Corte costituzionale

Ordinanza n. 323/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1994 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies,

primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 17 febbraio 1994 dal Tribunale di Tolmezzo sul reclamo

proposto da Cargnelutti Walter nei confronti di Cargnelutti Edino ed

altra, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di reclamo avverso il

decreto con cui il giudice designato alla trattazione di una domanda

di provvedimento di urgenza aveva respinto la stessa, il Tribunale di

Tolmezzo, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1994, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del

codice di procedura civile;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata -

consentendo il reclamo del solo provvedimento di accoglimento -

privilegia la condizione del resistente a danno di quella del

ricorrente, che si vede precludere la possibilità di modificare la

situazione cui intendeva che fosse posto riparo, mentre la

controparte può, con il suo reclamo, conseguire la modificazione o

l'annullamento di ciò che era stato posto a tutela del diritto

dell'altro.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 253/1994, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies

del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette il

reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata

rigettata la domanda di provvedimento cautelare;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile, avendo per oggetto una norma che non fa più parte

dell'ordinamento per essere già stata dichiarata, successivamente

all'ordinanza di rimessione, costituzionalmente illegittima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del

codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dal Tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte