Sentenza n. 322/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 105d.lgs. 112/1998
usata come parametro
- art. 5Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 76legge 87/1953
- art. 134legge 87/1953
- art. 136legge 87/1953
- art. 38legge 87/1953
- art. 59legge 87/1953
- art. 5d.P.R. 616/1977
- art. 1legge 84/1994
- art. 3legge 59/1997
- art. 4legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105, comma 2,
lettera l) secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.
15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso della Regione Liguria,
notificato il 20 maggio 1998, depositato in cancelleria il 28
successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 il giudice relatore
Valerio Onida;
Uditi l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Liguria e
l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 20 maggio 1998 e depositato il 28
maggio successivo, la Regione Liguria ha proposto questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 5, 117 e
118 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 76, 134, 136
della stessa Costituzione, all'art. 38 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli articoli 1, 3 e 4 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché al principio di leale
cooperazione fra Stato e Regioni, dell'art. 105, comma 2, lettera l)
secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59).
La ricorrente premette che con d.P.C.M. del 21 dicembre 1995 il
Governo aveva approvato l'elenco delle aree demaniali marittime
riconosciute "di preminente interesse nazionale in relazione agli
interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della
navigazione marittima", come tali escluse dalla delega delle funzioni
amministrative a favore delle Regioni prevista dall'art. 59 del
d.P.R. n. 616 del 1977 "quando la utilizzazione prevista abbia
finalità turistiche e ricreative": il termine per la emanazione di
tale decreto, la cui vana scadenza avrebbe dato luogo senz'altro
all'operatività della delega, era stato fissato dall'art. 6 del
d.-l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge n. 494 del 1993,
e prorogato poi al 31 dicembre 1995 da una serie di decreti legge
decaduti, fra cui il d.-l. 18 dicembre 1995, n. 535, i cui effetti
sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge n. 647 del
1996, nonché, ancora, dall'art. 16, comma 3, del d.-l. n. 535 del
1996, convertito dalla medesima legge n. 647 del 1996.
Detto decreto del Presidente del Consiglio fu impugnato dalla
Regione Liguria con ricorso per conflitto di attribuzione, che
lamentava la carenza dei presupposti previsti dalla legge per
l'esercizio del potere governativo di individuazione delle aree
escluse dalla delega, la illegittima inclusione nell'elenco di aree
di pertinenza della stessa Regione Liguria, nonché la lesione del
principio di leale cooperazione per le modalità con le quali il
Governo aveva provveduto. Con la sentenza n. 242 del 1997 questa
Corte accolse il ricorso, sotto il profilo che il Governo non aveva
acquisito, con modalità conformi al principio di leale cooperazione,
il prescritto parere della Regione ricorrente, e conseguentemente
annullò il decreto limitatamente alla parte che concerne aree del
territorio della ricorrente Regione Liguria.
Ora l'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, nel conferire alle
Regioni, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997, le funzioni
amministrative in materia di trasporti, ha stabilito che sono, in
particolare, conferite alle Regioni le funzioni relative "al rilascio
di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del
demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità
diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia"
(comma 2, lettera l) primo periodo): e che, però, "tale conferimento
non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
dicembre 1995", di cui sopra si è detto (comma 2, lettera l) secondo
periodo).
Quest'ultima è la disposizione ora impugnata. La ricorrente
ritiene bensì che, dato l'intervenuto annullamento, nei confronti
della stessa Regione, del d.P.C.M. 21 dicembre 1995, disposto con la
sentenza n. 242 del 1997 di questa Corte, dovrebbe "ragionevolmente"
ritenersi che lo Stato non abbia mantenuto su alcuna area demaniale
della Regione il potere concessorio, e che comunque non possa oggi
nuovamente esercitare il potere di individuazione di aree di
interesse nazionale già previsto dall'art. 59, secondo comma, del
d.P.R. n. 616 del 1977; ma afferma che sussisterebbe il dubbio che il
richiamo al d.P.C.M. 21 dicembre 1995 operato dall'impugnato art. 105
possa essere inteso come rinvio materiale, in forza del quale le
previsioni dell'atto governativo assumerebbero l'efficacia propria
dell'atto legislativo rinviante, o che, addirittura, quest'ultimo
abbia operato, con il rinvio, una sorta di convalidazione del decreto
annullato da questa Corte, ripristinando l'efficacia delle sue
previsioni nei confronti della Regione Liguria.
Nell'ipotesi, dunque, che la disposizione in oggetto possa avere
qualche effetto di "ritaglio" della nuova competenza conferita, la
Regione ricorrente afferma di avere interesse all'impugnazione della
medesima.
Con un primo motivo del ricorso si sostiene che non sarebbe
rispettosa del principio di leale cooperazione la riproposizione di
una delimitazione delle competenze regionali che, originariamente
prevista dallo stesso legislatore statale come esito di un
procedimento partecipato, sarebbe stata in concreto operata con
modalità illegittime e lesive delle attribuzioni regionali.
In ogni caso, la disposizione impugnata sarebbe illegittima,
anzitutto, perché il rinvio al d.P.C.M. del 1995 disattenderebbe il
precetto contenuto nella sentenza di questa Corte che lo ha
parzialmente annullato. Il legislatore statale sarebbe incorso così
nella medesima illegittimità costituzionale già riconosciuta dalla
Corte, e avrebbe eluso l'effetto conformativo della pronuncia di
questa. Sarebbe inoltre violato l'art. 5 della Costituzione sotto il
profilo della lesione dell'obbligo di promozione dell'autonomia
locale e del principio di irretrattabilità delle funzioni locali,
nonché sotto il profilo del mancato adeguamento della legislazione,
nei principi e soprattutto nel metodo, alle esigenze dell'autonomia,
soprattutto se con il richiamo al decreto annullato si sia voluto
confermare o convalidare il medesimo.
Con un secondo motivo di ricorso, la Regione afferma che il
"ritaglio" di competenza operato con la disposizione impugnata non
sarebbe conforme ai criteri della delega conferita con l'art. 1 della
legge n. 59 del 1997, che prevede possano essere esclusi dal
conferimento solo le funzioni e i compiti riconducibili alle materie
ivi elencate, fra le quali nessuna sarebbe idonea a comprendere i
compiti di cui si discute.
Inoltre il riferimento alle aree individuate con il d.P.C.M. del
21 dicembre 1995 sarebbe incongruo e irragionevole rispetto ai
criteri adottati nel nuovo conferimento di funzioni, che comprende
tutte le funzioni di rilascio delle concessioni sul demanio con
finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di
energia, laddove la precedente delega aveva un'estensione assai
minore, limitata com'era alle ipotesi di utilizzazione delle aree per
finalità turistiche e ricreative. E, ancora, la previsione impugnata
sarebbe irragionevole, in quanto verrebbe ad irrigidire la
individuazione delle aree escluse dal conferimento, non consentendone
alcuna revisione, in relazione alla possibile modificazione
dell'assetto degli interessi concorrenti, mentre la precedente
disciplina della delega, contenuta nell'art. 59 del d.P.R. n. 616 del
1977, ormai abrogato, prevedeva che con lo stesso procedimento
l'elenco delle aree di interesse nazionale potesse essere modificato.
Con un terzo motivo la Regione, per l'ipotesi che la norma
impugnata abbia inteso convalidare o confermare l'efficacia del
decreto del 1995, anche nella parte, annullata, relativa alla
individuazione di aree del territorio della Liguria, ripropone le
censure già dedotte nei riguardi del decreto medesimo. Quest'ultimo
avrebbe illegittimamente invaso le competenze regionali, riservando
allo Stato funzioni spettanti invece alle Regioni in base al quadro
delle attribuzioni risultante dagli artt. 117 e 118 della
Costituzione, dall'art. 2 del d.P.R. n. 8 del 1972, dall'art. 59 del
d.P.R. n. 616 del 1977, e dall'art. 5 della legge n. 84 del 1994, e
riconducibili alle materie dell'urbanistica, del turismo e
dell'industria alberghiera, della viabilità, degli acquedotti e dei
lavori pubblici di interesse regionale: in particolare comprendendo
fra quelle escluse dalla delega aree destinate ad attività turistica
e ricreativa, aree per le quali non si rileverebbe alcuna connessione
con il preminente interesse nazionale in relazione agli interessi
della sicurezza dello Stato e delle esigenze della navigazione
marittima, nonché approdi, porti turistici e zone portuali a
prevalente o esclusiva funzione turistica o con riguardo ai quali la
competenza per le opere era già passata alla competenza regionale.
Inoltre l'iniziativa statale di individuazione delle aree escluse
dalla delega sarebbe stata attuata con modalità lesive delle
attribuzioni regionali e del principio di leale cooperazione, poiché
il Governo avrebbe assegnato alla Regione un termine, per
l'espressione del parere, non previsto dalla legge e del tutto
insufficiente per l'effettuazione degli adempimenti necessari, e di
fatto l'elenco sarebbe stato approvato dal Presidente del Consiglio
senza considerare il parere formulato dalla Regione Liguria,
trasmesso dopo il termine illegittimamente assegnato.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
3. - Nell'imminenza dell'udienza la difesa del Presidente del
Consiglio ha depositato una memoria, nella quale si contesta, in
primo luogo, la possibilità di trasferire in capo alla norma
dell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 le censure a suo tempo
accolte da questa Corte, riguardo al decreto allora impugnato, con la
sentenza n. 242 del 1997, la quale sanzionò la violazione del
principio di leale cooperazione per avere il Governo sostanzialmente
omesso di attuare modalità di consultazione della Regione conformi a
tale principio, e precisò che il Governo avrebbe comunque potuto
provvedere, con il procedimento previsto dall'art. 59, secondo comma,
del d.P.R. n. 616 del 1977, a integrare l'elenco delle aree demaniali
escluse dalla delega di cui allo stesso art. 59.
Secondo l'Avvocatura erariale, poiché il decreto legislativo
n. 112 del 1998, emanato sulla base della delega contenuta
nell'art. 1 della legge n. 59 del 1997, è stato adottato, in
conformità a quanto previsto dalla legge di delega, dopo avere
acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, anche
sull'art. 105, oggetto dell'odierna censura, non potrebbe ravvisarsi,
nella specie, la violazione della Costituzione: infatti non
ricorrerebbe l'inosservanza delle modalità di consultazione delle
Regioni, accertata con la sentenza in riferimento al diverso disposto
dell'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977; e il Governo, acquisendo il
parere della Conferenza Stato-Regioni, avrebbe sottoposto con questo
mezzo al parere delle Regioni interessate anche la indicazione delle
zone demaniali escluse dal conferimento di funzioni, attraverso il
richiamo meramente materiale all'elenco di cui al d.P.C.M. del 21
dicembre 1995.
La difesa del Presidente del Consiglio contesta poi che lo Stato
avesse, dopo la sentenza n. 242 del 1997, perduto la potestà di
intervenire sull'oggetto della delega di funzioni alle Regioni: anche
ammesso che a seguito della sentenza fossero state delegate alla
Regione le funzioni di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977,
nulla avrebbe vietato al legislatore statale di disciplinare
nuovamente la materia. Comunque si dovrebbe dubitare della
legittimità della pretesa della Regione di essere, per effetto
dell'annullamento del decreto del 1995, attributaria delle funzioni
amministrative in aree di preminente interesse nazionale, nel
contesto della delega recata dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977,
limitata alle finalità turistiche e ricreative.
Nemmeno - prosegue la memoria - sarebbe fondata la censura di
eccesso di delega. Da un lato l'art. 1, comma 3, della legge n. 59
del 1997, riservando allo Stato le materie degli affari esteri e
commercio estero, delle dogane, della protezione dei confini e della
profilassi internazionale, dell'ordine e della sicurezza pubblica, e
dei trasporti di interesse nazionale, consentirebbe di ritenere che
allo Stato debbano rimanere riservate tutte le funzioni che esulano
dal ristretto ambito locale di interesse degli enti destinatari del
conferimento; e il riferimento alle aree di interesse nazionale,
recato dall'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, sarebbe
perfettamente congruo con altre previsioni, non impugnate, dello
stesso decreto in tema di porti, di disciplina della navigazione e di
approvvigionamento di fonti di energia. Dall'altro lato, nessuna
disposizione della legge di delega imporrebbe di delimitare le
materie escluse dalla delega con atto amministrativo o comunque
diverso dall'atto normativo primario, non avendo oggi senso il
richiamo alla ormai superata disciplina dettata dall'art. 59 del
d.P.R. n. 616 del 1977.
4. - Ha prodotto memoria anche la Regione ricorrente, la quale,
contestata la (peraltro generica) eccezione di inammissibilità
sollevata dal Presidente del Consiglio nel suo atto di costituzione,
ribadisce in primo luogo le censure mosse col primo motivo del
ricorso, fondate sulla elusione dell'effetto della sentenza
costituzionale n. 242 del 1997 e sulla lesione della sfera di
competenza regionale per i motivi accolti nella medesima sentenza.
In relazione al terzo motivo del ricorso, la Regione afferma che,
o deve ritenersi la norma impugnata priva di efficacia con
riferimento alla Regione Liguria, a seguito dell'annullamento
parziale del d.P.C.M. 21 dicembre 1995, oppure, se la disposizione
impugnata deve intendersi convalidare e confermare l'efficacia di
detto decreto, anche nella parte relativa alla Regione Liguria, essa
integrerebbe, in via derivata, le violazioni costituzionali che hanno
viziato il decreto, per avere esso riservato allo Stato funzioni che
spetterebbero invece alla Regione, e per essere stato emanato con
modalità lesive del principio di leale cooperazione.
Infine, nella memoria si ribadisce, con riferimento al secondo
motivo del ricorso, la censura di eccesso di delega, nonché quella
di irragionevolezza della disposizione, per essere state individuate
le aree escluse sulla base di valutazioni dell'interesse nazionale
che non terrebbero conto dei criteri dettati per il nuovo
conferimento di funzioni, e per non avere previsto la possibilità di
rivedere tale individuazione, se non con atto legislativo. Considerato in diritto
1. - La Regione Liguria ha proposto questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della
Costituzione, anche in relazione agli articoli 76, 134, 136 della
stessa Costituzione, all'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 5 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, agli articoli 1, 3 e 4 della legge 15 marzo
1997, n. 59, nonché al principio di leale cooperazione fra Stato e
Regioni, dell'art. 105, comma 2, lettera l secondo periodo, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
La previsione oggetto di censura si inserisce in una disposizione
del decreto legislativo n. 112 del 1998, diretta a disciplinare il
conferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni
amministrative in materia di trasporti, stabilendo in particolare che
tra le funzioni conferite alle Regioni sono comprese quelle relative
"al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione
interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per
finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di
energia" (art. 105, comma 2, lettera l) primo periodo); e che, però,
"tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse
nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 dicembre 1995" (comma 2, lettera l) secondo periodo).
Quest'ultimo è l'inciso impugnato dalla ricorrente.
Il citato d.P.C.M. del 21 dicembre 1995 è l'atto, emanato in
attuazione dell'art. 59, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R.
n. 616 del 1977, con cui sono state individuate le aree demaniali
escluse dalla delega delle funzioni amministrative conferita alle
Regioni dal primo comma del predetto articolo 59 "sul litorale
marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle
aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista
abbia finalità turistiche e ricreative". Da tale delega erano
escluse le funzioni in materia di navigazione marittima, di sicurezza
nazionale e di polizia doganale, ed inoltre essa non si applicava ai
porti e alle aree "di preminente interesse nazionale in relazione
agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della
navigazione marittima", identificate appunto con decreto del
Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la difesa,
per la marina mercantile e per le finanze, sentite le Regioni
interessate. Col medesimo procedimento l'elenco avrebbe potuto essere
modificato.
Il termine per l'emanazione del decreto di individuazione delle
aree escluse dalla delega in mancanza del quale la giurisprudenza
amministrativa ritenne che la delega non fosse divenuta operante era
originariamente fissato dall'art. 59, secondo comma, del d.P.R.
n. 616 del 1977 al 31 dicembre 1978. Successivamente, l'art. 6, comma
1, del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge n. 494
del 1993, fissò il nuovo termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del medesimo decreto, stabilendo
che, in mancanza, le funzioni previste dall'art. 59 del d.P.R. n. 616
del 1977 fossero comunque delegate alle Regioni. Tale ultimo termine
fu poi prorogato al 31 dicembre 1995, con una serie di decreti-legge
non convertiti (a partire dal d.-l. 21 ottobre 1994, n. 586), tra i
quali il d.-l.18 dicembre 1995, n. 535, sotto il cui provvisorio
vigore fu emanato il d.P.C.M. 21 dicembre 1995.
La predetta disposizione di proroga (sempre al 31 dicembre 1995)
fu poi riprodotta ancora in altri decreti legge, fino al d.-l. 21
ottobre 1996, n. 535 (art. 16), convertito dalla legge n. 647 del
1996, che fece altresì salvi gli effetti dei precedenti decreti non
convertiti, fra cui il d.-l. n. 535 del 1995 (art. 1, comma 2, della
legge di conversione).
2. - In relazione al d.P.C.M. 21 dicembre 1995 la Regione Liguria
sollevò conflitto di attribuzione. Con sentenza n. 242 del 1997 il
ricorso fu accolto da questa Corte, sotto il profilo che non era
stato acquisito, con modalità conformi al principio di leale
cooperazione, il prescritto parere della Regione Liguria, e
conseguentemente fu annullato il decreto medesimo "limitatamente alla
parte che concerne aree del territorio della ricorrente Regione
Liguria".
Ora l'art. 105, comma 2, lettera l), secondo periodo, del d.lgs.
n. 112 del 1998 fa richiamo al d.P.C.M. 21 dicembre 1995 per
stabilire che il (più ampio) conferimento, ivi disposto, di funzioni
amministrative alle Regioni, in ordine al rilascio delle concessioni
di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo
e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia, non opera nei porti e nelle
aree di interesse nazionale individuate con detto decreto del 21
dicembre 1995.
La ricorrente censura la disposizione in esame sia perché essa
avrebbe disatteso il contenuto della pronuncia della Corte,
eludendone l'effetto; sia perché avrebbe incongruamente e
irragionevolmente utilizzato, per limitare la portata del
conferimento delle funzioni alle Regioni, un elenco di aree a suo
tempo individuate ai fini di delimitare una assai più circoscritta
competenza regionale delegata, fra l'altro "cristallizzando" tale
individuazione senza più possibilità di modificarla in relazione al
modificarsi dell'assetto degli interessi coinvolti; sia infine per le
stesse ragioni che avevano sorretto il ricorso della medesima Regione
per conflitto di attribuzioni in relazione al decreto 21 dicembre
1995. Tale impugnazione la Regione propone per l'ipotesi in cui si
dovesse ritenere che la disposizione censurata abbia l'effetto di
delimitare la competenza anche della Regione Liguria, nonostante
l'intervenuto annullamento, relativamente alle aree comprese nel suo
territorio, del decreto richiamato, o che essa operi una convalida
del decreto medesimo per la parte annullata.
3. - La questione è inammissibile.
Il richiamo al d.P.C.M. 21 dicembre 1995, contenuto nella
disposizione impugnata, non può intendersi nel senso di ripristinare
l'efficacia della parte del decreto medesimo annullata da questa
Corte con la sentenza n. 242 del 1997, né nel senso di conferire
efficacia legislativa, ai fini della esclusione del conferimento di
funzioni, alla individuazione delle aree comprese nel territorio
della Regione Liguria contenuta nella parte annullata del citato
decreto del Presidente del Consiglio.
L'art. 105, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 112 del 1998
individua le aree, nelle quali non opera il conferimento della
competenza alle Regioni, per relationem attraverso il richiamo alla
individuazione effettuata con il d.P.C.M. 21 dicembre 1995. Nel fare
ciò la disposizione legislativa assume a proprio presupposto il
contenuto del provvedimento amministrativo pregresso per quello che
è, senza conferire ad esso efficacia legislativa, né sanare i vizi
di legittimità che lo inficiavano, o comunque attribuire ad esso, in
quanto tale, una nuova o diversa efficacia. D'altra parte, il
provvedimento del 1995 è richiamato in quanto atto giuridicamente
significativo, e non come mero documento da cui desumere un contenuto
fatto proprio dalla disposizione legislativa.
In altri termini, il richiamo dell'atto amministrativo vale
semplicemente a definire per relationem la portata del limite
introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma
con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste
attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso
propria tuttora sussista.
Può ben essere, naturalmente, che il Governo, richiamando il
d.P.C.M. 21 dicembre 1995, fosse mosso dall'intento soggettivo di
confermare in toto anche agli effetti della nuova disposizione di
conferimento di funzioni, la individuazione di aree escluse, operata
in passato appunto con detto provvedimento; ma esso non ha tenuto
conto che quell'atto, per la parte relativa al territorio della
Regione Liguria, non aveva e non ha più alcuna giuridica esistenza,
a seguito dell'annullamento parziale pronunciato da questa Corte con
la sentenza n. 242 del 1997: e che quindi l'eventuale intento di
ridare effetto, sia pure ai soli fini del richiamo ora operato, alla
parte dell'atto oggetto dell'annullamento sarebbe comunque dovuto
risultare da una esplicita determinazione in tal senso.
Pertanto non si può forzare la portata del richiamo, attribuendo
ad esso il carattere di un rinvio materiale a determinazioni private
di ogni efficacia a seguito del parziale annullamento dell'atto, o
peggio la portata di una disposizione di convalida dell'atto pro
parte annullato. Il rinvio effettuato, senza alcuna specificazione e
senza alcuna aggiunta, deve intendersi nel senso in cui normalmente
una disposizione legislativa si riferisce ad un altro disposto o ad
un altro provvedimento, assunto nella sua attuale portata ed
estensione.
4. - Con riguardo al territorio della Regione Liguria, il
legislatore delegato non ha dunque proceduto ad una delimitazione
delle aree escluse dal conferimento di funzioni, per mancanza di un
efficace termine di riferimento, attesi il precedente parziale
annullamento del d.P.C.M. 21 dicembre 1995, e la mancata successiva
emanazione da parte del Governo, che pur avrebbe potuto provvedervi
con il procedimento previsto dall'art. 59, secondo comma, ultimo
periodo, del d.P.R. n. 616 del 1977, di un decreto modificativo
dell'elenco delle aree "di preminente interesse nazionale".
Ciò rende inammissibile la questione per carenza di interesse a
ricorrere della Regione, la quale, allo Stato, non può subire alcun
pregiudizio dalla vigenza della disposizione impugnata, intesa nel
senso indicato: mentre esula dall'ambito del presente giudizio il
problema dei modi, costituzionalmente corretti, con i quali si possa
eventualmente procedere alla individuazione di aree del territorio
della Regione Liguria da escludere dal conferimento di cui
all'art. 105, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 112 del 1998.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 105, comma 2, lettera l) secondo periodo,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59),
sollevata, in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della
Costituzione, anche in relazione agli articoli 76, 134, 136 della
stessa Costituzione, all'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 5 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, agli articoli 1, 3 e 4 della legge 15 marzo
1997, n. 59, nonché al principio di leale cooperazione fra Stato e
Regioni, dalla Regione Liguria col ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte