Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1994 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 585, secondo

comma, lett. c), del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa l'8 novembre 1993 dalla Corte d'Appello di Reggio

Calabria nel procedimento penale a carico di Cudia Mariano, iscritta

al n. 71 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno

1994;

Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di

Cudia Mariano, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con ordinanza

dell'8 novembre 1993 (R.O. n. 71/1994), ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 585, secondo comma, lett. c) del codice di

procedura penale;

che nell'ordinanza di rimessione si premette che con dispositivo

letto all'udienza del 18 maggio 1992 il Tribunale di Reggio Calabria

aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato

per intervenuta amnistia; che la sentenza era stata depositata il

successivo 11 giugno 1992, senza che in seguito fosse notificato

avviso all'imputato ed ai suoi difensori; che nel corso del giudizio

di appello - proposto dal difensore dell'imputato in data 16 ottobre

1992 - i difensori delle parti civili avevano eccepito

l'inammissibilità dell'appello dell'imputato sotto il profilo della

sua tardività, e ciò alla stregua dell'art. 585, secondo comma,

lett. c), del vigente codice di procedura penale, secondo il quale il

termine per proporre appello decorre dalla scadenza del termine

stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della

sentenza, ovvero, nel caso previsto dall'art. 548, secondo comma, dal

giorno in cui è stata eseguita la notificazione e la comunicazione

dell'avviso di deposito;

che, secondo il giudice a quo, con la locuzione "termine

stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della

sentenza", contenuta nella norma impugnata, il legislatore fa

riferimento, rispettivamente, ai termini di cui al secondo e terzo

comma dell'art. 544 del codice di procedura penale, mentre

l'originario termine di trenta giorni, previsto dall'art. 544,

secondo comma, per il deposito della sentenza, ove la stesura della

motivazione non sia stata coeva alla lettura del dispositivo, è

stato successivamente ridotto dall'art. 6 del decreto-legge 1° marzo

1991, n. 60, convertito dalla legge 22 aprile 1991, n. 133, a

quindici giorni;

che, sempre ad avviso del giudice remittente, a causa del

mancato adeguamento del termine di trenta giorni indicato dall'art.

548, secondo comma, del codice di procedura penale al termine di

quindici giorni previsto per il deposito della sentenza dall'art.

544, secondo comma, del medesimo codice, l'art. 585, secondo comma,

lett. c), impugnato darebbe vita ad una irragionevole disciplina

uniforme di situazioni tra loro differenti, facendo decorrere il

termine di impugnazione della sentenza dal 15° giorno dalla lettura

del dispositivo anche nell'ipotesi di deposito della motivazione

avvenuto in epoca compresa fra il 15° e il 30° giorno da tale

lettura, con una conseguente lesione del diritto di difesa connesso

al fatto che - sempre nell'ipotesi di deposito della sentenza tra il

15° e il 30° giorno - non sarebbe richiesta la notificazione

dell'avviso di deposito alle parti private, in violazione degli artt.

3 e 24 della Costituzione;

Considerato che la Corte, con la sentenza n. 364/1993, esaminando

una questione analoga a quella sollevata nel presente giudizio, ha

già affermato - con riferimento alla incongruenza venutasi a creare

a causa della mancanza di coordinamento normativo tra il nuovo testo

dell'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale (come

modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 60 del 1991, convertito

dalla legge n. 133 del 1991), e l'art. 548, secondo comma, del

medesimo codice - che le incertezze che derivano da tale mancato

coordinamento sono state superate dall'univoco indirizzo

interpretativo adottato in merito dalla Corte di cassazione, che ha

operato una ricostruzione sistematica della normativa in questione

giungendo ad affermare che la revisione dell'art. 544, secondo comma,

introdotta dall'art. 6 del decreto-legge n. 60 del 1991 ha anche

modificato, in senso conforme, l'art. 548, secondo comma, con la

conseguenza che "l'avviso di deposito deve essere effettuato quando

la sentenza non è depositata entro il quindicesimo giorno, invece

dell'originario trentesimo giorno" (Cass. Sez. V, 8 febbraio 1993;

Cass. Sez. I, 4 dicembre 1992);

che questa Corte nella sentenza citata ha conseguentemente

affermato che secondo il diritto vivente la normativa richiamata "non

ha l'effetto di ridurre il termine di trenta giorni per impugnare

assegnato alle parti dall'art. 585, primo comma, lett. b) del codice

di procedura penale poiché - nel caso di sentenza non

contestualmente motivata e depositata oltre il quindicesimo giorno

dalla pronuncia - va comunque notificato alle parti stesse (e

comunicato al pubblico ministero) l'avviso di deposito, mentre il

termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è stata

eseguita la notificazione (o la comunicazione) dell'avviso stesso";

che, pertanto, l'art, 585, secondo comma, lett. c), del codice

di procedura penale non lede il diritto di difesa, sancito dall'art.

24 della Costituzione, dal momento che, diversamente da quanto

sostenuto nell'ordinanza di rimessione, l'obbligo di notifica alle

parti dell'avviso di deposito della sentenza sussiste anche

nell'ipotesi in cui questa sia depositata in epoca compresa tra il

quindicesimo e il trentesimo giorno dalla lettura del dispositivo;

che la stessa norma non risulta neppure lesiva del principio di

uguaglianza, dal momento che, per quanto affermato nella richiamata

sentenza n. 364 del 1993, il termine per impugnare, nel caso di

sentenza depositata oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia,

comincia comunque a decorrere dal giorno in cui è stato notificato

alla parte l'avviso di deposito, con la conseguenza che non si

verifica la disparità lamentata dal giudice remittente in ordine

alla decorrenza del termine di impugnazione;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 585, secondo comma, lett. c), del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte