Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/10/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9, 12,

13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) e 57

cod. pen. (reati commessi col mezzo della stampa periodica), giudizi

promossi dal Tribunale di Roma con cinque ordinanze emesse il 27

febbraio 1982, con due ordinanze emesse il 13 febbraio 1982 e con

ordinanze emesse il 20 febbraio e il 4 marzo 1982, rispettivamente

iscritte ai nn. da 449 a 457 del registro ordinanze 1982 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella pubblica udienza del 26 aprile 1983 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1.1. - Il Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Roma citò per giudizio direttissimo avanti il Tribunale

medesimo Scarfone Roberto e Pratesi Piero imputati il primo del delitto

di cui agli artt. 595 cap. I e II, c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47

per aver pubblicato nel quotidiano "Paese Sera" del 6 gennaio 1980 un

suo articolo, da ritenersi lesivo della reputazione di Barletta

Vittorio, e il secondo del delitto di cui agli artt. 57 c.p. in

relazione agli artt. 595 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 per avere

quale direttore responsabile del quotidiano omesso di esercitare sul

contenuto dello stesso il controllo necessario ad impedire la

commissione del reato ascritto allo Scarfone. Nella quinta udienza di

dibattimento l'adito Tribunale, ritenuto che le ragioni, che avevano

indotto il legislatore a dettare la legge 8 febbraio 1948 n. 47,

ricorrevano con maggiore intensità per il reato di diffamazione

perpetrato per mezzo della radio e della televisione, e richiamato la

Corte Cost. 42/1977, giudicò rilevante, e, in riferimento all'art. 3

Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità

costituzionale degli artt. 9, 12, 13 e 21 l. 7/1948 e 57 c.p., con

ordinanza emessa il 27 febbraio 1982, notificata il 9 e comunicata il

17 del successivo marzo, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre

1982 e iscritta al n. 449 R.O. 1982.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 30 novembre 1982, con il quale l'Avvocatura generale

dello Stato ha, per quel che concerne la questione

d'incostituzionalità degli artt. 9, 12 e 13 l. 47/1948 e 57 c.p.,

richiamato la C. Cost. 168/1982 chiedendone la dichiarazione di

manifesta infondatezza e, per quel che concerne la questione

d'incostituzionalità dell'art. 21 l. 47/1948, ha concluso per la

dichiarazione d'infondatezza sul riflesso che verrebbe pur sempre in

considerazione la violazione, nel campo processuale, dell'art. 3 Cost.

cui la C. Cost. - stante la differenziazione fra le due discipline -

ha negato consistenza.

2.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a

carico di Zollo Antonio direttore responsabile del quotidiano

"L'Unità", imputato del delitto di cui agli artt. 110, 595 cap. I e II

c.p. e 13 l. 47/1948 per avere, in concorso con l'autore non

identificato, pubblicato un articolo con cui si offendeva anche

mediante attribuzione di fatto determinato la reputazione di Benedetto

Todini, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa - sotto la data del

27 febbraio 1982 - alla sesta udienza di dibattimento, notificata il 9

e comunicata il 17 del successivo marzo, pubblicata nella G.U. n. 310

del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 450 R.O. 1982, ha riprodotto

testualmente motivazione e dispositivo dell'ordinanza iscritta al n.

449 R.O. 1982.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a

carico di Paolini Enzo e di Fossati Luigi, imputati il primo del

delitto di cui agli artt. 595 c.p. e 13 e 21 l. 47/1948 per avere

redatto sul quotidiano "Il Messaggero" del 27 giugno 1979 un articolo

con il quale si offendeva la reputazione di Scianò Biagio e il secondo

del delitto di cui agli artt. 57 e 595 c.p. e 13 e 21 l. 47/1948 per

avere omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano, di cui era

direttore responsabile, il controllo necessario al fine d'impedire la

commissione del reato di cui il Paolini era imputato, il Tribunale di

Roma, con ordinanza emessa - sotto la data del 27 febbraio 1982 - alla

ottava udienza di dibattimento, notificata il 9 e comunicata il 17 del

successivo marzo, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e

iscritta al n. 451 R.O. 1982, ha testualmente riprodotto motivazione e

dispositivo della ordinanza iscritta al n. 449 R.O. 1982.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a

carico di Giordano Pasquale e di Pratesi Piero, imputato il primo del

delitto di cui agli artt. 81 e 595 c.p. e 21 l. 47/948 per avere

redatto e pubblicato sul quotidiano "Paese Sera" dei 20 e 23 maggio

1980 due articoli con i quali si offendeva la reputazione di Todini

Benedetto e il secondo del delitto di cui agli artt. 81, 57 e 595 c.p.

e 13 e 21 l. 47/1948 per avere omesso di esercitare sul contenuto del

quotidiano, di cui era direttore responsabile, il controllo necessario

al fine di impedire la commissione del reato di cui era imputato il

Giordano, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa - sotto la data

del 27 febbraio 1982 - alla sesta udienza di dibattimento, notificata

il 9 e comunicata il 17 del successivo marzo, pubblicata nella G.U. n.

310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 452 R.O. 1982, ha

testualmente riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza

iscritta al n. 449 R.O. 1982.

4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

5.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a

carico di Zollo Antonio imputato del delitto di cui agli artt. 110, 595

c.p. e 13 e 21 l. 47/1948 per avere in concorso con persona rimasta

sconosciuta pubblicato sul quotidiano "L'Unità" del 15 maggio 1980, di

cui era direttore responsabile, un articolo con il quale si offendeva

la reputazione di Todini Benedetto, con l'aggravante dell'attribuzione

di fatti determinati, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa -

sotto la data del 27 febbraio 1982 - alla quarta udienza di

dibattimento, notificata il 9 e comunicata il 17 del successivo marzo,

pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 453

R.O. 1982, ha testualmente riprodotto motivazione e dispositivo della

ordinanza iscritta al n. 449 R.O. 1982.

5.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

6.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a

carico di Gilmozzi Marcello, imputato del reato di cui agli artt. 81,

110, 595 commi primo a terzo c.p. e 13 l. 47/1948, per aver pubblicato

sul quotidiano "Il Popolo" del 9 gennaio 1980, di cui era direttore

responsabile, un articolo, con il quale si offendeva la reputazione di

Pannella e di altri sei deputati del Partito Radicale, il Tribunale di

Roma, con ordinanza emessa - sotto la data del 13 febbraio 1982 - alla

quinta udienza di dibattimento, notificata e comunicata rispettivamente

i successivi 20 e 23, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982

e iscritta al n. 454 R.O. 1982, ha stilato motivazione e dispositivo

poi testualmente riprodotti nella ordinanza iscritta al n. 449 R.O.

1982.

6.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

7.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a

carico di Carretti Giampaolo, Larovere Vera e Emiliani Vittorio

Francesco, imputati i primi due del delitto di cui agli artt. 110, 595

cap. I e II c.p., e 13 l. 47/1948 per avere, in concorso tra loro sul

quotidiano "Il Messaggero" dei 26 e 30 ottobre e 3 novembre 1979 e 18

gennaio 1980, pubblicato, sulla base di dichiarazioni rese dalla

Larovere, articoli con i quali si offendeva la reputazione di Leopardi

Aurora anche con l'attribuzione di fatto determinato, e il terzo del

delitto di cui all'art. 57 c.p. in relazione agli artt. 595 c.p. e 13

l. 47/1948 per avere, quale direttore responsabile del quotidiano,

omesso di esercitare sul contenuto dello stesso il controllo necessario

al fine di impedire la commissione del delitto di cui erano imputati il

Carretti e la Larovere, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa -

sotto la data del 13 febbraio 1982 - alla quarta udienza di

dibattimento, notificata e comunicata rispettivamente i successivi 20 e

23, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n.

455 R.O. 1982, ha testualmente riprodotto motivazione e dispositivo

della ordinanza iscritta al n. 454 R.O. 1982.

7.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

8.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a

carico di Scalfari Eugenio, imputato del delitto di cui agli artt. 110,

595 c.p., 13 e 21 l. 47/1948 per avere pubblicato in concorso con

l'autore non identificato sul quotidiano "La Repubblica" del 20 giugno

1980, di cui era direttore responsabile, un articolo con il quale si

offendeva la reputazione di Franco Levi con l'aggravante di fatti

determinati, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa - sotto la data

del 20 febbraio 1982 - alla quarta udienza di dibattimento, comunicata

e notificata rispettivamente i successivi 1 e 12 marzo, pubblicata

nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 456 R.O. 1982,

ha testualmente riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza

iscritta al n. 449 R.O. 1982.

8.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

9.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a

carico di Stampacchia Luigi e di Vianello Silvano, imputati del delitto

di cui agli artt. 110, 595 cap. I e II c.p. e 13 l. 47/1948 per avere,

in concorso tra loro pubblicato sul bollettino "Lettera Romana" Agenzia

di stampa, di cui il Vianello era direttore responsabile, un articolo

redatto dallo Stampacchia, con il quale era offesa, anche mediante

l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Todini Benedetto

(procedimento al quale furono riuniti altri procedimenti a carico dello

stesso Stampacchia), il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa - sotto

la data del 4 marzo 1982 - alla sesta udienza di dibattimento,

notificata e comunicata rispettivamente i successivi 16 e 18,

pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 457

R.O. 1982, ha testualmente riprodotto motivazione e dispositivo

dell'ordinanza iscritta al n. 449 R.O. 1982.

9.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

10. - Nel corso della pubblica udienza del 26 aprile 1983, nella

quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato

Azzariti, per l'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri, ha

insistito nelle già svolte argomentazioni e nelle già formulate

conclusioni.

Considerato che:

11. - La identità di motivazione e di dispositivo

giustifica la riunione dei nove procedimenti.

12. - Per quel che concerne gli artt. 9, 12 e 13 l. 8 febbraio 1948,

n. 47 e 57 c.p. il Tribunale di Roma, nella motivazione della ordinanza

13 febbraio 1982 (n. 454 R.O. 1982), riprodotta nelle altre otto

ordinanze, non espone argomenti che non abbiano già ricevuto

confutazione nella sent. 168/1982, ribadita nelle ord. 213/1982 e

53/1983 della Corte e, pertanto, non rimane che dichiarare la manifesta

infondatezza della proposta questione.

13. - Né diverso risultato è da attingere in punto alla questione

d'incostituzionalità, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 21

comma terzo l. 47/1948, per il quale "al giudizio si procede col rito

direttissimo", perché non si denuncia violazione del diritto di difesa

(violazione, di cui la Corte, con sent. 164/1983, ha negato la

sussistenza in giudizi - pur non preceduti da arresto in flagranza -

celebrati con rito direttissimo), ma ci si limita a lamentare la

differenziazione del rito processuale tra le due discipline, come

espressione lesiva dell'art. 3, cui la Corte ha negato consistenza.

Infine la circostanza che possa riuscire opportuno armonizzare le

forme dei giudizi sui reati rispettivamente commessi col nuovo mezzo

radio televisivo e col mezzo della stampa non basta a far ritenere

intrinsecamente ingiustificata ed illegittima la scelta del rito

direttissimo operata nel secondo caso dall'art. 21 comma terzo della

legge 47/1948.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i nove procedimenti,

dichiara la manifesta infondatezza della questione

d'incostituzionalità sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., degli

artt. 9, 12, 13 e 21 l. 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla

stampa) e 57 c.p. con le ordinanze 27 febbraio 1982 (cinque), 13

febbraio 1982 (due), 20 febbraio 1982 e 4 marzo 1982 del Tribunale di

Roma (nn. 449 a 457 RO. 1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 7 ottobre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte