Corte costituzionale

Ordinanza n. 324/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 310, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16

marzo 1993 dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria

sull'appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di

Reggio Calabria avverso l'ordinanza del giudice per le indagini

preliminari nei confronti di Pannuti Luigi, iscritta al n. 808 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di appello

proposto dal pubblico ministero avverso un'ordinanza del giudice per

le indagini preliminari con la quale era stata rigettata la richiesta

di applicazione di una misura cautelare coercitiva nei confronti di

un indagato, ha sollevato, con ordinanza del 16 marzo 1993 (pervenuta

a questa Corte il 27 dicembre 1993), questione di legittimità

costituzionale dell'art. 310, comma 3, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3, 13 e 76 della Costituzione;

che ad avviso del rimettente la norma impugnata, la quale

stabilisce che "l'esecuzione della decisione con la quale il

tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una

misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta

definitiva", sarebbe in contrasto:

a) con l'art. 76 della Costituzione, per violazione della

delega quanto al principio della equiparazione delle posizioni tra

accusa e difesa (art. 2, direttiva 3) della legge-delega n. 81 del

1987), nel raffronto con l'opposta eseguibilità immediata dei

provvedimenti che pongono in libertà l'imputato (o indagato);

b) con l'art. 76 della Costituzione, per violazione della

delega quanto alla direttiva 59) della legge n. 81 del 1987 citata,

che, prevedendo solo il principio dell'esecuzione immediata dei

provvedimenti liberatori, non avrebbe autorizzato il legislatore

delegato a introdurre l'opposta norma impugnata quanto ai

provvedimenti restrittivi, ed anzi lo avrebbe implicitamente escluso,

avuto riguardo alla novità di simile previsione nel sistema

processuale e alla sua notevole incidenza sulle esigenze fondamentali

di acquisizione probatoria e sviluppo delle indagini sottese alla

cautela, la cui finalità verrebbe ad essere di fatto vanificata da

un provvedimento inutile e addirittura incentivante la fuga o

l'inquinamento dell'indagine;

c) con l'art. 3 della Costituzione, perché "si registra

un'assurda disparità di poteri tra il giudice per le indagini

preliminari ed il tribunale della libertà" accordandosi

l'esecutività alla misura disposta dal giudice per le indagini

preliminari (giudice monocratico), senza previo contraddittorio, e

viceversa negandola alla misura disposta dall'organo collegiale in

sede di appello, all'esito di contraddittorio;

d) con l'art. 13 della Costituzione, per la distorsione che la

norma impugnata, con la riferita prospettiva di vanificazione del

provvedimento, può indurre, nell'ambito delle determinazioni del

giudice d'appello, che devono essere correlate alla complessiva

valutazione del quadro delle esigenze cautelari da effettuarsi al

momento della decisione medesima, pena l'adozione di una misura

svincolata dai criteri (adeguatezza, proporzionalità) legali e

dunque di una restrizione di libertà non giustificata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per una declaratoria di infondatezza delle

questioni;

Considerato che, in relazione all'asserito contrasto con l'art. 76

della Costituzione per violazione della legge-delega, la norma

impugnata rappresenta un adeguato elemento di riempimento e di

completamento delle scelte del legislatore delegante (sentenze n.

237/1993, n. 4/1992) costituendo espressione del principio generale

del processo penale, tradizionalmente definito come effetto

sospensivo dell'impugnazione (art. 588, comma 1, del nuovo codice di

procedura penale);

che l'esplicitazione di detta regola in apposita norma

all'interno della disciplina dell'appello de libertate risulta, nel

nuovo codice, necessitata in ragione della formulazione

dell'antitetica previsione di cui all'art. 588, comma 2, del codice

medesimo; norma, quest'ultima, del tutto nuova ed originata

dall'opportuno intento di concentrare in un principio e ricondurre ad

unità il frammentario quadro della precedente disciplina delle

impugnazioni dei provvedimenti in materia di libertà personale;

che, in questa prospettiva, la norma del nuovo codice impugnata

non risulta innovativa, nel senso dedotto dal giudice a quo, giacché

l'impostazione di sintesi delle norme sopra richiamate, in termini di

regola (effetto sospensivo dell'impugnazione), eccezione (art. 588,

comma 2) e ritorno alla regola (art. 310, comma 3), non differisce,

per questo aspetto, dal precedente sistema: in questo, infatti, la

giurisprudenza, così anteriore come successiva alla legge n. 532 del

1982 istitutiva del tribunale della libertà e del rimedio del

riesame, ha pressoché costantemente affermato l'operatività

dell'effetto sospensivo dell'appello in caso di accoglimento del

gravame del pubblico ministero avverso un provvedimento - del giudice

istruttore - di contenuto favorevole all'imputato (revoca del titolo

detentivo; scarcerazione per qualsiasi motivo; concessione della

libertà provvisoria o remissione in libertà), in applicazione

dell'art. 205 del codice di procedura penale abrogato, corrispondente

all'art. 588, comma 1, del codice vigente;

che i rilievi che precedono, indicativi di una continuità di

disciplina sugli effetti sostanziali dell'impugnazione di un

provvedimento sullo status libertatis, fanno venir meno la premessa

da cui muove l'ordinanza di rinvio, circa l'asserita "novità" della

norma impugnata, per sostenere la violazione del divieto desumibile

dal silenzio del legislatore delegante nella direttiva n. 59) della

legge n. 81 del 1987; difatti la norma impugnata si atteggia come

coerente con il meccanismo delle impugnazioni in generale e altresì

come funzionalmente orientata nella stessa direzione della norma alla

quale fa eccezione (art. 588, comma 2), poiché entrambe si fondano

sul principio del favor libertatis e sull'eccezionalità del ricorso

agli strumenti di restrizione della libertà personale (sentenza n.

349/1993), desumibile proprio dalla direttiva n. 59) citata;

che le considerazioni da ultimo formulate orientano altresì nel

senso della esclusione del profilo di contrasto con il principio di

parità delle parti nel processo penale, poiché, diversamente da

quanto sostiene il giudice rimettente, l'accordato rilievo al favor

libertatis costituisce motivo idoneo e sufficiente alla

diversificazione di disciplina quanto alla eseguibilità immediata o

meno dei provvedimenti di contenuto rispettivamente liberatorio o

restrittivo adottati in sede di appello; non è invero imposta, dal

principio di parità fra le parti invocato, l'assoluta identità di

poteri e posizioni del pubblico ministero e dell'imputato (o

indagato), ed anzi sono consentite quelle alterazioni della parità

necessarie a dare completo sviluppo a esigenze o finalità anch'esse

costituzionalmente rilevanti (sentenze n. 98/1994, n. 363/1991, n.

110/1986);

che, per quanto concerne il riferimento all'art. 3 della

Costituzione, l'ordinanza, sia pur con formulazione incerta, sembra

prospettare due profili, entrambi infondati, e cioè uno di

disparità di trattamento ed uno di irragionevolezza;

che, sotto il primo profilo, va rilevato che tra organi

giurisdizionali non sono configurabili problemi di disparità di

trattamento costituzionalmente rilevanti perché l'art. 3 della

Costituzione concerne l'eguaglianza fra soggetti, un aspetto cioè

non apprezzabile nel confronto tra organi giurisdizionali i cui

poteri sono determinati dalle scelte del legislatore, sindacabili in

riferimento all'art. 3 della Costituzione solo sotto il profilo della

ragionevolezza;

che, sotto questo profilo, va rilevato che il diverso regime di

eseguibilità dei provvedimenti cautelari concernenti la libertà

personale non si basa su una arbitraria determinazione del

legislatore nel connotare i provvedimenti adottati dal giudice per le

indagini preliminari (a quo) in modo difforme da quelli di competenza

del tribunale della libertà (ad quem) in sede di appello, bensì

trova ragionevole spiegazione nella ontologica diversità che

sussiste tra il momento genetico della cautela ed il momento -

necessariamente successivo - del controllo sul suo diniego;

che, infatti, diversa risulta nei due casi l'intensità

dell'urgenza della esecuzione del provvedimento, in ragione della

presenza solo nel primo caso, e non nel secondo, dell'elemento della

c.d. "sorpresa", cui consegue coerentemente un diverso atteggiarsi

delle regole del contraddittorio (sentenza n. 219/1994) ed una

differenziata scansione temporale del procedimento (i termini ex

artt. 310 e 311 c.p.p. essendo di carattere ordinatorio);

che, quindi, in modo non irragionevole il legislatore delegato,

in presenza di questa divaricazione di fondo, ha valorizzato - a

differenza che nel provvedimento del giudice per le indagini

preliminari - la ratio di favore per l'indagato o imputato,

ritenendola prevalente, non sussistendo l'esistenza di quella

"sorpresa" che costituisce la ragione fondante l'esecuzione

immediata, ed esercitando così una opzione, non censurabile in sede

di sindacato di costituzionalità, nel bilanciamento tra - ormai

affievolite - esigenze di operatività della cautela e ragioni di

garanzia, sottolineate, queste ultime, dal dato non indifferente di

una preesistente pronuncia di un organo giurisdizionale reiettiva

della "domanda cautelare" sollecitata dal pubblico ministero;

che, infine, il richiamo del parametro di cui all'art. 13 della

Costituzione risulta inconferente, una volta rispettato - come nella

specie - il canone di riserva alla legge dei presupposti e delle

condizioni di restrizione della libertà personale, non potendo

venire in rilievo, per questo parametro, se non come patologie di

fatto, considerazioni soggettive dell'organo giudicante dissonanti

rispetto a detti presupposti e condizioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 310, comma 3, del codice di procedura

penale, sollevata dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria,

con ordinanza del 16 marzo 1993, in riferimento agli artt. 3, 13 e 76

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte