Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/1991

Altra decisione · depositata il 10/07/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 10legge 825/1971

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9

ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica

per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile

1990 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Brescia sul

ricorso proposto dalla s.r.l. O.VE.ST. contro l'Ufficio Imposte

Dirette di Brescia, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di

Brescia, nel procedimento tra la S.r.l. Ovest e l'ufficio Imposte

dirette di Brescia avente ad oggetto la impugnazione della iscrizione

a ruolo per sovratasse ed interessi e relative addizionali per

ritardato pagamento IRPEG ed ILOR per l'anno 1982, con ordinanza del

4 aprile 1990, pervenuta alla Corte il 19 marzo 1991 (R.O. n. 194 del

1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui

non distingue, sul piano sanzionatorio, l'ipotesi dell'omesso

versamento dell'imposta sul reddito da quelle di ritardato o

insufficiente versamento della stessa;

che, a parere, della remittente, sarebbero violati gli artt. 3,

76 e 77, primo comma, della Costituzione in quanto sarebbero

irrazionalmente parificate negli effetti tre situazioni differenti

tra loro (l'adempimento spontaneo della obbligazione tributaria, sia

pure in ritardo rispetto alla scadenza legale, la evasione totale e

la evasione parziale) e sarebbero violati i principi della legge-delega secondo cui le sanzioni dovevano essere commisurate alla

entità, soggettiva ed oggettiva, delle violazioni;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 16

marzo 1991, n. 83, ha disposto che le sanzioni amministrative

previste dalla norma censurata non si applicano ai contribuenti che

entro il 31 dicembre 1990 hanno provveduto al pagamento delle imposte

e che, su istanza degli interessati, gli uffici delle imposte

provvedono allo sgravio delle sopratasse non ancora pagate, oltre la

sospensione dei giudizi pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie

(quarto comma);

che in tale situazione gli atti vanno restituiti alla

Commissione Tributaria remittente perché riesamini la rilevanza

della questione sollevata alla stregua della norma sopravvenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

secondo grado di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte