costituzionale che fonda le
attribuzioni del Tribunale che quest'ultimo ritiene essere state
lese.
3.4. - Nel merito, la Camera dei deputati argomenta nel senso
dell'infondatezza del ricorso. A tal fine, espone preliminarmente il
"contesto parlamentare" nel quale si iscrivono le dichiarazioni del
deputato Matacena che hanno dato origine al processo penale e, da
questo, al conflitto: un "contesto", si precisa, riassunto nella
relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere.
Un primo elemento di tale complessivo "contesto" è
l'interrogazione a risposta scritta n. 4/04104, presentata dal
deputato Matacena, insieme con altri firmatari, l'11 ottobre 1994,
che, nel riferirsi agli uffici giudiziari di Reggio Calabria,
elencava diverse circostanze comprovanti la grave situazione degli
uffici stessi, affermando, in particolare, l'esistenza in essi di "un
clima di guerra tra bande" e "... che il "killeraggio fra i giudici
del Tribunale di Reggio è evidenziato dal verbale del CSM che
denuncia, chiaramente, la spregiudicata volontà di questi
magistrati, particolarmente del sostituto Macrì, di annientare tutti
gli avversari sia magistrati che politici (soprattutto se non di
sinistra)". Questa interrogazione concludeva chiedendo al Ministro di
grazia e giustizia se non ritenesse opportuno "promuovere un
procedimento disciplinare davanti al CSM al fine ... di procedere
alla sospensione immediata del sostituto Macrì dall'applicazione
diretta dei processi fino alla verifica di fatti e situazioni
suesposti e, comunque, al trasferimento immediato dello stesso ad
altra sede per incompatibilità ambientale, come evidenziato dal
Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 19.5.1994".
A tale interrogazione il Ministro rispondeva, in data 7 aprile
1995, comunicando che, a seguito di una risoluzione del Comitato di
Presidenza del Consiglio superiore della magistratura del 19 maggio
1994 e degli accertamenti in sede di ispezione ministeriale, lo
stesso Ministro aveva esercitato l'azione disciplinare nei confronti
del magistrato, al quale erano stati addebitati: a) il coinvolgimento
in una serie di attacchi di stampa in danno di altro magistrato degli
uffici giudiziari di Reggio Calabria e b) l'avere fatto un "uso
scorretto" della funzione giudiziaria, in diverse occasioni; che,
inoltre, il Ministro aveva chiesto al CSM, in data 26 ottobre 1994,
il trasferimento del dott. Macrì per incompatibilità ambientale.
Il secondo elemento della vicenda è rappresentato, prosegue la
Camera dei deputati, da un intervento del deputato Matacena, in sede
di dichiarazione di voto nel dibattito parlamentare sull'approvazione
della proposta di legge di proroga dell'art. 41-bis della legge di
ordinamento penitenziario sulla sospensione dell'ordinario
trattamento (poi in effetti divenuta la legge 16 febbraio 1995,
n. 36): in tale sede, il deputato ebbe a motivare in Aula il proprio
voto contrario alla proroga col fatto che gli risultava che,
attraverso lo speciale regime ex art. 41-bis era stata estorta a
detenuti la dichiarazione di "pentimento", affermando inoltre che a
Reggio Calabria vi erano dei casi di verbali in bianco firmati da
"pentiti", utilizzati strumentalmente da alcuni magistrati contro
altri magistrati, in uno "scontro tra fazioni, del potere per il
potere", al quale si sarebbe "interessato molto fattivamente ... il
sostituto procuratore antimafia Macrì ...". A queste dichiarazioni
rese in Aula dal parlamentare, prosegue la Camera, il magistrato
aveva replicato in un articolo di stampa (su "La Gazzetta del Sud"
del 13 febbraio 1995).
Su questi stessi temi, osserva ancora la Camera, il deputato è
poi ulteriormente intervenuto in occasione di un altro dibattito
legislativo, anch'esso riguardante l'art. 41-bis e cioè nella seduta
del 30 luglio 1997 nella quale è stato approvato il disegno di legge
n. 1845 (poi divenuto la legge 7 gennaio 1998, n. 11).
Infine, il terzo elemento è costituito dall'interrogazione a
risposta orale rivolta dal deputato Matacena al Presidente del
Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia, presentata l'8 marzo 1995.
Con questa interrogazione il deputato, premesso:
di essere a conoscenza del fatto che agli inizi dell'anno
1995 era scaduta l'applicazione del magistrato presso la direzione
distrettuale antimafia di Reggio Calabria;
che una ispezione ministeriale aveva posto in evidenza
l'inopportunità di quella applicazione a causa del contrasto tra gli
interessi personali del dott. Macrì e le esigenze istituzionali;
che il Procuratore nazionale antimafia aveva condiviso
l'analisi dell'ispezione ministeriale; che risultava peraltro in atto
una "pressione" per rinnovare l'applicazione del magistrato alla
direzione distrettuale;
tutto ciò premesso, chiedeva al Governo se non si ritenesse
del tutto inopportuno il rinnovo dell'applicazione del dott. Macrì.
A questa interrogazione aveva risposto in Aula, in data 17
novembre 1995, il Sottosegretario alla giustizia, informando che,
anche alla luce dei precedenti pareri, era da escludersi
l'eventualità di nuove applicazioni; di tale risposta il deputato si
era dichiarato parzialmente soddisfatto, insistendo peraltro per una
iniziativa disciplinare da parte del Ministro.
Tale è dunque - osserva la resistente - il "contesto" di
dichiarazioni del deputato, tutte concernenti l'operato del
magistrato, e tutte rese nell'esercizio di funzioni tipicamente
parlamentari, come le dichiarazioni di voto, le interrogazioni, le
repliche sulle risposte del Governo; ed è in tale contesto che
devono essere inserite le dichiarazioni divulgate dall'emittente
televisiva locale il 14 febbraio 1995.
Queste dichiarazioni sono strettamente collegate a quelle rese
nell'esercizio della funzione, per identità di oggetto (le
disfunzioni degli uffici e il modo di esercizio della propria
attività da parte del magistrato), per contiguità temporale (appena
pochi giorni dopo le dichiarazioni di voto dell' 8 febbraio 1995, a
loro volta di pochi mesi successive alla prima delle due
interrogazioni), per le stesse espressioni utilizzate (la "guerra tra
bande" dell'intervista televisiva riprenderebbe alla lettera
l'interrogazione dell'11 ottobre 1994, e corrisponderebbe nella
sostanza all'espressione "scontro tra fazioni" della dichiarazione di
voto del 9 febbraio 1995).
È sulla base di questo stretto collegamento, si osserva ancora,
che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha formulato la
proposta di insindacabilità, dopo aver ascoltato il deputato e
acquisito ulteriori documenti e che, poi, l'Assemblea ha fatto
propria la proposta in discorso, limitatamente ai fatti relativi al
procedimento di cui al documento IV-ter n. 30-A, diversamente
decidendo, invece, quanto ai fatti di cui al documento IV-ter n. 26.
Nella relazione all'Assemblea, inoltre, il relatore ha motivato
specificamente la proposta di insindacabilità, come sopra
delimitata, sul rilievo che le espressioni che avevano dato luogo al
procedimento, oltre a corrispondere in sostanza all'analisi dei fatti
effettuata dagli ispettori ministeriali e dallo stesso Ministro di
grazia e giustizia nella sua risposta scritta all'interrogazione
dell'11 ottobre 1994, costituivano attività divulgative, al di fuori
del Parlamento, di atti tipici della funzione parlamentare.
Analoga considerazione era stata inoltre formulata dal
vicepresidente della Giunta, in sostituzione del relatore assente,
nella seduta in Assemblea del 7 luglio 1998, nella quale la Camera ha
approvato la delibera di insindacabilità.
A fronte di tali argomentate e motivate conclusioni della Camera,
circa lo stretto collegamento funzionale tra le opinioni e
l'attività tipicamente parlamentare, l'assunto del Tribunale di
Reggio Calabria risulta, secondo la resistente, puramente apodittico.
L'infondatezza del conflitto proposto, prosegue la difesa della
Camera, si manifesta in particolare alla luce dei principi enunciati
dalla giurisprudenza costituzionale sul tema dell'insindacabilità.
Al riguardo, dopo aver svolto una disamina delle decisioni rese
in materia, la Camera dei deputati ne enuclea il discrimine ai fini
della prerogativa, costituito dalla "inerenza" delle opinioni
espresse rispetto all'esercizio delle funzioni parlamentari (sentenza
n. 417 del 1999): indipendentemente dal fatto di essere contenute in
un atto tipicamente e formalmente parlamentare e anche "al di là di
un rapporto di stretta conseguenzialità", ciò che qualifica le
opinioni come inerenti alla funzione è il "contesto parlamentare",
il loro essere inserite in una vicenda che sia caratterizzata da atti
di esercizio della funzione.
La conclusione che, secondo la difesa della Camera, ne deriva
nella specie è nel senso del pieno rispetto dell'art. 68 della
Costituzione da parte della Camera stessa, con una deliberazione di
insindacabilità adottata a conclusione di una procedura parlamentare
nella quale era emersa chiaramente la sussistenza del richiamato
nesso funzionale: le dichiarazioni incriminate fanno seguito a una
pluralità di atti parlamentari tipici, sul medesimo oggetto, ne
riprendono i contenuti e talvolta perfino la lettera, nella
prospettiva di portare a conoscenza della pubblica opinione le
valutazioni politiche effettuate dal deputato, e si presentano come
strumenti di comunicazione e divulgazione propriamente conseguenziali
rispetto ai formali atti parlamentari, rientrando perciò agevolmente
nell'ambito dei casi di applicazione della garanzia oramai tipizzati
dalla giurisprudenza costituzionale.
4. - In prossimità dell'udienza, la Camera dei deputati ha
depositato una memoria, nella quale si ribadisce, in primo luogo,
l'eccezione processuale di inammissibilità del ricorso.
Nel merito, la memoria della Camera ribadisce altresì
l'infondatezza del ricorso, alla stregua della più recente
giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 58, 56, 11 e 10 del
2000), della quale si richiamano specificamente due aspetti: il
primo, consistente nella riconferma del criterio di giudizio secondo
il quale la verifica del "nesso funzionale" non è circoscritta al
controllo sulla motivazione della deliberazione parlamentare di
insindacabilità (motivazione talvolta neppure resa in modo
esplicito) né alle risultanze del correlativo procedimento
parlamentare, ma deve essere effettuata dalla Corte, in concreto,
secondo lo schema della riconduzione o meno dell'"opinione"
all'esercizio delle funzioni parlamentari, ambito questo che spetta
alla Corte stessa definire; il secondo, consistente nel criterio
sostanziale di riconoscimento del "nesso funzionale", che non
equivale a mero collegamento di argomento o "di contesto", ma
richiede l'identificabilità della dichiarazione come espressione di
attività parlamentare, cosicché fuoriescono dalla copertura di cui
all'art. 68 della Costituzione le dichiarazioni che non siano
soggette all'ambito di applicazione del "diritto parlamentare" e che
non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di
esercizio della funzione.
Ciò che è necessario e sufficiente, prosegue la Camera, perché
il nesso funzionale sia riconosciuto non è l'identità, ma una
"corrispondenza sostanziale" di contenuti, da apprezzarsi secondo
criteri di ragionevolezza e non formalistici.
Alla stregua di questo criterio, deve riconoscersi nella specie -
secondo la resistente - la corrispondenza, appunto, sostanziale di
contenuto tra le opinioni e gli atti della funzione: il contenuto
delle dichiarazioni rese dal deputato Matacena nell'intervista
televisiva può individuarsi nell'affermazione dell'esistenza di una
"guerra tra bande" nell'ambiente giudiziario di Reggio Calabria, che
coinvolgeva anche il sostituto dott. Macrì, e nella affermazione
della volontà di quest'ultimo di rinnovare la propria applicazione
presso la direzione distrettuale antimafia, già scaduta in quel
periodo, in modo da "vendicarsi di una serie di personalità di
questa città". Ora, osserva la Camera, siffatte dichiarazioni
trovano puntuale corrispondenza nelle opinioni espresse
sull'argomento dallo stesso parlamentare in sede propria, e
precisamente nei tre "momenti" della vicenda sopra ricordati.
Tra le opinioni espresse in sede parlamentare sul "caso Macrì" e
quelle espresse, nello stesso periodo, nell'intervista televisiva, vi
è dunque talvolta persino coincidenza testuale (così ad esempio per
l'espressione "guerra tra bande", "scontro tra fazioni") e comunque,
al di là delle varianti delle formule linguistiche adoperate, vi è
la necessaria corrispondenza sostanziale dei contenuti dichiarativi,
non già solo una generica comunanza di argomento o di tematica. Ne
consegue la sussistenza del necessario nesso funzionale, nesso che -
si sottolinea nella memoria potrebbe essere negato solo confondendo
la anzidetta corrispondenza di sostanza con una coincidenza testuale
o formale tra le opinioni; una conclusione, questa, che la Corte ha
esplicitamente negato nella sua recente giurisprudenza. Considerato in diritto
1. - Il presente conflitto di attribuzione è stato promosso dal
Tribunale di Reggio Calabria contro la Camera dei deputati, in
relazione alla delibera della Camera stessa del 7 luglio 1998 con la
quale è stato affermato che ricorrono le condizioni per
l'applicazione in favore del deputato Amedeo Matacena della garanzia
prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione
ad affermazioni da questi fatte durante una intervista televisiva del
14 febbraio 1995 nei confronti di un magistrato, affermazioni per le
quali, come è riferito nell'esposizione dei fatti di causa, è in
corso un procedimento per diffamazione aggravata, pendente presso
l'ufficio giudiziario ricorrente. Ritiene il giudice ricorrente che
l'impugnata deliberazione della Camera dei deputati sia espressione
di una concezione dell'insindacabilità parlamentare più ampia di
quella che la Costituzione prevede, circoscrivendola alle opinioni
espresse e ai voti dati nell'esercizio delle funzioni, e su questa
premessa ricorre per conflitto di attribuzione.
2. - La difesa della Camera dei deputati eccepisce
preliminarmente l'irricevibilità dell'atto introduttivo del giudizio
e l'inammissibilità del conflitto: l'irricevibilità, per avere il
giudice ricorrente utilizzato la forma dell'ordinanza, in luogo di
quella del ricorso, prescritta dagli artt. 37, quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale; l'inammissibilità, per
avere trascurato di esporre, sia pure sommariamente, il contenuto e
le circostanze delle dichiarazioni relativamente alle quali la Camera
dei deputati ha dichiarato l'insindacabilità, nonché per aver
omesso di indicare le ragioni del conflitto, attraverso l'indicazione
delle norme costituzionali che regolano la materia, conformemente a
quanto previsto nel medesimo art. 26, già ricordato.
Le eccezioni non sono fondate.
Quanto all'irricevibilità, è sufficiente richiamare gli
argomenti con i quali questa Corte ha ritenuto, per l'ipotesi di
conflitto promosso dall'Autorità giudiziaria, che l'atto
introduttivo in forma di ordinanza sia idoneo a promuovere il
giudizio per conflitto di attribuzione tutte le volte in cui esso
corrisponda, nel contenuto, al ricorso quale disciplinato dalla legge
(per tutte, sentenza n. 10 del 2000). Nella specie, tale
corrispondenza non è contestata, salvo che per quanto riguarda la
mancata sottoscrizione dell'atto da parte di tutti i membri del
collegio giudicante. Ma tale somma di sottoscrizioni, la cui
necessità la difesa della Camera ritiene essere stata affermata da
questa Corte nella sentenza n. 10 del 2000, in quell'occasione era
stata rilevata come mera constatazione relativa all'atto allora
considerato che non contraddice la regola generale per la quale
l'atto introduttivo del conflitto promosso da un organo collegiale
deve essere sottoscritto da chi lo rappresenta, vale a dire dal suo
presidente. Quanto all'inammissibilità, prospettata con la doglianza
circa la mancata esposizione del contenuto e delle circostanze delle
dichiarazioni relativamente alle quali la Camera dei deputati ha
dichiarato l'insindacabilità - dichiarazioni il cui contenuto è
peraltro puntualmente indicato nell'atto introduttivo del presente
giudizio -, è assorbente il rilievo che il conflitto viene proposto
in relazione a un atto della Camera stessa, onde è quest'ultimo a
dover essere puntualmente identificato dal ricorrente, ciò che,
nella specie, non è dubitabile sia avvenuto. Quanto, infine, alla
pretesa insufficienza delle indicazioni circa le ragioni del
conflitto tramite l'indicazione delle norme costituzionali che
regolano la materia, è sufficiente richiamare le considerazioni
spese da questa Corte, in relazione ad analoga eccezione, nella
sentenza n. 320 del 2000.
3. - Nel merito, il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dal Tribunale di Reggio Calabria non è fondato.
3.1. - Trattandosi di valutare l'applicabilità della prerogativa
parlamentare prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione
a dichiarazioni rese da un membro del Parlamento a un organo di
informazione, dichiarazioni dunque rilasciate al di fuori
dell'esercizio di attività parlamentari tipiche, l'intero problema
si risolve nello stabilire se - ciò non di meno - esse siano
"identificabili come espressioni di attività parlamentare" (sentenze
nn. 10 del 2000 e 329 del 1999) e quindi siano da ricomprendere nella
sfera delle attività dei membri del Parlamento assistite dalla
garanzia costituzionale.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,
ai fini di tale identificazione non basta la semplice comunanza di
argomenti, oggetto di attività parlamentari tipiche e di
dichiarazioni fatte al di fuori di esse, né basta la
riconducibilità di queste ultime dichiarazioni a un medesimo
"contesto politico" (sentenze nn. 375 del 1997, 329 del 1999 e 58 del
2000, nonché n. 56 del 2000). Occorre invece che la dichiarazione
possa essere qualificata come "espressione di attività parlamentare"
(sentenze nn. 10 e 11 del 2000), il che normalmente accade se e in
quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le
dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività
parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse
nell'ambito di queste ultime.
Nell'ordinario svolgimento della vita democratica e del dibattito
politico (sentenze nn. 10 e 56 del 2000), questo - la sostanziale
corrispondenza e quindi il carattere divulgativo - è infatti il
criterio che consente di identificare le dichiarazioni rese al di
fuori di quelle attività e ciononostante riconducibili o inerenti
alla funzione parlamentare, distinguendole così da quelle che
ricadono nel diritto comune a tutti i cittadini e proteggendole
tramite la speciale garanzia dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, senza con ciò determinare situazioni ingiustificate di
privilegio personale (sentenza n. 375 del 1997). L'attività dei
membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per
sua natura destinata infatti a proiettarsi al di fuori delle aule
parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica che è
condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative
(sentenze nn. 11 e 56 del 2000).
3.2. - Nella specie, il contenuto delle considerazioni svolte dal
deputato Matacena in occasione della trasmissione televisiva in
questione, relativamente al conflitto esistente all'interno della
magistratura di Reggio Calabria tra alcune sue componenti, al
coinvolgimento in particolare del magistrato parte lesa nel processo
penale pendente davanti al Tribunale ricorrente e al suo intento di
ritornare in quella città, tramite un appoggio asseritamente
influente, per compiere diverse vendette (questo, in sintesi, il
contenuto delle dichiarazioni, più diffusamente ricordate
nell'esposizione dei fatti di causa), corrisponde sostanzialmente a
quanto già affermato dal deputato medesimo in sede di esercizio di
specifiche funzioni parlamentari. Con interrogazione dell'11 ottobre
1994, infatti, il deputato medesimo aveva richiamato l'attenzione del
Ministro di grazia e giustizia dell'epoca sulla situazione, quale a
lui risultante, degli uffici giudiziari reggini, su loro disfunzioni
e su abusi in essi compiute, nonché sul ruolo che il magistrato,
parte lesa nel processo penale pendente di fronte al Tribunale di
Reggio Calabria, vi avrebbe svolto: tutto con dovizia di particolari
di cui è cenno nell'esposizione dei fatti. L'interrogazione si
concludeva con l'invito al Ministro a disporre l'invio di ispettori,
come misura propedeutica all'accertamento dei fatti in via
giudiziaria, e a promuovere l'azione disciplinare in genere, ove
risultasse necessario, e in specie, nei confronti del magistrato
preso particolarmente in considerazione come causa dei fatti
denunciati. Il 9 febbraio 1995, poi, il medesimo deputato Matacena,
in sede di dichiarazione di voto relativa a un provvedimento
legislativo in tema di proroga della sospensione delle normali regole
di trattamento penitenziario in alcuni casi speciali, ritornava sulla
questione, insistendo sulla sua denuncia relativa alla degenerazione
della situazione degli uffici giudiziari di Reggio Calabria.
Indipendentemente dall'esistenza di altri atti parlamentari del
medesimo tenore, compiuti dallo stesso componente della Camera dei
deputati, successivi alla data delle dichiarazioni per le quali è in
corso il giudizio penale per diffamazione, quanto testé richiamato,
stante la rilevata sua sostanziale corrispondenza di contenuti con le
dichiarazioni medesime, rende queste ultime riconducibili
all'esercizio delle funzioni parlamentari svolte dal deputato che le
ha fatte. E a tale conclusione può pervenirsi anche in presenza del
riferimento, di cui non esiste traccia negli atti parlamentari
richiamati, all'affidamento che il magistrato avrebbe fatto su un
appoggio esterno, in vista di un proprio rientro nella sede
giudiziaria di Reggio Calabria, trattandosi di un elemento che non
assume di per sé autonomo rilievo entro la complessiva vicenda.
4. - Riconosciuta così la riconducibilità dell'attività
incriminata a quella a garanzia della quale è posto l'art. 68, primo
comma, della Costituzione, il giudizio sul conflitto di attribuzione
proposto dal Tribunale di Reggio Calabria contro la Camera dei
deputati deve risolversi a favore di quest'ultima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Amedeo
Matacena, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera in
data 7 luglio 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte