Corte costituzionale

Ordinanza n. 324/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/2001 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso, con

ordinanza emessa il 13 dicembre 2000, dalla commissione tributaria

provinciale di Verbania, sui ricorsi riuniti proposti da Piazzolla

Donato e C. s.n.c. ed altri contro l'ufficio delle entrate di

Verbania, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la commissione tributaria provinciale di Verbania ha

sollevato, con ordinanza del 13 dicembre 2000, questione di

legittimità costituzionale "delle norme che regolano il processo

tributario e quindi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546"

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),

"in particolare l'art. 7, nella parte in cui non prevedono che il

giudice tributario possa e debba disporre l'accompagnamento coattivo

del terzo inadempiente ad un ordine del giudice al fine di ottenere

informazioni e chiarimenti relativi ad operazioni fiscalmente

rilevanti, in relazione al principio di ragionevolezza (art. 3 della

Costituzione)";

che il rimettente premette che gli avvisi di accertamento,

oggetto dei giudizi riuniti innanzi al medesimo pendenti, si fondano

esclusivamente sulle dichiarazioni di terzi, raccolte

dall'amministrazione finanziaria nella fase amministrativa, relative

a fatture passive emesse in relazione ad operazioni inesistenti, la

cui veridicità è contestata in giudizio, sicché il Collegio, "al

fine di rinnovare e, eventualmente, integrare l'attività istruttoria

svolta dall'ufficio", ha ordinato la comparizione di coloro che

avevano rilasciato le suddette dichiarazioni nella fase

procedimentale;

che il giudice a quo nel dare atto della mancata comparizione

di questi ultimi, benché "tempestivamente e ritualmente convocati",

ritiene che la questione sia rilevante ai fini della decisione,

perché senza la conferma o la ritrattazione delle dichiarazioni

rilasciate dai terzi, la causa non può essere decisa;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, richiamata la

sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2000, il rimettente

osserva che la mancata attribuzione, al giudice tributario, del

potere di disporre l'accompagnamento coattivo dei "terzi che, senza

alcuna giustificazione, non hanno osservato un ordine di un'autorità

giurisdizionale", viola il principio di ragionevolezza, in quanto

vanifica, "con grave pregiudizio anche per la credibilità della

giustizia", il potere del giudice tributario di rinnovare,

eventualmente integrando, l'attività istruttoria svolta

dall'ufficio, nell'ipotesi in cui il contribuente contesti la

veridicità delle dichiarazioni raccolte dall'amministrazione nella

fase procedimentale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la

manifesta infondatezza dellaquestione.

Considerato che la questione investe segnatamente l'art. 7 del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

che l'esclusione del potere di disporre l'accompagnamento

coattivo dei terzi che abbiano rilasciato dichiarazioni

all'amministrazione finanziaria è giustificata dalle stesse

caratteristiche del processo tributario, peculiarmente conformato dal

legislatore sotto l'aspetto probatorio (vedi sentenze n. 18 del 2000

e n. 141 del 1998);

che il rimettente, richiedendo la estensione al processo

tributario di una disciplina, quale quella dell'accompagnamento

coattivo, che nel processo civile è essenzialmente preordinata

all'assunzione della prova testimoniale, viene, in definitiva, a

sollecitare, sia pure indirettamente, la introduzione in quel

processo di un mezzo di prova non previsto dal legislatore, senza

prospettare convincenti ragioni di ordine costituzionale che possono

a ciò indurre;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte