Sentenza n. 326/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, del regio
decreto 18 giugno 1931, e 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 24
marzo 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania sul
ricorso proposto da Cirillo Girolamo contro il Prefetto della
Provincia di Caserta, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Cirillo Girolamo, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito di alcune condanne per il delitto di emissione di
assegni a vuoto, il Prefetto della Provincia di Caserta emanava, il
13 febbraio 1991, decreto di revoca dell'approvazione della nomina di
Cirillo Girolamo a guardia particolare giurata, del libretto di porto
d'arma e della licenza di porto di pistola. Il Cirillo proponeva
impugnativa avanti il Tribunale amministrativo regionale della
Campania e, all'esito della camera di consiglio del 20 giugno 1991,
vedeva accolta la domanda di sospensione cautelare dell'atto, sì che
il Prefetto, in data 25 luglio 1991, revocava il provvedimento
impugnato "fino alla pronuncia di merito".
A conclusione della pubblica udienza il suddetto Tribunale ha
sollevato questione di costituzionalità degli artt. 11, terzo comma,
e 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
"nella parte in cui prevede l'automatica revoca delle autorizzazioni
di polizia a seguito di condanna penale per delitto".
2. - Premette il giudice a quo che - con le conseguenze testé
indicate - il Prefetto di Caserta ha revocato il decreto di
approvazione della nomina del Cirillo a guardia particolare giurata,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 138 del vigente
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, essendo venute meno,
dopo le menzionate condanne, le condizioni che legittimavano il
rilascio delle autorizzazioni di polizia; e sottolinea che la
giurisprudenza amministrativa concorderebbe nel ritenere, quello in
esame, come un caso di esercizio vincolato della funzione, con la
revoca automatica dell'autorizzazione.
L'automatismo sanzionatorio, così ricostruito, sarebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza, non
essendo assistito da un qualsiasi potere di graduazione che moduli la
misura in relazione alla gravità dell'infrazione commessa. Del
resto, la giurisprudenza costituzionale ha già affermato il
principio generale della gradualità delle sanzioni e della
possibilità di adeguamento della reazione ordinamentale al fatto
concreto, ritenendo irrazionale, e dunque lesivo dell'art. 3 della
Costituzione, l'automatismo sanzionatorio previsto dall'art. 85 del
d.P.R. n. 3 del 1957 (sentenza n. 971 del 1988).
La questione affrontata dalla Corte in tale occasione sarebbe
sostanzialmente analoga a quella in discussione, atteso che la
normativa impugnata statuisce la perdita automatica del titolo di
polizia richiesto per la nomina a guardia giurata, comportando quindi
l'impossibilità, per il ricorrente, di continuare a esercitare la
propria attività lavorativa. Conseguenza sproporzionata, ad avviso
del giudice a quo, rispetto all'addebito ascritto al Cirillo (alcune
condanne a pena pecuniaria per emissione di assegni a vuoto che non
desterebbero particolare allarme sociale, in quanto espressione di
occasionali difficoltà economiche e non di una abituale tendenza a
delinquere).
Il Consiglio di Stato, ricorda il rimettente, ha già sollevato
analoga questione di costituzionalità, conclusasi però con una
pronuncia di restituzione degli atti al collegio (ordinanza n. 135
del 1990) per un nuovo accertamento della rilevanza dopo l'entrata in
vigore della legge 7 febbraio 1990, n. 19, che con l'art. 4 ha
sostituito il contenuto dell'art. 166 del codice penale ("La condanna
a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di
per sé sola, motivo .. per il diniego di concessione di licenze o di
autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa"). Ma il
nuovo testo dell'art. 166 del codice penale - conclude l'ordinanza di
rimessione - non sarebbe applicabile al caso di specie, sì che
sarebbe rilevante la questione di costituzionalità del combinato
disposto degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4,
del regio decreto n. 773 del 1931, "nella parte in cui prevede
l'automatica revoca delle autorizzazioni di polizia a seguito di
condanna penale per delitto e non anche la possibilità, per
l'autorità preposta alla vigilanza, di graduare la sanzione in
relazione alla gravità dell'infrazione commessa e quindi della
condanna subita".
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per
l'infondatezza della questione che attiene alla valutazione della
congruità delle sanzioni amministrative conseguenti a condanna
penale; materia che è riservata alla discrezionalità del
legislatore (sentenza n. 270 del 1986).
4. - Si è costituita, fuori termine, la parte privata, chiedendo
l'accoglimento della questione ed eccependo l'incostituzionalità
delle disposizioni impugnate anche in riferimento agli artt. 4, 35 e
97 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte, per violazione dell'art. 3 della
Costituzione, la questione di costituzionalità del combinato
disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4,
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza), in quanto prevede la revoca
delle autorizzazioni di polizia quale sanzione accessoria a condanne
penali per delitto (nella specie, per l'emissione di assegni a vuoto,
peraltro sanzionata, in concreto, con la sola pena pecuniaria). Con
un automatismo che, senza alcuna possibilità di graduazione,
comporterebbe la privazione del titolo richiesto per la nomina a
guardia particolare giurata e, quindi, la perdita del posto di lavoro
presso l'Istituto di vigilanza.
2. - La questione è infondata.
Recentemente ribadita con la sentenza n. 220 del 1995, che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1258, primo
comma, del codice della navigazione, nella parte in cui prevede, per
il personale marittimo, la pena disciplinare della cancellazione
dagli albi o registri come effetto automatico della condanna,
anziché sulla base di una valutazione compiuta dall'amministrazione
competente, la linea giurisprudenziale di questa Corte - invocata dal
giudice a quo a sostegno dell'accoglimento della questione - non
viene in alcun modo in rilievo nel caso in esame.
A prescindere dai profili pubblicistici che connotano la categoria
delle guardie giurate differenziandole da altri prestatori d'opera
(v. l'ordinanza n. 272 del 1992), resta insormontabile l'ostacolo
della mancanza d'una ricaduta diretta degli effetti del provvedimento
prefettizio di revoca sul rapporto di lavoro con l'Istituto di
vigilanza. Dalla revoca, disposta conseguentemente alla perdita dei
requisiti prescritti, non deriva alcun provvedimento che, con
automatismo, inerisca al rapporto di lavoro della guardia giurata: da
essa deriva soltanto la perdita dell'autorizzazione di polizia,
peraltro ben giustificata dal carattere fiduciario connesso
all'esercizio delle funzioni che assumono rilievo pubblicistico e
interesse per la collettività. I possibili effetti (indiretti) che
la revoca prefettizia produce sul rapporto di lavoro rimangono,
invero, al di fuori di un tale scenario e, comunque, non implicano
necessariamente la perdita del posto di lavoro sia per le eventuali
(libere) valutazioni "datoriali" sia per la possibilità di accordi
collettivi che, entro certi limiti, consentano un diverso impiego del
lavoratore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo
comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte