Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)

promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto

dall'Ufficio Imposte Dirette di Venezia, iscritta al n. 117 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 38,

comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui

stabilisce un termine di decadenza di diciotto mesi per presentare

l'istanza di rimborso ove si ritengano non dovute, in tutto o in

parte, le imposte sul reddito pagate con versamento diretto;

che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale norma:

a) con l'art. 3 Cost., ponendo in essere un'ingiustificata

disparità di trattamento tra fisco e contribuente, poiché l'art. 43

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede termini molto più ampi

(a secondo dei casi cinque o sei anni) per l'accertamento delle

imposte evase;

b) con l'art. 53 Cost., prevedendo, pur in mancanza del

presupposto d'imposta, la decadenza del contribuente dal diritto di

ripetere quanto indebitamente pagato, in violazione del principio di

capacità contributiva;

c) con l'art. 24 Cost., non essendo il termine di diciotto

mesi dal versamento congruo, in relazione all'effettività del

diritto di difesa, tenuto conto che non c'è contemporaneità fra il

momento del versamento e quello di conoscenza dell'errore;

Ritenuto che questa Corte, con ordinanze n. 305 del 1985 e n. 545

del 1987, nonché con la sentenza n. 494 del 1991, ha dichiarato non

fondate altre questioni relative alla stessa norma ed, in

particolare, quella sub c) riguardante la congruità del termine;

che, per quanto attiene ai nuovi profili sottoposti all'esame

della Corte, essi sono manifestamente infondati, giacché la non

comparabilità fra le fattispecie regolate dall'art. 43 del d.P.R. n.

600 del 1973 e dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stata già

affermata da questa Corte (ordinanza n. 871 del 1988), mentre il

principio della capacità contributiva, riguardando l'idoneità del

soggetto dell'obbligazione d'imposta, attiene alla garanzia

sostanziale della proporzionalità dell'imposta stessa alla capacità

del contribuente e non può, quindi, riferirsi alla materia del

processo tributario (ordinanza n. 108 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte