Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/2000 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

citata

  • art. 19d.lgs. 218/1997
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia

di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), promosso

con ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dalla Commissione

tributaria provinciale di Como, sezione n. 1, sui ricorsi riuniti

proposti da alcuni contribuenti contro l'Ufficio imposte dirette di

Cantù, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di impugnazione di avvisi

di accertamento emessi dall'Ufficio delle imposte dirette di Cantù,

con i quali era stato accertato l'omesso versamento della ritenuta

sugli utili extrabilancio distribuiti da una società e rettificato

in aumento il reddito personale di un socio di questa la Commissione

tributaria di Como ha sollevato questione di legittimità

costituzionale "degli artt. 1-9 del decreto legislativo 19 giugno

1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e

di conciliazione giudiziale) e, segnatamente, degli artt. 5, primo

comma, lettera a) e 6, primo comma";

che il rimettente dubita della costituzionalità delle

denunciate disposizioni, osservando che esse:

"con riferimento agli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione,

non prevedono parametri normativi di riferimento per la

determinazione dell'obbligazione tributaria concordata e consentono

la definizione della controversia senza che sia stata esercitata

l'azione accertatrice, né espletata attività istruttoria";

"con riferimento agli artt. 23 e 97 della Costituzione,

demandano alle valutazioni del funzionario la definizione delle

imposte con conseguente non punibilità dei reati, senza limiti ed in

via permanente";

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per sentir dichiarare l'inammissibilità e, comunque, la

manifesta infondatezza della questione.

Considerato che, secondo quanto si desume dalle sommarie

indicazioni fornite sul punto dall'ordinanza, la controversia

pendente innanzi al giudice a quo sembrerebbe riguardare avvisi di

accertamento emessi dall'Ufficio tributario con riferimento agli anni

1992 e 1993, in occasione di una verifica fiscale successiva ad un

già intervenuto accertamento con adesione senza che, peraltro,

vengano precisate le disposizioni sulla base delle quali il predetto

accertamento con adesione è stato concluso;

che, in ogni caso, il giudice a quo non fornisce sufficienti

indicazioni circa i concreti elementi della fattispecie portata al

suo esame né esplicita adeguatamente le ragioni per cui la sollevata

questione di legittimità costituzionale che investe l'istituto

dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo

n. 218 del 1997, con riguardo agli artt. da 1 a 9 e "segnatamente"

come risulta dall'ordinanza, agli artt. 5, comma 1, lettera a), e 6,

comma 1 sia da reputare rilevante ai fini della controversia innanzi

a lui pendente, nel senso che questa (il cui oggetto è la

legittimità degli avvisi di accertamento emessi dall'ufficio

tributario) non possa essere decisa indipendentemente dalla

risoluzione della questione stessa;

che, avendo il giudice a quo l'obbligo di dar conto della

rilevanza della sollevata questione, la evidenziata carenza di

motivazione preclude a questa Corte la necessaria verifica sulla

sussistenza delle condizioni per dare valido ingresso allo scrutinio

di costituzionalità;

che, pertanto, la questione è da ritenere manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 del decreto

legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di

accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), ed, in

particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera a) e 6, primo comma,

sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della

Costituzione dalla Commissione tributaria provinciale di Como -

sezione n. 1, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il relatore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte