Corte costituzionale

Ordinanza n. 324/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice

di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,

dal Tribunale di Mondovì con ordinanza del 24 luglio 2001, iscritta

al n. 865 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che nel corso di un procedimento per il reato di cui

all'art. 342 del codice penale il Tribunale di Mondovì ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che la disciplina dettata in

materia di competenza territoriale per i procedimenti in cui sia

persona offesa un magistrato si applichi anche ai procedimenti nei

quali detta qualità sia attribuita "ad una istituzione giudiziaria

nel suo complesso" e non al singolo magistrato;

che il giudice a quo premesso che l'imputazione per cui

procede ha per oggetto il reato di oltraggio nei confronti del

Tribunale di Mondovì, inteso quale istituzione di cui fanno parte "i

magistrati deputati per legge all'amministrazione della giustizia"

rileva che il fatto "non è realizzato in danno della singola persona

di un magistrato" ma nei confronti "di tutti coloro che della

suddetta istituzione fanno organicamente, seppure pro tempore parte";

che ad avviso del rimettente l'art. 11 cod. proc. pen. non

considera, ai fini dell'attribuzione della competenza per territorio

al giudice egualmente competente per materia che ha sede nel

capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge,

il caso in cui persona offesa dal reato non sia il singolo magistrato

ma, come nel delitto di cui all'art. 342 cod. pen., "un'intera

istituzione giudiziaria";

che l'art. 11 cod. proc. pen. potrebbe trovare applicazione

solo ove si ammettesse che il reato per cui si procede leda la

dignità, l'onore o altri diritti facenti capo ai singoli magistrati,

ma nell'imputazione così come formulata non è ravvisabile alcuna

lesione (o messa in pericolo) dei diritti di singoli magistrati, ed

in ogni caso "l'interesse leso è quello di cui all'art. 342, secondo

comma, cod. pen.";

che la norma censurata si porrebbe pertanto in contrasto con

gli artt. 3 e 25 Cost., sotto il profilo della disparità di

trattamento rispetto alla situazione del tutto analoga in cui il

magistrato assume la qualità di persona offesa, sussistendo anche

nel caso di specie le medesime esigenze di garantire la serenità e

obiettività di giudizio e la imparzialità del giudice che stanno a

base della disciplina dettata dall'art. 11 cod. proc. pen;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che l'Avvocatura, premesso che la qualificazione giuridica

del fatto e l'individuazione dei titolari dell'interesse protetto

sono riservate all'esclusiva valutazione del giudice che procede,

osserva tra l'altro che, ove il tribunale rimettente avesse ritenuto

sussistente un concorrente interesse individuale dei singoli

magistrati, certamente compatibile con la natura potenzialmente

plurioffensiva del delitto di cui all'art. 342 cod. pen.,

l'applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen. sarebbe stata del tutto

legittima e non certamente frutto di una "integrazione di carattere

analogico o inopinatamente estensivo".

Considerato che il rimettente, muovendo dal presupposto che il

reato di oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

è volto a tutelare il Corpo nel suo complesso - nel caso di specie

l'istituzione giudiziaria del Tribunale di Mondovì - e non i singoli

magistrati che ne fanno parte, ritiene che nella situazione

sottoposta al suo esame non sia applicabile la disciplina di cui

all'art. 11 cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente

all'ipotesi in cui ad assumere la qualità di persona offesa sia il

singolo magistrato;

che il giudice a quo solleva pertanto questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen. per

violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione, sotto i profili

della disparità di trattamento rispetto alla situazione del tutto

analoga in cui il magistrato assume la qualità di persona offesa, e

della lesione del principio del giudice imparziale predeterminato per

legge;

che il giudice a quo trascura di svolgere qualsiasi

considerazione sulle ragioni per cui non ritiene di poter aderire a

quella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'oltraggio

all'ente collegiale implica anche l'offesa ai singoli soggetti che ne

fanno parte, dal momento che un'unica condotta criminosa può ledere

sia il prestigio della pubblica amministrazione, sia l'onore del

pubblico ufficiale;

che inoltre il rimettente omette di fornire qualsiasi

indicazione sulle concrete modalità di realizzazione della

fattispecie per cui si procede, in base alle quali ha escluso la

portata plurioffensiva della condotta;

che, a prescindere dall'attribuzione della qualità di

persona offesa ai singoli magistrati che compongono il Corpo

giudiziario ai sensi dell'art. 342 cod. pen., va osservato che

l'art. 11 cod. proc. pen. prevede lo spostamento di competenza

territoriale anche quando il magistrato sia danneggiato dal reato e

che neppure su questo aspetto il rimettente fornisce un'idonea

motivazione;

che tali omissioni non consentono a questa Corte di

verificare se la fattispecie per cui si procede non renda possibile

l'applicabilità dell'art. 11 cod. proc. pen;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, dal Tribunale di Mondovì, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte