Corte costituzionale

Ordinanza n. 324/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 204 del d.lgs.

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con

ordinanze emesse il 23 maggio 1996 dal pretore di Salerno, sezione

distaccata di Eboli, il 7 maggio 1996 dal pretore di Siracusa,

sezione distaccata di Noto ed il 22 dicembre 1994 dal pretore di

Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, rispettivamente iscritte ai

nn. 974, 1139 e 1370 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 43, prima serie

speciale, dell'anno 1996 ed al n. 3, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza

ingiunzione prefettizia con la quale si intimava il pagamento di una

somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme

del codice della strada, il pretore di Salerno, sez. distaccata di

Eboli, con ordinanza emessa il 23 maggio 1996, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 204

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui

prevede che il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge

il pagamento di una somma determinata nella misura non inferiore al

doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;

che il giudice rimettente ritiene di dover riproporre la

questione, già decisa dalla Corte costituzionale nel senso della

infondatezza, dal momento che non sarebbe stato considerato che il

potere del giudice dell'opposizione di rideterminare la sanzione

amministrativa può operare soltanto in conseguenza di un

accertamento dell'illegittimo uso, da parte dell'amministrazione

irrogante, dei criteri indicati nell'art. 11 della legge n. 689 del

1981 ovvero in altre disposizioni speciali;

che pertanto, dovendo escludersi che al giudice dell'opposizione

siano conferibili poteri discrezionali di rideterminare in modo nuovo

ed autonomo la sanzione, la norma impugnata si porrebbe in contrasto

con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto il

timore del raddoppio nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso

si connoterebbe come un "deterrente" alla proposizione del rimedio in

via amministrativa;

che inoltre apparirebbe violato l'art. 3 della Costituzione

poiché solo chi si trova in più agiate condizioni economiche

potrebbe "rischiare" di intraprendere il percorso dell'opposizione in

via giurisdizionale proponendo preventivamente un ricorso

amministrativo destinato, ove respinto, all'irrogazione della

sanzione nella misura del doppio del minimo;

che identica questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata, con ordinanza emessa il 7 maggio 1996, dal pretore di

Siracusa, sez. distaccata di Noto e dal pretore di Lecce, sez.

distaccata di Gallipoli, con ordinanza emessa in data 22 dicembre

1994, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 20 dicembre 1996,

nella quale si denuncia anche il contrasto con l'art. 113 della

Costituzione;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta

infondatezza della questione, rilevando che la pur articolata

motivazione dell'ordinanza di rimessione emessa dal pretore di

Salerno, sez. distaccata di Eboli, non offre argomenti nuovi che

possano indurre la Corte ad un diverso convincimento;

Considerato che data l'identità delle questioni sollevate i

relativi giudizi devono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che identica questione è stata già decisa con la sentenza n.

366 del 1994 e, da ultimo, con la ordinanza n. 268 del 1996 nelle

quali si è rilevato, contrariamente a quanto sostenuto dal pretore

di Eboli, che il giudice, anche quando respinge l'opposizione, non è

vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione, che

ben può essere fissata nella misura corrispondente a quella

"ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada;

che negli stessi sensi appare orientata la recente giurisprudenza

della Corte di cassazione, secondo la quale il procedimento

amministrativo di determinazione della sanzione può essere

interamente sostituito dal giudice dell'opposizione cui spetta il

potere di rideterminare autonomamente, prescindendo dalle valutazioni

compiute dall'amministrazione, l'entità della sanzione dovuta per la

concreta violazione;

che infine, con particolare riguardo alla denunciata violazione

del principio di uguaglianza sotto il profilo che solo gli "abbienti"

potrebbero "rischiare" di intraprendere la via del ricorso

amministrativo, va rilevato che questa Corte, con la sentenza n. 366

del 1994, ha precisato che l'opposizione all'autorità giudiziaria

non è subordinata al previo ricorso amministrativo;

che pertanto, non essendo stati addotti nuovi od ulteriori

profili, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del d.lgs. 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore

di Salerno, sez. distaccata di Eboli, dal pretore di Siracusa, sez.

distaccata di Noto e dal pretore di Lecce, sez. distaccata di

Gallipoli con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte