Sentenza n. 325/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 11legge 88/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui
contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli), promosso
con ordinanza emessa il 20 settembre 1997 dal Tribunale di Padova nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra la Sipa S.r.l. e
l'Associazione Fucentina ed altra, iscritta al n. 60 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio civile promosso dalla Sipa S.r.l.
contro l'Associazione produttori di patate di Avezzano il giudice
unico del Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt.
24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 16 marzo 1988,
n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di
coltivazione e vendita dei prodotti agricoli).
Osserva il giudice a quo che nel caso in esame la parte convenuta
ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità adita, in
conseguenza della previsione di cui all'impugnata norma - previsione
recepita anche dall'art. 10 dell'accordo interprofessionale per la
patate concluso il 2 giugno 1995 presso il Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali - secondo cui eventuali controversie
che dovessero insorgere tra le parti saranno rimesse alla decisione
di un collegio arbitrale. Il testo dell'art. 11 della legge n. 88 del
1988 impone di definire l'arbitrato in questione come obbligatorio (o
necessario), non prevedendosi per le parti alcuna possibilità di
deroga. E da tanto consegue, secondo il consolidato orientamento di
questa Corte (che prende inizio dalla sentenza n. 127 del 1977),
l'illegittimità costituzionale dell'impugnata norma, la cui
declaratoria acquista un'importanza preliminare nel giudizio a quo.
2. - Non si sono costituite parti private, né ha prestato
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Il giudice unico del Tribunale di Padova dubita della
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo
comma, e 102, primo comma, della Costituzione, dell'art. 11 della
legge 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e
sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli),
ritenendo che tale norma preveda una forma di arbitrato obbligatorio
che non consente alle parti di optare per la risoluzione in via
giudiziaria delle controversie.
2. - La questione è fondata.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (v. le
sentenze n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, n. 49 del 1994, n. 206 del
1994, n. 232 del 1994, n. 54 del 1996, n. 152 del 1996 e n. 381 del
1997) quello per cui l'arbitrato trova il proprio legittimo
fondamento nella concorde volontà delle parti, sicché
l'obbligatorietà ex lege del medesimo si traduce in un'illegittima
compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio
della tutela giurisdizionale. D'altronde l'arbitrato può ritenersi
effettivamente non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna
delle parti in contesa, con decisione anche unilaterale, di adire il
giudice ordinario.
La norma impugnata stabilisce che per le controversie "che
riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi
interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le
parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale", con una
formula sostanzialmente recepita anche dall'art. 10 dell'accordo
interprofessionale del 2 giugno 1995 relativo alla campagna 1995 per
le patate destinate alla trasformazione industriale.
Ora, pur non essendo il testo legislativo formulato in modo
particolarmente chiaro, appare corretto l'assunto del giudice
rimettente secondo cui la norma impugnata prevede una forma di
arbitrato obbligatorio, dal momento che la medesima non lascia in
effetti alcun margine all'eventuale difforme volontà di una delle
parti di affidare la causa al giudizio dell'Autorità giudiziaria
ordinaria. Ed inoltre la legge individua a priori il collegio che
sarà chiamato alla decisione.
Ne consegue che nella presente ipotesi valgono le stesse ragioni
più volte indicate da questa Corte nelle sentenze sopra richiamate,
che hanno concluso con la declaratoria di illegittimità
costituzionale.
3.- Quanto all'osservazione che nel caso di specie essendo stato
l'obbligo di ricorrere all'arbitrato recepito nell'accordo
interprofessionale già menzionato le singole parti, aderendo alle
associazioni che avevano concluso tale accordo, sarebbero vincolate
da una clausola compromissoria, deve ritenersi che tale
argomentazione non possa essere condivisa.
Ed invero, a prescindere dal rilievo che in questa sede ciò che
viene in esame è solo il contenuto dell'atto avente forza di legge
sottoposto a scrutinio, va considerato che l'adesione alle
associazioni di categoria stipulanti gli accordi interprofessionali,
è condizione pressoché indispensabile per l'effettivo inserimento
nel mercato; per cui non se ne può dedurre per implicito anche
l'accettazione di una clausola nella piena e consapevole autonomia
delle singole parti della controversia.
Quello che invece va ribadito è che la presente declaratoria di
illegittimità costituzionale non impedisce, alla stregua dei
principi di cui ai parametri costituzionali richiamati dal giudice a
quo e degli indirizzi emersi in sede comunitaria per il commercio dei
prodotti agricoli (Regolamenti CEE 2036/1991, 3477 e 3478/1992), che
i soggetti dei rapporti contrattuali possano effettivamente scegliere
tramite compromesso o clausola compromissoria veri e propri di
devolvere la decisione delle controversie insorte sui contratti
stessi ad un collegio arbitrale; che in tal caso risulterà investito
della sua funzione non in forza di una norma di legge, bensì di una
autonoma manifestazione di volontà delle parti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1,
della legge 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi
interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei
prodotti agricoli) nella parte in cui non prevede che la competenza
arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di
ciascuno dei contraenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte