Sentenza n. 323/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 274d.P.R. 448/1988
- art. 23Processo penale minorile
- art. 42d.lgs. 12/1991
- art. 274legge 332/1995
- art. 3legge 332/1995
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1,
lettera c ultimo periodo, del codice di procedura penale, come
modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 332
(Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione
dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), e
dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12
(Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale
penale e delle norme ad essa collegate), promosso con ordinanza
emessa il 17 marzo 1999 dal Tribunale per i minorenni di Milano,
iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio d'appello avverso il provvedimento
del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la
richiesta di applicazione della custodia cautelare nei confronti di
una minore arrestata in flagranza del delitto di tentato furto
aggravato (punibile, tenendo conto della diminuzione della pena base
prevista per il tentativo e della diminuente prevista per i minori
dall'art. 98 cod. pen., con la reclusione nel massimo inferiore a
quattro anni), il Tribunale per i minorenni di Milano, con ordinanza
emessa il 17 marzo 1999 e pervenuta a questa Corte il 12 luglio 1999,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione, dell'art. 274, comma
1, lettera c) ultimo periodo, del codice di procedura penale come
modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 332 e
dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
"nella parte in cui non prevedono che anche all'imputato minorenne
non sia applicabile la misura cautelare qualora, pur sussistendo il
pericolo della reiterazione di fatti delittuosi dello stesso tipo di
quelli per cui si procede, tale delitto sia punito con pena inferiore
nel massimo a quattro anni".
Il remittente osserva che l'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988
contiene una disciplina speciale ed esaustiva dei presupposti per
l'applicazione della custodia cautelare nei confronti dei minori, del
tutto autonoma da quella generale fissata in proposito dal codice di
procedura penale, e con la quale il legislatore avrebbe voluto
regolare con maggior favore la misura restrittiva nei confronti
dell'imputato minorenne. Perciò non sarebbe applicabile a
quest'ultimo l'art. 274 cod. proc. pen., e in particolare l'ultimo
periodo del comma 1, lettera c come sostituito dall'art. 3, comma 2,
della legge n. 332 del 1995, ove si stabilisce che, se il pericolo
riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per
cui si procede, le misure di custodia cautelare possono essere
disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
Secondo il giudice a quo pertanto, nei casi, come quello di
specie, di minore imputato di tentato furto monoaggravato, per i
quali l'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988 consente l'applicazione
della custodia cautelare (trattandosi del delitto previsto
dall'art. 380, comma 2, lettera e cod. proc. pen. a cui detto
art. 23, comma 1, fa riferimento), pur essendo la pena da infliggere
inferiore nel massimo a quattro anni, si verificherebbe una
disparità di trattamento rispetto all'imputato maggiorenne, per il
quale non sarebbe consentita l'adozione della misura della custodia
cautelare in carcere. Di conseguenza, l'art. 274, comma 1, lettera c
ultimo periodo, del codice di procedura penale e l'art. 23 del d.P.R.
n. 448 del 1988, nella parte in cui non prevedono il divieto di
applicazione della custodia cautelare, nella ipotesi predetta, anche
nei confronti dell'imputato minorenne, sarebbero in contrasto con gli
articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata in parte
inammissibile per irrilevanza, e comunque infondata.
Secondo l'Avvocatura erariale, posto che, come il remittente
stesso riconosce, le norme del codice di procedura penale, con
specifico riferimento all'art. 274, non si applicano ai minorenni,
per i quali la custodia cautelare è disciplinata completamente
dall'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, la questione sollevata nei
riguardi di detto art. 274 sarebbe priva di rilevanza.
La questione avente ad oggetto l'art. 23 del d.P.R. n. 448 del
1988 sarebbe invece infondata. Non sussisterebbe infatti la
violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché la differenza
delle situazioni disciplinate giustificherebbe il diverso trattamento
normativo: la disciplina censurata sarebbe razionale, poiché la
misura cautelare applicata al minore, a differenza di quelle previste
per i maggiorenni dal codice di rito, sarebbe disposta con le cautele
di cui all'art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 448 (secondo il quale
"quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida
l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia,
i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione
con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali").
Non sarebbe poi dato di vedere in che cosa consista la denunciata
violazione dell'art. 13 Cost., che si limita a prevedere una riserva
di legge ordinaria per le misure restrittive della libertà
personale; né dell'art. 27 Cost., essendo l'impugnato art. 23 parte
di un sistema nel quale sono particolarmente esaltate le
caratteristiche delle pene volute dal secondo comma del medesimo
art. 27; né, infine, dell'art. 31, rispetto al quale il Tribunale
non indica in alcun modo in che cosa consisterebbe la pretesa
violazione. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata investe sia l'art. 274, comma 1,
lettera c ultimo periodo, del codice di procedura penale che, nel
testo modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995,
n. 332, consente l'applicazione delle misure di custodia cautelare,
allorché l'esigenza cautelare consista nel pericolo di reiterazione
di reati della stessa specie, solo quando si tratti di delitti per i
quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a quattro anni, sia l'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14
gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della
disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), che,
nel prevedere la possibilità di disporre la custodia cautelare del
minorenne per il pericolo di reiterazione di delitti della stessa
specie, non contiene analoga limitazione relativa alla pena per
questi prevista. Le due disposizioni sono censurate "nella parte in
cui non prevedono che anche all'imputato minorenne non sia
applicabile la misura cautelare qualora, pur sussistendo il pericolo
di reiterazione di fatti delittuosi dello stesso tipo di quelli per
cui si procede, tale delitto sia punito con pena inferiore nel
massimo a quattro anni". Secondo il giudice a quo dette disposizioni
sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la
disparità di trattamento fra imputati minorenni e maggiorenni,
nonché con gli articoli 13, 27 e 31 della Costituzione: ma a tal
proposito l'ordinanza non contiene alcuna argomentazione a supporto
delle censure formulate.
2. - La questione non è fondata, in quanto non è condivisibile
il presupposto interpretativo sul quale essa si basa.
Il remittente muove dalla premessa che l'innovazione restrittiva
recata dall'art. 3, comma 2, della legge n. 332 del 1995 alla lettera
c dell'art. 274, comma 1, del codice di procedura penale a seguito
della quale può disporsi una misura cautelare motivata dal pericolo
di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si
procede, solo se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni non possa
trovare applicazione nei confronti dei minorenni. Infatti, secondo il
giudice a quo l'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, che disciplina la
custodia cautelare nell'ambito del procedimento penale minorile,
conterrebbe una disciplina esaustiva della materia tale da escludere
l'applicazione, nei confronti dei minori, delle norme dettate dal
codice di rito per gli indagati maggiorenni, e dunque anche
dell'art. 274, comma 1, lettera c e dell'integrazione ad esso recata
dalla legge n. 332 del 1995.
Ma non si può omettere di considerare, in primo luogo, che il
legislatore ha inteso stabilire, nei riguardi dei minori, una
disciplina della custodia cautelare più limitativa rispetto a quella
dettata per gli indagati maggiorenni: in conformità al criterio del
favor minoris che domina anche la materia penale, nonché alle
direttive internazionali relative al diritto penale minorile,
ispirate al principio per cui il ricorso alla custodia in carcere per
i minori non può che rappresentare una ultima ratio cui far ricorso
solo quando ciò risulti strettamente indispensabile (cfr. sentenze
n. 46 del 1978, n. 125 del 1992, n. 109 del 1997). Del resto, i
criteri della delega conferita al Governo per la disciplina del
processo minorile (art. 3, comma 1, della legge n. 81 del 1987)
prevedevano che questa si conformasse ai "principi generali del nuovo
processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle
particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e
dalle esigenze della sua educazione", nonché dall'attuazione degli
elencati criteri specifici: tra i quali molti sono proprio
indirizzati verso una disciplina meno severa per i minori (cfr., ad
es., lettere f), h), i), e nessuno, invece, appare autorizzare
trattamenti più severi di quelli contemplati in generale dal codice.
Ciò era del tutto evidente nell'assetto originario della
normativa delegata, in cui si prevedevano condizioni per
l'applicazione ai minori delle misure cautelari in genere (con
riferimento ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione superiore nel massimo a cinque anni: art. 19, comma 4, del
d.P.R. n. 448 del 1988), e in ispecie per l'applicazione della
custodia cautelare (con riferimento ai delitti per i quali la legge
stabiliva la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici
anni: art. 23, comma 1, dello stesso d.P.R., nel testo originario) di
gran lunga più restrittive di quelle previste dal codice di rito per
l'applicazione delle misure coercitive (con riferimento ai delitti
per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore
nel massimo a tre anni, salvi i casi previsti dall'art. 391 cod.
proc. pen. nella ipotesi di arresto in flagranza: art. 280, comma 1,
cod. proc. pen., in conformità a quanto stabilito dalla direttiva
n. 59 contenuta nell'art. 2, comma 1, della legge di delega n. 81 del
1987). Ma la situazione non è cambiata, sotto questo punto di vista,
nemmeno dopo che la novella del 1991 (art. 42 del d.lgs. 14 gennaio
1991, n. 12) peraltro emanata in base alla delega per la integrazione
e correzione della già intervenuta legislazione delegata, e quindi
necessariamente informata agli stessi originari criteri direttivi
(cfr. art. 7 della legge n. 81 del 1987) ha allargato notevolmente le
condizioni per l'applicabilità ai minori della custodia cautelare,
portando a nove anni il limite di pena massima già fissato in dodici
anni dalla prima parte del comma 1 dell'art. 23, e introducendo
l'ulteriore facoltà di disporre la custodia cautelare quando si
proceda per uno dei delitti previsti dall'art. 380, comma 2, lettere
e), f), g), h) del codice di procedura penale, nonché per il delitto
di violenza carnale (così, si noti, introducendo nel sistema
apparentemente "chiuso" delle norme sulle misure cautelari nei
confronti dei minori un ulteriore rinvio, sia pure puntuale, a norme
del codice). I reati cui si faceva riferimento restavano infatti pur
sempre delitti puniti con pene massime superiori al limite posto
dall'art. 280, comma 1, cod. proc. pen., e cioè tre anni di
reclusione.
In siffatto sistema, caratterizzato da una disciplina
invariabilmente di maggior favore per i minorenni rispetto a quella
generale, sono intervenute le nuove norme recate dalla legge n. 332
del 1995, che, oltre a stabilire la nuova più elevata soglia di pena
massima prevista (non inferiore a quattro anni di reclusione) per
l'applicazione della custodia cautelare in carcere (art. 280, comma
2, cod. proc. pen.), hanno introdotto l'ulteriore limite specifico
per l'ipotesi di applicazione delle misure cautelari (in genere)
motivata dal pericolo di commissione di nuovi delitti della stessa
specie di quelli per cui si procede: che si tratti, cioè, di delitti
puniti con pena non inferiore nel massimo a quattro anni (art. 274,
comma 1, lettera c) cod. proc. pen.).
Si tratta di un limite di specie diversa dagli altri, parametrato
com'esso è non al trattamento penale del delitto per il quale si
procede come sembra invece ritenere il giudice a quo ma a quello dei
delitti della stessa specie la cui commissione si intende
scongiurare; e di un limite che non trova alcun riscontro né alcuna
corrispondenza nelle specifiche previsioni del decreto sul processo
minorile (a differenza, si può aggiungere, degli altri limiti di
pena previsti nella stessa materia).
Quale che sia dunque, in generale, la ricostruzione che si debba
effettuare dei rapporti fra norme del codice e norme del decreto sul
processo minorile, trattandosi in questo caso di una norma specifica
di maggior favore per i possibili destinatari delle misure cautelari,
introdotta ex novo a distanza di tempo dal momento in cui furono
delineate le due parallele discipline del codice e del decreto sul
processo minorile, e al di fuori, com'è evidente, di ogni intento
legislativo di revisione dei rapporti fra le due discipline, si deve
ritenere che essa sia applicabile anche agli indagati minori, in base
al principio, seguito dallo stesso legislatore e conforme ai principi
costituzionali e internazionali, del favor minoris. In assenza,
infatti, di ostacoli testuali insuperabili, e dovendosi procedere ad
una interpretazione sistematica, non può non darsi rilievo
preminente, nella ricostruzione della disciplina, ai criteri di fondo
che la ispirano, fra cui quello appunto del trattamento più
favorevole per l'indagato minorenne.
3. - Così ricostruito il quadro normativo, ed affermata
l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lettera c
secondo periodo, del codice di procedura penale anche ai minorenni,
non ha motivo di porsi la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale per i minorenni di Milano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 274, comma 1, lettera c) ultimo periodo, del codice di
procedura penale e dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14
gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della
disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 27 e 31 della
Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Milano con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte