Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 104 del

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), promossi con ordinanze emesse

il 5 maggio 1981 e il 3 gennaio 1980 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Foggia e il 24 marzo 1982

dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, iscritte

rispettivamente ai nn. 748 e 749 del registro ordinanze 1981 e al n.

857 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 68 e 54 dell'anno 1982 e n. 67 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Bruni Maria

Teresa ed avente ad oggetto la maggiorazione di imposta complementare

per ritardata iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 184- bis t.u.

delle imposte dirette 29 gennaio 1958 n. 645, la Commissione

tributaria di primo grado di Foggia con ordinanza del 3 gennaio 1980

(reg. ord. n. 749 del 1981) sollevava, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 104

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali implicitamente abrogano

l'art. 184- bis cit. con riferimento ai tributi soppressi per effetto

della riforma tributaria successiva alla legge n. 825 del 1971;

che, ad avviso della Commissione, la detta abrogazione, avendo

effetto dal 1° gennaio 1974, ossia dalla data di entrata in vigore

del d.P.R. cit., faceva sì che i contribuenti più litigiosi,

riusciti a ritardare l'iscrizione a ruolo e il pagamento dei tributi

diretti soppressi, potessero giovarsi dell'abrogazione del più volte

citato art. 184- bis, mentre i contribuenti più solleciti

nell'adempimento si erano trovati in situazione ingiustificatamente

deteriore, così risultando leso il principio di eguaglianza;

infatti, sempre ad avviso della Commissione, per il periodo

successivo al 1° gennaio 1974 non potevano applicarsi gli interessi

di cui all'art. 20 d.P.R. cit., non riferibile ai tributi soppressi;

che la medesima questione veniva sollevata dalla stessa

Commissione con ordinanza del 5 maggio 1981

(reg. ord. n. 748 del 1981), nonché dalla Commissione tributaria di

primo grado di Enna con ordinanza del 24 marzo 1982 (reg. ord. n. 857

del 1983);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in

tutti i giudizi, chiedeva che la questione fosse dichiarata non

fondata;

Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, debbono

essere riuniti;

che il presupposto delle ordinanze di rimessione - secondo cui,

entrato in vigore il d.P.R. n. 602 del 1973 dettante nuove norme

sulla riscossione delle imposte sul reddito, nessun effetto

conseguirebbe alla ritardata iscrizione a ruolo dei tributi soppressi

- non sussiste: è infatti giurisprudenza costante sia della Corte di

cassazione sia della Commissione tributaria centrale che, ferma

l'efficacia dell'art. 184- bis t.u. n. 645 del 1958 per i ritardi di

imposizione maturati fino al 31 dicembre 1973, per il periodo

successivo debbono applicarsi, anche in riferimento ai tributi

soppressi, gli interessi di cui all'art. 20 d.P.R. cit.;

che, pur essendo certa la diversità di natura tra le

maggiorazioni di cui all'art. 184- bis e gli interessi di cui

all'art. 20, il fatto che alla stessa categoria di soggetti (i

contribuenti interessati dalla tardiva iscrizione a ruolo delle

maggiori imposte) si applichi un trattamento differenziato per

effetto del mutamento della disciplina legislativa non contrasta col

principio d'eguaglianza, poiché il trascorrere del tempo costituisce

di per sé un elemento differenziatore (sentt. nn. 159 del 1987; 283

del 1984; 122 del 1980; 138 e 65 del 1979);

che in conclusione la questione di appalesa manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 104 d.P.R. 29

settembre 1973 n. 602, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

dalle Commissioni tributarie di primo grado di Foggia e di Enna con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte