Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2001 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con

ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dalla commissione tributaria

regionale di Perugia sul ricorso proposto da Hangartner Ulrike

Gertrud contro l'ufficio delle entrate di Perugia, iscritta al n. 63

del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale

della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Perugia, con

ordinanza emessa il 7 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non consentono, nel

processo tributario, la sospensione ope iudicis della esecutività

della sentenza di secondo grado, in pendenza del ricorso per

cassazione;

che la Commissione tributaria rimettente - investita di una

istanza di sospensione della esecutività di una propria sentenza, ai

sensi dell'art. 373 del codice di procedura civile, in pendenza del

ricorso per cassazione ritualmente proposto dalla parte privata

soccombente - muove dalla premessa che la norma del codice di rito

invocata dalla parte istante non sia applicabile al processo

tributario, sia perché l'art. 49 del decreto legislativo n. 546 del

1992 espressamente esclude l'applicabilità a tale processo

dell'art. 337 cod. proc. civ. e quindi anche delle norme da

quest'ultimo richiamate, tra cui appunto l'art. 373 cod. proc. civ.,

sia in quanto l'art. 47 del medesimo decreto legislativo rende palese

l'intenzione del legislatore di limitare la tutela cautelare

solamente al primo grado di giudizio;

che l'esclusione di ogni possibilità di tutela cautelare nei

confronti della efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado

rappresenterebbe tuttavia - ad avviso dello stesso rimettente - una

lesione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della

Costituzione, di cui l'azione cautelare costituirebbe sicura

espressione;

che le norme censurate sarebbero altresì lesive del

principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, per

l'ingiustificata disparità di trattamento che esse determinerebbero,

quanto alla tutela giurisdizionale offerta ai contribuenti, tra le

controversie in materia di imposte e tasse devolute alla cognizione

del giudice ordinario, nelle quali troverebbe applicazione l'art. 373

cod. proc. civ., e quelle attribuite alla giurisdizione delle

commissioni tributarie, che appunto non prevedono la possibilità di

inibitoria;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della

questione;

che l'Avvocatura - quanto alla dedotta violazione

dell'art. 24 della Costituzione - osserva che nel processo

tributario, diversamente che nel processo civile, l'esecutività è

un attributo non della sentenza, ma dell'atto impugnato, al quale

soltanto può perciò essere riferita - come appunto dispone

l'art. 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 - la sospensione

dell'esecuzione, i cui effetti sono destinati a cessare con la

pubblicazione della sentenza di primo grado;

che il successivo art. 68 del medesimo decreto legislativo

prevede d'altro canto, nella pendenza del giudizio tributario, un

articolato sistema di pagamento frazionato del tributo accertato

dall'amministrazione, in funzione del grado e del contenuto delle

sentenze emesse nel corso del giudizio;

che tale peculiare sistema esprimerebbe la coerente e

ragionevole scelta del legislatore nel contemperamento tra il diritto

di difesa del contribuente e la preminente esigenza pubblica di

assicurare il tempestivo flusso delle entrate tributarie e non

sarebbe perciò lesivo del precetto di cui all'art. 24 della

Costituzione;

che il secondo profilo di asserita illegittimità, riferito

all'art. 3 della Costituzione, si fonderebbe poi - ad avviso ancora

della parte pubblica - su una erronea premessa, in quanto il giudice

civile non avrebbe affatto il potere di sospendere la riscossione dei

tributi né a tale fine potrebbe avvalersi delle norme (artt. 283 e

373 cod. proc. civ.) che consentono la sospensione della esecutività

delle sentenze di primo e secondo grado, proprio in quanto il titolo

esecutivo, in materia tributaria, non è costituito dalla sentenza di

rigetto del ricorso bensì dall'atto impugnato;

che la tutela cautelare assicurata al contribuente nel

processo tributario risulterebbe dunque addirittura più ampia di

quella disponibile nel processo dinanzi al giudice ordinario.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata

identica questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata dal

medesimo giudice, sempre in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione (sentenza n. 165 del 2000);

che, per quanto riguarda l'asserita lesione del diritto di

difesa, si osserva in tale pronuncia come la garanzia costituzionale

della tutela cautelare, trovando il suo fondamento nell'esigenza di

evitare che la durata del processo vada a danno dell'attore che ha

ragione, "debba ritenersi imposta solo fino al momento in cui non

intervenga, nel processo, una pronuncia di merito che accolga con

efficacia esecutiva la domanda, rendendo superflua l'adozione di

ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga, negando in tal modo,

con cognizione piena, la sussistenza del diritto e dunque il

presupposto stesso della invocata tutela";

che, quanto invece alla pretesa violazione del principio di

eguaglianza, la citata sentenza fa richiamo alla giurisprudenza di

questa Corte "che ha costantemente escluso l'esistenza di un

principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità

tra i vari tipi di processo";

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 47 e 49 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in

riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria regionale di Perugia, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte